Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27131 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27131 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 28761-2010 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. 00471850016, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALLUSTRI GIOVANNI, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2812

contro

DE SIMONE PIETRO PAOLO DSMPRP51H29B715L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio

Data pubblicazione: 04/12/2013

dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5852/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 02/12/2009 R.G.N. 7310/2006;

RG 28761-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza di cui si chiede la
• cassazione,riformando in parte la

sentenza del Tribunale di Napoli,

– delle società Telecom Italia, diretta ad ottenere il riconoscimento del
diverso inquadramento nel 6 ° livello =l Sip del 30 giugno 1992 e nel
livello D del CCNL delle Aziende del settore delle Telecomunicazioni del 9
settembre 1996, oltre al risarcimento del danno per inattività.

A base del decisum la Corte del merito, per quello che interessa in questa
sede, poneva il fondamentale rilievo che tenuto conto delle declaratorie
contrattuali, il principio di tutela e salvaguardia della professionalità
acquisita, sancito dall’art. 4 della legge n. 52 del 1992, poteva essere
assicurato solo ravvisando nel 6 ° livello del contratto SIP l’inquadramento
spettante al De Simone a partire dell’1/11/83 e, poi, nel corrispondente
livello D del CCNL del 1996.

Avverso questa sentenza la società Telecom Italia ricorre in cassazione
sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società, deducendo violazione dell’art. 4 della
‘ legge n.58 del 1992, degli artt. 2071, 2095 cc, 96 disp.att. cc

e

dell’accordo collettivo del 15 marzo 1993 nonché collegato vizio di

accoglieva la domanda di De Simone Pietro Paolo, proposta nei confronti

motivazione, sostiene che il passaggio dei lavoratori dal regime d’impiego
pubblico a quello d’impiego privato non poteva che comportare il
cambiamento d’inquadramento professionale e di mansioni senza che fosse in
alcun modo invocabile l’art. 2103 cc trovando tale disposizione
applicazione nell’ambito del medesimo unico rapporto. Nella specie,

mansioni, ma l’assegnazione di mansioni nell’ambito di un nuovo rapporto di
lavoro.

Assume, inoltre la società, che il significato della locuzione tutela della
professionalità acquisita deve intendersi con riferimento non alle mansioni
precedentemente svolte ma generalmente alla posizione e tipologia
professionale.

Pertanto, secondo la società, i vincoli posti alle parti collettive dalla
legge non possono che ravvisarsi nel rispetto delle norme legali che hanno
individuato le categorie generali d’inquadramento del personale. /

Conseguentemente, rileva la società, la norma di cui all’art. 2103 cc non
può essere richiamata non essendosi realizzato un mutamento di mansioni,
ma l’assegnazione di mansioni nell’ambito di un nuovo rapporto di lavoro,
né tanto meno con riferimento al mutamento di qualifica, essendo tra
l’altro, il tema degli inquadramenti professionali demandato alla
contrattazione collettiva.

. Con la seconda censura la società ricorrente, denunciando vizio di
• motivazione, rileva che la sentenza impugnata, invece di procedere ad un
raffronto complessivo dalle declaratorie di provenienza e di assegnazione

2

prospetta la società ricorrente, si è realizzato non un mutamento di

ha enucleato singoli elementi delle declaratorie assumendo apoditticamente
la non equivalenza di specifici requisiti nelle stesse contenuti.

Con la terza critica la società ricorrente, allegando violazione degli
. artt. 2013 cc e 416 cpc con collegato difetto di motivazione, assume che

quanto configura un processo di dequalificazione, operando il confronto tra
le mansioni in precedenza svolte nell’ambito del rapporto di pubblico
impiego e quelle successivamente affidate al lavoratore all’atto
dell’assunzione presso l’IRITEL.

Sostiene,inoltre,la società ricorrente che la Corte del merito erroneamente
applica il principio di non contestazione atteso che lo stesso lavoratore
ritiene la necessità della prova testimoniale. Né l'”analicità”
descrittiva cui fa riferimento la Corte trova riscontro nell’atto
introduttivo del giudizio.

