Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27131 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 905/2017 R.G., proposto da:

la “Palazzone Pasticcerie S.a.s. di R.P.”, con sede in

Sulmona (AQ), in persona del socio accomandatario pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Annantonia Romano, con studio in

Quarto (NA), ove elettivamente domiciliata (p.e.c.:

annantoniaromano.avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Sulmona (AQ), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di

deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 23 dicembre 2016 n.

308, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Blandini, con studio in

Sulmona (AQ), e dall’Avv. Marina Fracassi, con studio in Sulmona

(AQ), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Luca Giusti, con

studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Equitalia Centro S.p.A.”, con sede in L’Aquila, in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, in qualità

di agente della riscossione;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

de L’Aquila il 3 maggio 2016 n. 452/02/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La “Palazzone Pasticcerie S.a.s. di R.P.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila il 3 maggio 2016 n. 452/02/2016, non notificata, che, in controversia per la revocazione della sentenza depositata dal medesimo giudice di merito il 3 dicembre 2015 n. 1351/04/2015, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Sulmona (AQ) e dell'”Aquila Equitalia Centro S.p.A.” con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale rilevava che il censurato “errore di fatto” era “comunque frutto di un’interpretazione del giudice di appello”. Il Comune di Sulmona (AQ) ha resistito con controricorso. L'”Aquila Equitalia Centro S.p.A.” è rimasta intimata. Il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, dell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, dell’art. 214 c.p.c., comma 1, e dell’art. 216 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver dichiarato la nullità della notifica presso la sede della società contribuente, a prescindere dalle modalità della consegna, sull’inesistente presupposto che la notifica fosse indirizzata al suo legale rappresentante.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, commi 2 e 3, art. 32, commi 1 e 2, art. 47, comma 1, e art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver rilevato l’inammissibilità delle controdeduzioni proposte e dei documenti prodotti in modo tardivo dal controricorrente nel giudizio di revocazione, nonchè per aver erroneamente apprezzato la sua soccombenza nel giudizio di revocazione in relazione alla totale carenza di attività difensiva della controricorrente e dell’intimata.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 1, comma 3, art. 13, comma 6, e del Regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente liquidato senza alcun titolo – in sede di pronunzia sulle spese giudiziali – a favore del controricorrente e dell’intimata nel giudizio di revocazione la somma complessiva di Euro 600,00 (cioè, Euro 300,00 per ciascuno), non trattandosi di esborsi nè di spese forfettarie.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, e art. 261, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente posto a suo carico il versamento del doppio del contributo unificato, a seguito della soccombenza nel giudizio di revocazione.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Si premette che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2019, n. 26890).

L’errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa. Dunque, vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (da ultime: Cass., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413; Cass., Sez. 1, 30 giugno 2016, n. 13435).

1.2 In generale, poi, l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici, ma deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, e deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (da ultima: Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2017, n. 14656).

1.3 A ben vedere, la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila il 3 dicembre 2015 n. 1351/04/2015, della quale la ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, si è limitata a valutare la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento che era stata indirizzata alla società contribuente e che era stata eseguita presso la residenza del legale rappresentante mediante consegna ad un familiare convivente, secondo la modalità alternativa consentita dall’art. 139 c.p.c., comma 2, e dall’art. 145 c.p.c., comma 3, (per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario), nonchè dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 2, (per la notifica a mezzo del servizio postale).

Per cui, la doglianza non riguarda un “fatto” di cui il giudice ha erroneamente supposto l’esistenza o l’inesistenza, bensì la “qualificazione” che il giudice ha attribuito ad un “fatto” esistente. In altri termini, la ricorrente prospetta nei termini di “notifica a persona fisica” quella che il giudice ha classificato in termini di “notifica a società di persone” secondo la modalità alternativa della destinazione alla persona fisica investita della rappresentanza legale.

Ne deriva che il giudice non ha erroneamente percepito l’esistenza di un fatto inesistente ovvero l’inesistenza di un fatto esistente, ma ha diversamente interpretato la natura del fatto esistente. Onde, la contestazione non riguarda un errore nella percezione del fatto, ma un errore nella classificazione giuridica del fatto, che non può trovare ingresso nel giudizio revocatorio.

