Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27130 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. III, 06/10/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/10/2021), n.27130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8786-2019 proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dall’avv.to ALESSANDRO GRACIS,

e dall’avv.to GIORGIO DE ARCANGELIS, elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio n. 9;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 15/A6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PANICCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

(OMISSIS);

– controricorrente –

nonché contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2873/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’U/2/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/2/2018 la Corte d’Appello di Venezia – quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 6477 del 2017 – ha respinto il gravame interposto dal sig. L.R. in relazione alla pronunzia Trib. Treviso n. 177/2013, di parziale accoglimento della domanda dal medesimo proposta nei confronti del sig. C.S. – proprietario dell’autovettura Opel Corsa tg. (OMISSIS) – e della compagnia assicuratrice per la r.c.a. Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS) e cagionato dal conducente del suindicato veicolo sig. C.A., all’esito del quale decedeva la sua convivente sig. Ca.Si.Be., incinta alla 30 settimana, nonché la piccola L.B., fatta nascere con parto cesareo d’urgenza, che sopravviveva solo alcuni minuti alla madre a causa di “grave asfissia perinatale”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi a C.S. e la Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop., che hanno entrambi presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1225, artt. 112,132,352,384 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonché “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamenta che la “Corte veneta ha… disatteso il mandato affidatole dalla sentenza rescindente ex art. 384 c.p.c., che le aveva imposto -per decidere in sede restitutoria le sorti dell’appello sul punto – di eseguire in modo finalmente adeguato – partendo dal contenuto dell’impugnazione – l’imprescindibile personalizzazione dei danni parentali non patrimoniali, conseguenti al duplice omicidio colposo di convivente e di figlia del ricorrente, attraverso la previa esposizione della logica interna del criterio equitativo prescelto (preferibilmente quello milanese), attraverso l’individuazione dei relativi fattori della personalizzazione rilevati e rilevanti nella peculiare fattispecie sottoposta al suo giudizio restitutorio, caratterizzata dall’eccezionale gravità di un duplice omicidio colposo perpetrato da un soggetto in stato di ebbrezza, in modo poi da giungersi all’illustrazione del se e del come gli stessi fattori avessero influenzato in concreto la decisione sul quantum che, in teoria avrebbe persino potuto confermare quella minimalista del Tribunale, ma solo se ciò fosse stato coerente con l’applicazione della disvelanda logica interna del criterio equitativo prescelto, contestualizzato sulle concrete circostanze sulle quali la parte appellante stessa si era lungamente intrattenuta nella propria impugnazione (per poi ribadirle con l’atto riassuntivo della fase rescissoria), quando sostenne l’insufficienza estimatoria tribunalizia rapportata solo ai minimi ed ai medi tabellari di Milano del 2009 (e non ai massimi od agli ultra massimi della tabella in vigore al momento della decisione) e soprattutto l’imperscrutabile oscurità del ragionamento giudiziale che aveva condotto il Tribunale a liquidare i minimi e i medi valori tabellari (di Euro 150.000 per la figlia e di Euro 230.000 per la convivente), nonostante avesse correttamente rilevato e persino sottolineato la presenza di circostanze patognomoniche di conseguenze non patrimoniali gravissime ed eccezionali per il superstite, sia sul fronte dell’entità del dolore interiore (destinato a riprodursi lungo tutto l’ancora lunga vita da trascorrersi da solo), che su quello delle perdite dinamico-relazionali, come aveva puntualmente rilevato quel primo Giudice”.

