Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2713 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15515/2014 proposto da:
FNM S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONELLO MARTINEZ
ed elettivamente domiciliata a Roma, via Anastasio Kircher 7, presso
lo studio dell’Avvocato STEFANIA IASONNA, per procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO
BENUSSI e dall’Avvocato FRANCESCO SAULLE, presso il cui studio in
Roma, via delle Medaglie d’Oro 157, elettivamente domicilia per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè
O.G., nella espressa qualità di cessionario del diritto
controverso;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1356/2013 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,
depositata il 9/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
27/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il quale ha
chiesto l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANIA IASONNA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
considerato che: – costituisce costante orientamento di questa Corte, integralmente condiviso dal collegio, quello per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ricorrere in cassazione o resistere al ricorso proposto da altri avverso la sentenza pronunciata nei riguardi del suo dante causa, anche se non sia intervenuto, nè sia stato chiamato, nel giudizio di merito ed anche se l’intervento o la chiamata in causa siano stati impediti dal fatto che la successione si è verificata durante il termine per ricorrere o controricorrere (Cass. n. 10902 del 2004; Cass. n. 5822 del 1999); – il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano, con la conseguenza che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto (o chiamato, come nella specie, in causa) e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza èimpugnata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di
Ric. 2014 n. 15515 5ez. 2 PU 27 novembre 2018 legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (cfr. Cass. n. 15905 del 2018);
rilevato, quanto al caso di specie, che, a fronte della (incontestata) cessione del diritto di proprietà controverso da parte dell’attore B.F. in favore di O.G., la società convenuta ha correttamente provveduto alla chiamata in causa di quest’ultimo attraverso la notifica del ricorso per cassazione, indirizzandolo, tuttavia, al domicilio eletto nell’atto di precetto notificato alla stessa: sennonchè, com’è noto, l’elezione di domicilio contenuta nel precetto, notificato unitamente alla sentenza titolo esecutivo, non produce l’effetto di cui all’art. 330 c.p.c., comma 1, ai fini dell’individuazione del luogo di notificazione dell’atto d’impugnazione (Cass. n. 27527 del 2014) ma opera unicamente in relazione al processo esecutivo, di cui il precetto è atto prodromico e non del giudizio di merito, nell’ambito del quale soltanto può e deve operare l’impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all’esecuzione forzata (Cass. n. 1063 del 2005); nè tale notificazione può valere, ai fini di cui all’art. 141 c.p.c., come elezione di domicilio: l’art. 141 c.p.c., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l’art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l’atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l’elezione di domicilio (Cass. n. 13897 del 2003; Cass. n. 19129 del 2003), e come tale certamente non può considerarsi, rispetto all’elezione di domicilio contenuta nel precetto, il ricorso per cassazione relative al giudizio principale;
ritenuto, quindi, che la notificazione al cessionario del diritto controverso, così come eseguita dalla ricorrente, sebbene non sia inesistente, è, tuttavia, nulla: la notificazione, infatti, è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice, quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n. 627 del 2007, che ha considerato nulla, e dunque sanata dalla costituzione del convenuto, la notifica dell’atto d’impugnazione al difensore indicato nell’atto di precetto anzichè al procuratore costituito nel giudizio di primo grado); ne consegue che, in difetto di costituzione in giudizio dell’intimato, la Corte deve disporne la rinnovazione.
PQM
la Corte così provvede: assegna alla società ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso a O.G. e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019