2. Il secondo motivo è assorbito dall’infondatezza del primo motivo.

2.1 Invero, la soccombenza nel giudizio revocatorio prescinde dalla tardiva costituzione dell’ente impositore (appena quattro giorni prima dell’udienza di trattazione), dal momento che la preclusione per la contribuente all’ulteriore deposito di memorie e documenti – stante l’impossibilità di rispettare i termini previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, commi 1 e 2, (rispettivamente, venti giorni e dieci giorni prima dell’udienza di trattazione) – non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della decisione.

Al riguardo, è pacifico che, nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell’udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l’avviso sia già stato inoltrato (in termini: Cass., Sez. 5, 29 maggio 2019, n. 14638).

2.2 Peraltro, la Commissione Tributaria Regionale ha tenuto debito conto dell’attività difensiva di ciascuna delle parti vittoriose, come si evince dalla liquidazione differenziata nel quantum delle spese giudiziali per l’ente impositore e per l’agente della riscossione.

3. Anche il terzo motivo è infondato.

3.1 La censura attiene, per un verso, all’omessa specificazione della “fase” alla quale si riferisce il compenso liquidato (in forza del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) a favore dell’ente impositore (stante la tardività della costituzione e la partecipazione all’udienza di trattazione), per un altro verso, all’ingiustificata liquidazione dell’eccedenza residua (rispetto al compenso) a favore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione.

3.2 Anzitutto, si osserva che, in tema di spese giudiziali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass., Sez. 3, 31 marzo 2006, n. 7607; Cass., Sez. 6, 26 aprile 2019, n. 11329).

Per cui, la pronunzia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali prescinde da oneri motivazionali, anche con riguardo alla specificazione dei parametri applicati nella liquidazione. 3.3 Aggiungasi che la contestazione non riguarda la quantificazione del compenso. Laddove, in tema di liquidazione delle spese giudiziali successiva al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass., Sez. 6, 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass., Sez. 6, 14 maggio 2018, n. 11601).

3.4 Quanto all’eccedenza residua (pari ad Euro 300,00, sia per l’ente impositore che per l’agente della riscossione), è implicita l’imputazione (in assenza di diversa indicazione del decisum) ad esborsi diversi dalle “spese documentate” e dalle “spese forfettarie”.

A tale riguardo, come questa Corte (in termini: Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030) ha avuto modo di precisare, il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, prevede che all’avvocato spetti, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate e di una somma per rimborso spese forfettarie, di regola, nella misura del 15% del compenso totale. “Spese documentate” sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l’esborso e l’ammontare. Diverso è il rimborso c.d. forfettario delle “spese generali”, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., Sez. 1, 30 maggio 2018, n. 13693; Cass., Sez. 2, 4 aprile 2019, n. 9385).

Come si evince dalla relazione illustrativa al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, “la previsione di tale rimborso mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili”. Esse attengono a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio (come stipendi dei dipendenti, assicurazione professionale, utenze, materiale di cancelleria, ecc.).

Vi sono, tuttavia, altre spese, diverse tanto da quelle generali quanto da quelle documentate, che sfuggono ad precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (si pensi ad esempio, agli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi dalle spese di viaggio e trasferta indicate nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 27, ai costi per fotocopie, per l’invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori dello studio): per esse, in ragione della loro variabilità e scarsa rilevanza economica, nonchè per l’assenza di documenti fiscali che ne attestino l’esborso, sarebbe oltremodo difficile chiedere uno specifico rimborso. L’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il preciso ammontare di tali costi, unita alla considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit, conduce ad una loro liquidazione equitativa, che nella specie risulta adeguata e congrua.

4. Viceversa, il quarto motivo si rivela inammissibile.

4.1 Il giudice tributario d’appello ha ritenuto tout court applicabile al processo tributario d’appello una norma, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la quale prevede che, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma della comma 1-bis”.

