Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27131 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Regione Autonoma della Valle d’Aosta in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 11,
presso lo studio dell’avv. Salvini Livia dalla quale è rappresentato
e difeso per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Verres, in persona del Sindaco in carica, elettivamente
domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5 int. 1 presso lo studio
dell’avv. ROMANELLI Guido Francesco che lo rappresenta e difende,
unitamente e disgiuntamente all’avv. Fogagnolo Maurizio del Foro di
Ivrea, per procura speciale conferita in calce al controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Valle d’Aosta, sez. 2^, depositata in data 6.11.2006
n. 25;
rilevato che l’avv. Guido Romanelli per il Comune resistente, ha
depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso debitamente
sottoscritto;
udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Stefano Olivieri;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lettieri Nicola che ha concluso per la estinzione del giudizio.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
– che in data 29.9.2011 è stato depositato presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, con intergale compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal presidente della regione Valle d’Aosta e dal difensore avv. Livia Salvini, spedito per la notifica alla parte resistente in data 27.9.2011. – che alla odierna udienza è stata depositata dal difensore del resistente, avv. Guido Romanelli, copia notificata dell’atto rinuncia al ricorso, con contestuale compensazione delle spese, e sottoscritto per accettazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3. – che pertanto sussistono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011