Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27130 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 23/10/2019), n.27130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21694-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER

43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANLEONARDO CARUSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del,03/2J19 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1018/48/14, depositata il 4 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania, rigettò l’appello proposto dall’avv. M.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Benevento, che aveva a sua volta respinto il ricorso del professionista avverso avviso di accertamento, con il quale, con metodo sintetico, era stato rettificato il reddito dal medesimo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2007.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria con istanza di rinuncia al giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia notificata dal ricorrente all’Amministrazione finanziaria, senza che possa contestualmente dichiararsi cessata la materia del contendere, non avendo il ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.

Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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