Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27131 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. III, 06/10/2021, (ud. 21/02/2021, dep. 06/10/2021), n.27131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11427-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA LUCIANI LUIGI n. 1, presso lo studio

dell’avvocato VITO PARENTI, rappresentati e difesi dagli avvocati

DOMENICO BUONOMO, LORENZO ZAMPAGLIONE;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;

– intimati –

Nonché da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, GENERALI ITALIA SPA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo

studio dell’avvocato DAVID MORGANTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE ROMA;

– ricorrenti incidentali –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUCIANI LUIGI n. 1, presso lo studio

dell’avvocato VITO PARENTI, rappresentati e difesi dagli avvocati

DOMENICO BUONOMO, LORENZO ZAMPAGLIONE;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 6393/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/2/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/10/2018 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a., quale nuova denominazione di F.A.T.A., soc. incorporante Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia e Ina Vita s.p.a.) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 7634/2012, ha rigettato la domanda in origine proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. nei confronti delle società Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia e Zurich International Italia s.p.a. di pagamento dell’indennizzo assicurativo all’esito di furto di alcool.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le società Generali Italia s.p.a. e Zurich Insurance Public Limited Company, che spiegano altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di 3 motivi illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e il Fallimento (OMISSIS) s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 e il 3 motivo i ricorrenti in via principale Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1218,1905,2697,2728,2729 c.c., artt. 112,115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1218,1905,2729 c.c., artt. 112,115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare all'”atto di citazione in data 10 luglio 2005″, alla “”Relazione” conclusiva della liquidazione dei danni sofferti dalla “(OMISSIS) s.p.a.””, all'”elaborato definitivo della liquidazione dei danni redatto in contraddittorio dai consulenti tecnici delle imprese assicuratrici e della fallita”, all'”escussione dei testi”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto del 10 ottobre 2021″ alle “comparse conclusionali e relative repliche”, al “documento n. 20.2604663 emesso dalla Agenzia Centrale con decorrenza 20 agosto 1993”, alla “documentazione sub 2 del fascicolo di parte attrice nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma”, alla “polizza avente ad oggetto la copertura del rischio dedotto”, alla “denunzia di furto alla data dell’8 agosto 1996”, al “Processo verbale di verificazione dello spirito gravato d’imposta esistente nel Deposito Fiscale del Sig. (OMISSIS) s.p.a.” dell’8 agosto 1996 redatto dal “Ministero delle finanze Direzione generale delle Dogane e Imposte indirette Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bari””, al “Verbale di contestazione in data 10.10.1996” eseguito dal “Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane ed II.II Direzione centrale dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, Ufficio tecnico di Finanza di Bari” allegati in atti nel fascicolo di parte attrice innanzi al Tribunale di Roma sub 3, 4 e 5″, al “verbale di constatazione e di rilevamento dello stato dei luoghi… in data 10 ottobre 1996 della Guardia di Finanza (cfr. documentazione in atti di cui ai fascicoli di parte innanzi al Tribunale sub 4)”, agli “atti relativi al procedimento penale nel fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado sub 4, “Gabinetto di Polizia Scientifica” del 10 ottobre 1996″, alla “sentenza n. 97/2000 resa dal Tribunale di Trani”, alla “documentazione versata in atti”, alle “prove raccolte in sede penale e civile”, alla “documentazione allegata al fascicolo di parte depositato innanzi al Tribunale Civile sub 4″, all'””atto di costituzione di parte civile” a ministero dell’Avv. Domenico Griseta innanzi al Tribunale Penale di Trani”, all'”istruttoria espletata innanzi al tribunale Civile”, ai “sopralluoghi”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte degli atti e degli accertamenti della Polizia scientifica menzionati a pagg. 22 ss. del ricorso, parte del “Processo verbale di contestazione e di rilevamento dello stato dei luoghi”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 10/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi che là dove lamentano che “nella pagina 6, terzo capoverso, della sentenza” la corte di merito “opera un riferimento ad un “rapporto… 31.10.1996″ in realtà inesistente” gli odierni ricorrenti invero inammissibilmente prospettano un vizio revocatorio.

Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti e ricorrenti in via incidentale società Generali Italia s.p.a. e Zurich Insurance Public Limited Company, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbiti i ricorsi invia incidentale condizionata. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.400,00, di cui Euro 12.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti e ricorrenti in via incidentale società Generali Italia s.p.a. e Zurich Insurance Public Limited Cornpany.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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