Come è stato già affermato da questa Corte (Cass., Sez. 6, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 5, 2 ottobre 2018, n. 23980), si tratta di norma avente carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile, secondo (‘esegesi della norma indirettamente avallata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2 febbraio 2018, e condivisa da questa Corte. Ciò diversamente da quanto dovuto per la soccombenza nel giudizio di legittimità, stante la natura di ordinario processo civile, disciplinato dalle norme del codice di rito, del giudizio di cassazione avente ad oggetto l’impugnazione di pronuncia resa da Commissione Tributaria Regionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

4.2 Tuttavia, è noto che il contributo unificato costituisce debito fiscale (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840) ovvero “entrata tributaria erariale” (Cass. Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 27331), rispetto alla quale creditore è l’amministrazione finanziaria e non le parti in causa del singolo giudizio, sicchè essa è soggetta ad accertamento secondo le dinamiche proprie delle entrate fiscali e rientranti, quanto a contenzioso, nella giurisdizione tributaria (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5994; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2020, n. 4315); in tale contesto, la declaratoria, ad opera del giudice della causa di impugnazione cui inerisce il contributo, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio di esso in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione stessa, non ha natura di condanna (come erroneamente afferma la ricorrente), nè di fatto costitutivo del diritto al raddoppio, ma ha soltanto funzione di agevolazione dell’accertamento amministrativo, rispetto alla sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio stesso; tale dichiarazione non impedisce, dunque, nè all’amministrazione finanziaria di perseguire il raddoppio che ritenga dovuto nonostante la mancata dichiarazione, nè al privato di contestare la sussistenza del diritto al raddoppio a fronte di una dichiarazione di tale presupposto da parte del giudice della causa e che egli ritenga erronea, il tutto nelle sedi e con i procedimenti amministrativi e giurisdizionali propri delle entrate tributarie; in sostanza la statuizione relativa al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non riguardando l’oggetto del contendere tra le parti in causa, ha natura amministrativa (Cass., Sez. 6, 11 giugno 2018, n. 15111).

4.3 Su tali presupposti, il collegio ritiene di dare seguito alla tesi restrittiva – già sostenuta da questa Corte – che non ritiene ammissibile la deduzione della corrispondente questione come ragione di impugnazione, stante l’indifferenza della controparte del giudizio rispetto ad essa e la piena possibilità di affrontare la medesima, se del caso, attraverso la contestazione, nelle sedi proprie, della pretesa che si ritenesse indebitamente esercitata dall’amministrazione finanziaria a tale titolo (in termini: Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424).

Neppure può paventarsi il timore che ciò comporti un indebito prolungamento dei tempi di giustizia (in quanto non è detto ed è anzi improbabile – che l’amministrazione finanziaria, pur a fronte di un’erronea dichiarazione sui presupposti processuali del raddoppio, lo persegua ugualmente, stante il fatto che la duplicazione di un importo pari a zero, dà comunque zero come risultato, mentre consentire che tale profilo possa essere oggetto di impugnazione prolunga senza dubbio il processo con riferimento a controparti del giudizio che sono del tutto estranee alla questione stessa) nè la perdita della tutela giurisdizionale (in quanto come detto la dichiarazione giudiziale ha mera valenza amministrativa, priva di effetti preclusivi sulle pretese che l’una o l’altra parte del rapporto obbligatorio possono far valere nelle sedi giurisdizionali competenti) (in termini: Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424).

4.4 Pertanto, ferma l’inammissibilità del suddetto motivo, la doglianza deve essere, comunque, valutata dalla Corte, la quale, attesa la natura di carattere amministrativo della relativa statuizione (Cass., Sez. 6, 9 novembre 2017, n. 2017), che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris, riguardando il rapporto del contribuente con l’erario relativamente alle condizioni per l’accesso alla giustizia, è tenuta, comunque, a rilevare anche d’ufficio l’erroneità della suddetta statuizione (Cass., Sez. 6, 11 giugno 2018, n. 15111).

Di ciò va dato atto, dunque, in questa sede come da dispositivo, dichiarando d’ufficio che il raddoppio del contributo unificato non era dovuto per il ricorso per revocazione.

Ciò diversamente da quanto dovuto per la soccombenza nel presente giudizio di legittimità, stante la natura di ordinario processo civile, disciplinato dalle norme del codice di rito, del giudizio di cassazione avente ad oggetto l’impugnazione di pronuncia resa da Commissione Tributaria Regionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. 6, 11 giugno 2018, n. 15111).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dichiara non sussistente l’obbligo della ricorrente di versare, in relazione al giudizio svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per revocazione; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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