Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27130 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27130 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 27381-2010 proposto da:
FRISINA

VINCENZO

FRSVCN55A14G082A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato MOLINA VINCENT, rappresentato e difeso
dall’avvocato SCAFFIDI DOMIANELLO ANTONIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2810

contro

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. 02355890795, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUNIGIANA 15, presso lo

Data pubblicazione: 04/12/2013

studio

dell’avvocato

RIZZITANO

PAOLA

CONCETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MINASI NICOLA,
giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 572/2010 della CORTE D’APPELLO

992/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MINASI NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/05/2010, R.G.N.

RG 27381-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,confermando della sentenza del Tribunale di Palmi, rigettava la

della Calabria, diretta ad ottenere il riconoscimento del diverso
inquadramento professionale con parametro 183 con condanna della
controparte al pagamento delle relative differenze retributive.

A base del decísum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo
il quale – in ragione dell’entrata in vigore del CCNL del 2000, il quale
prevedeva una nuova classificazione del personale con individuazione di
nuove aree professionali e specificazione di figure e profili professionali
– al Frisina, il quale era risultato vincitore del concorso come
macchinista, non poteva che essere riconosciuta la terza area
professionale con l’attribuzione del parametro 153 costituente “parametro
di accesso”, non potendo essergli attribuito l’invocato parametro 183 che
presupponeva ben “16 anni di condotta effettiva”.

Avverso questa sentenza il Frisina ricorre in cassazione sulla base di
dodici censure.

Resiste con controricorso la società intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

– Con la prima censura il ricorrente, deducendo omessa motivazione e
violazione dell’art. 112 cpc, assume che la Corte del merito non si è

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domanda di Frisina Vincenzo, proposta nei confronti delle società Ferrovie

pronunciata sull’eccepita nullità della sentenza di primo grado per
mancanza di una puntuale ricostruzione del fatto.

La censura non può essere accolta atteso che il ricorrente, in violazione
– del principio di autosufficienza, non precisa in quali termini ed in quale

della configurabilità della violazione dell’art. 112 cpc è necessario che
al giudice sia stata proposta una domanda o un’eccezione in ordine alla
quale non vi è stata pronuncia(Cass.27 gennaio 2006 n.1755 e Cass., S.U.,
27 ottobre 2006 n.23071).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2013
cc, assume di non essere stato inquadrato nelle mansioni per le quali era
stato assunto o a quelle ultime effettivamente svolte.

Il motivo è privo di fondamento atteso che la Corte del merito procede
all’inquadramento del ricorrente in relazione proprio alle mansioni di
macchinista da ultimo svolte e tanto in base al CCNL del settore.

Con la terza critica il ricorrente, prospettando violazione degli artt. l,
4, 5, 7 della legge n. 741 del 1959 e 36 Cost. rileva che sono stati
disattesi i minimi inderogabili indicati dal CCNL.

La critica è infondata in base ad un duplice ordine ragioni rappresentate:
la prima dalla considerazione che la Corte del merito applica proprio il
parametro retributivo previsto dal CCNL del settore, e la seconda che il
ricorrente omette del tutto, in violazione del principio di

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atto processuale è stata formulata la richiamata eccezione. Infatti ai fini

autosufficienza, di specificare il parametro retributivo previsto dal CCNL
che sarebbe stato violato.

Con la quarta censura il ricorrente, denunciando violazione degli artt.
. 2099 cc, 420 e 421 cpc, sostiene che il giudice avrebbe dovuto procedere

La censura è assorbita dal rigetto del precedente motivo essendo evidente
che avendo la Corte del merito riconosciuto come corretto il parametro
retributivo previsto dal CCNL attribuito dal datore di lavoro non doveva
procedere ad alcuna determinazione d’ufficio.

Con il quinto motivo il ricorrente, assumendo violazione della legge n.241
del 1990 e s.m.i art. 3 RD n.148 del 1931, denuncia che la resistente ha
disatteso la sopra richiamata normativa poiché non ha nemmeno comunicato
l’avvio del procedimento.

Con il sesto motivo

il ricorrente, denunciando omessa ed insufficiente

motivazione, assume che l’eccezione di cui al motivo che precede era stata
dedotta e la Corte di Appello ha omesso qualsiasi pronuncia al riguardo.

I motivi non sono scrutinabili in quanto il ricorrente in violazione del
principio di autosufficienza non precisa in quali termini ed in quale atto
processuale è stata fatta valere la questione di cui trattasi sicché la
stessa va considerata nuova e come tale inammissibile in sede di
legittimità.

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d’ufficio alla determinazione della retribuzione.

Con la settima censura il ricorrente, sostenendo omessa insufficiente
motivazione, prospetta che la Corte del merito non si è pronunciata sulla
questione della retrocessione e mobbing.

– La censura non è ammissibile per le stesse ragioni di cui ai motivi che

Con l’ottava critica il ricorrente, assumendo vizio di motivazione, rileva
che la sentenza è illogica essendo assodato che il parametro 153 era
parametro di accesso.

La critica non merita accoglimento poiché la Corte del merito spiega, con
motivazione adeguata e non contraddittoria, che il parametro superiore
invocato spettava

ex

ccnl a coloro che avessero maturato un anzianità

effettiva nella conduzione ben superiore a quella raggiunta dal ricorrente.

Con la nona censura il ricorrente, sostenendo violazione di CCNL, assume
che l’interpretazione fornita dalla Corte sulla esegesi del par.F) di cui
alla pag 49 è erronea.

La censura non è esaminabile non essendo riportato il testo della clausola
contrattuale di cui si prospetta l’erronea interpretazione e non risultando
depositato, insieme al ricorso, a norma dell’art. 369 n. 4 cpc, il CCNL e
non essendo specificato in quale sede processuale il documento è stato
eventualmente prodotto( Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. Cass. 23
settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3
. novembre 2011 n. 22726).

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precedono.

Con il decimo motivo il ricorrente sostenendo vizio di motivazione,
ribadisce la carenza di argomentazione della sentenza impugnata di cui ai
precedenti motivi dedotti ex art. 360 n.5 cpc.

– Il motivo è assorbito essendo i dedotti vizi di motivazione già scrutinati.

dalla Corte del merito delle tabelle del CCNL.

La censura non è esaminabile. Valgono in proposito le ragioni di cui al
motivo nono.

Con la dodicesima critica il ricorrente, asserendo vizio di motivazione e
violazione dell’art. 112 cpc, denuncia che la Corte del merito non si è
pronunciata sul risarcimento del danno per la lesione della professionalità
e la mancanza di buona fede e correttezza.

La critica non è scrutinabile per le stesse ragioni di cui ai motivi quinto
e sesto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 100,00 per esborsi ed
E. 3500,00 per compensi oltre accessori di legge.

• Così deciso in Roma nella camera di Consiglio in data 8 ottobre 2013

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Con l’undicesima censura il ricorrente contesta l’interpretazione fornita

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