Le censure in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e
giuridico vanno trattate unitariamente.

Va premesso che sulla questione, oggi all’esame di questo Collegio,
dell’inquadramento secondo le tabelle di equiparazione adottate con
accordo sindacale

ex lege

n.58 del 1992 dei rapporti di lavoro del

personale dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici conseguente al
passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato,
. questa Corte è pervenuta univocamente all’affermazione che le indicazioni
‘ contenute in dette tabelle di equiparazione costituiscono elemento
decisivo di riferimento per operare l’inquadramento presso la nuova

3

• la Corte di appello erroneamente fa applicazione del citato art. 2013 cc in

gestione solo ed in quanto l’equivalenza delle posizioni di lavoro – messe
a confronto – sussista realmente con conseguente inapplicabilità delle
stesse, ove non si riscontri corrispondenza in concreto tra le mansioni
svolte nella fase precedente (connesse all’inquadramento e al livello
. prima attribuito) e le mansioni riferite a qualifica e livello ottenuti in

21 aprile 2008 n. 10315; Cass. l ° marzo 2011 n. 4991).

Questa Corte ha, inoltre, altresì ritenuto uniformemente che la legge n.
58 del 1992, nel disciplinare il processo di privatizzazione del settore
delle telecomunicazioni, stabilisce il principio (in particolare all’art.
4, comma) della tutela della professionalità, acquisita dai lavoratori e
il mantenimento del trattamento economico globalmente non inferiore a
quello precedentemente goduto, ed attribuisce alle organizzazioni
sindacali il potere di concordare con il datore di lavoro le tabelle di
equiparazione, le quali non sono destinate a disporre dei diritti dei
lavoratori, ma alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche
di ciascuno (Cass.8 luglio 2004 n. 12647 cit. e Cass. 21 aprile 2008 n.
10315 cit.).

A tali principi la Corte del merito si è rigorosamente attenuta in quanto,
dopo aver precisato che l’art. 2103 cc non è direttamente applicabile alla
fattispecie essendo stato recepito il principio di equivalenza delle
mansioni dalla L. n. 58 del 1992, art. 4 con salvezza della
professionalità già acquisita,

nell’analizzare l’inquadramento del

lavoratore nel passaggio dall’ASST ad IRITEL, ha ritenuto che il nuovo
inquadramento (6 ° livello CCNL SIP) attribuito al De Simone non tutelasse
4

sede di passaggio all’impiego privato ( Cass.8 luglio 2004 n. 12647; Cass.

in maniera adeguata la professionalità da lui acquisita nella precedente
esperienza lavorativa ed in relazione al precedente inquadramento presso
ASST.

Su tali presupposti, ed in relazione alle declaratorie contrattuali e alle

pienamente rispettosa della sua professionalità la declaratoria collettiva
del 6 ° livello contratto SIP e, poi, di quella del livello D ex CCNL del
1996.

A tale valutazione, fondata su accertamento in fatto e su adeguata e
coerente motivazione, la parte ricorrente si è limitata a contrapporre un
diverso apprezzamento anche con riferimento all’interpretazione delle
norme contrattuali, non ammissibile in sededi legittimità.
l
Quanto alla contestata applicazione da parte della Corte del merito del
principio di non contestazione non può non rilevarsi la genericità della
critica che non consente come tale d’individuare la ragione giuridica
della contestazione.

La censura riguardante la ritenuta analitica descrizione delle mansioni
espletate, di cui al ricorso di primo grado, cade a fronte della mancata
trascrizione, in violazione del principio di autosufficienza, di detta
descrizione.

Il ricorso in conclusione va rigettato

. Le spese dggiudizio di legittimità seguono la socco mbenza.
/1
P.Q.M.

5

mansioni in fatto espletate, il giudice di appello ha considerato

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 100,00 per esborsi ed
E. 4500,00 per compensi oltre accessori di legge che attribuisce agli
avvocati Leopoldo Spedaliere e Fabio Fabbrini anticipatari.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio in data 8 ottobre 2013

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