Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27130 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24448/2012 proposto da:

RIMESSAGGIO EUROPA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 22, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TIRABOSCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RINO ENNE, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2012 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIRABOSCHI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Rimessaggio Europa srl un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento.

Contro la cartella la società proponeva ricorso deducendo la irrituale notifica del prodromico avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Pavia rigettava il ricorso con sentenza n. 74 del 2011.

La società proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza del 17.4.2012.

Contro la sentenza di appello la società propone ricorso formulando cinque motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, art. 118 disp. att. c.p.c., L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, atteso che il giudice non si è pronunciato su tutti i quesiti posti con riguardo alla carenza di motivazione dell’atto impugnato per mancata indicazione delle aliquote e dei tassi di interesse applicati.

2. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, art. 118 disp. att. c.p.c., L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto il giudice di merito ha omesso di censurare l’atto esecutivo invalido sotto il profilo motivazionale nella parte in cui si pretende il versamento di interessi.

I primi due motivi sono inammissibili per mancanza del requisito di specificità. Il medesimo motivo di censura è promiscuamente ascritto a diverse tipologie di vizi denunciabili (violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento, vizio della motivazione), senza alcuna specifica delimitazione di quali siano le parti della sentenza impugnata per violazione di legge, ovvero per error in procedendo, ovvero per vizio della motivazione. In senso conforme questa Corte ha rilevato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466).

3. Nullità della sentenza per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; decisione illogica e contraddittoria assunta sulla corretta effettuazione della notifica a persona giuridica nella parte in cui non ha ritenuto che, in caso di mancato reperimento di addetti presso la sede della società, la notifica doveva essere effettuata a mani del legale rappresentante della società a norma dell’art. 145 c.p.c..

Il motivo è infondato. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), prevede una norma derogatoria la quale stabilisce che, in caso di irreperibilità assoluta della contribuente nel domicilio fiscale, si attua la speciale procedura semplificata ivi prevista, secondo cui l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, previsto dall’art. 140 c.p.c., si comunica mediante affissione all’albo del Comune, anzichè mediante affissione alla porta della sede della società, non più rintracciabile nel domicilio fiscale.

4. Nullità della sentenza per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui non ha ritenuto che il tentativo di notifica esperito solo ad un numero civico della sede della società e non al secondo numero civico posto nella stessa via, determini la nullità della notifica.

Il motivo è inammissibile perchè propone una censura di merito già esaminata dal giudice di appello, che ha ritenuto sussistente una situazione di impossibilità di notificazione dell’atto presso la sede della società.

5 Nullità della sentenza per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui non ha ritenuto la nullità della notificazione perchè, dopo il deposito dell’atto, la procedura non è stata completata con l’invio della raccomandata con la quale si segnala al destinatario l’avvenuto deposito.

Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha ritenuto la ricorrenza di una ipotesi di “impossibilità assoluta” della notificazione in quanto nel comune di domicilio fiscale non vi era ufficio o azienda della contribuente; ne consegue la legittimità del ricorso alla procedura di notificazione semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), secondo cui la notifica si perfeziona decorsi otto giorni dalla affissione dell’avviso di deposito dell’atto all’albo comunale, senza necessità di procedere alla spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto, attività evidentemente incompatibile con la constatata irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto nel domicilio fiscale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremilacinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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