Con il 2 motivo denunzia violazione del “principio dell’integrale riparazione dei danni” e degli artt. 1226,2056,2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione del “principio dell’integrale riparazione dei danni” e degli artt. 1223,1226,2056,2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente pronunziato con riferimento alla Tabelle di Milano del 2009, e non anche a quelle applicantesi al momento della decisione.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

All’esito del rinvio disposto da Cass. n. 6477 del 2017 (in ragione della riscontrata acritica adesione alla liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di prime cure “senza… chiarire, nella sua valutazione, come si arrivi all’importo riconosciuto al L. ad integrale riparazione del pregiudizio non patrimoniale subito, e senza chiarire neppure quali siano stati i criteri adottati dal giudice di primo grado, se questi si sia attenuto nella quantificazione alle tabelle in uso nel distretto o alle tabelle milanesi, se la valutazione è stata equitativa pura, o agganciata a parametri verificabili ed in particolare ai parametri indicati come preferibili da questa Corte”, nonché limitandosi “a dire al L. che ha subito una grave perdita, e che essa è stata già integralmente risarcita, senza consentire né al danneggiato di avere contezza del perché si arrivi ad un determinato importo piuttosto che ad un altro, e di farsene una ragione, né al giudice di legittimità di poter verificare la coerenza del ragionamento, perché il ragionamento sostanzialmente manca”), nell’odiernamente impugnata sentenza il giudice del rinvio ha premesso che “la coppia ha convissuto fino al momento del sinistro in modo sereno, accogliendo anche il figlio del ricorrente, nato da un precedente matrimonio e dividendo i compiti relativi alla gestione della quotidianità”; che “la progettualità era spinta fino al proposito di concepire un figlio”; che non si può “dubitare della gravità della perdita, conseguita per il ricorrente al decesso della compagna, con la quale condivideva il proprio presente e confidava di avere un futuro”.

Nel sottolineare altresì, da un canto, come “le modalità drammatiche della perdita, improvvisa, repentina, ed ascrivibile alla condotta illecita di una persona terza abbiano contribuito a rendere ancor meno accettabile, e perciò più doloroso, il lutto del ricorrente”; e, per altro verso, come “analoghe considerazioni possono svolgersi avuto riguardo alla morte della neonata, frutto di una relazione consolidata e parte anch’essa del progetto di vita”, è quindi pervenuta a contraddittoriamente e del tutto illogicamente concludere che, essendo “la piccola… vissuta solo pochi minuti dopo il taglio cesareo”, la medesima “alcun rapporto ha potuto consolidare con il genitore”, sicché “la sofferenza del padre va ricondotta i non tanto alla privazione parentale, quanto piuttosto al rimpianto per una genitorialità non realizzatasi”.

Sostanzialmente parificando la paternità di una neonata nella specie vissuta per “pochi minuti” ad una paternità sperata e mancata, il giudice del rinvio ha ravvisato essere conseguentemente “congrua” una liquidazione ammontante a meno della metà della quantificazione relativa alla perdita della madre della bimba, sua compagna convivente.

Ha ulteriormente affermato non poter “trovare accoglimento la pretesa di parte riassumente di vedere applicate le tabelle aggiornate nell’anno 2014, posto che la somma da riconoscere va comunque maggiorata di interessi e rivalutazione”.

A tale stregua, ha posto a base della propria valutazione equitativa criteri connotati invero da assoluta intrinseca contraddittorietà ed illogicità, con motivazione al riguardo appalesantesi meramente apparente e pertanto inesistente (v., da ultimo, Cass., 25/6/2021, n. 18285; Cass., 6/5/2020, n. 8508) là dove ha considerato la figlia Brenda non già quale persona nata viva e vissuta pur se per brevissimo lasso di tempo (una decina di minuti), bensì come se si fosse trattato di una mera non realizzata speranza di vita, e pertanto parallelamente della mancata realizzazione di una paternità sperata (“la sofferenza del padre va ricondotta non tanto alla privazione parentale, quanto piuttosto al rimpianto per una genitorialità non realizzatasi”).

Per altro verso, la corte di merito ha disatteso il principio in base al quale il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare le Tabelle di Milano applicantesi al momento della pronunzia di liquidazione del danno (v. Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014, n. 5254 ), non idoneamente spiegando e dimostrando (cfr., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508; Cass., 28/6/2018, n. 17018) come la ravvisata dovuta corresponsione di “interessi e rivalutazione” possa nella specie valere a legittimare in concreto l’utilizzazione delle precedenti e meno favorevoli Tabelle addirittura del 2009.

Attesa la fondatezza dei motivi nei termini e limiti più sopra indicati, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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