Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2713 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27006/2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO e SERGIO

PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/05/2014, R.G.N. 1420/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, per quel che qui ancora rileva, ha rigettato la domanda di B.A. volta ad ottenere la riliquidazione della pensione goduta dall’1/11/2000 sulla base dei criteri previsti dalla L. n. 289 del 2002, art. 42, comma 3, dovendo l’ex Inpdai garantire L. n. 967 del 1953, ex art. 2, un trattamento pensionistico almeno pari a quello garantito dall’AGO.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di decadenza e prescrizione, ha rilevato che l’art. 42 citato aveva disposto la soppressione dell’Inpdai e la sua confluenza nell’Inps affidando a quest’ultimo la gestione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali; che la norma aveva introdotto il principio del pro rata in base al quale per tutti i periodi fino al 31/12/2002 avrebbero dovuto applicarsi le vecchie regole INPDAI e quelle dell’INPS per il periodo successivo e che il B. non aveva anzianità contributiva successiva al 1/1/2003 avendo la sua pensione decorrenza anteriore con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 42 citato.

2. Avverso la sentenza ricorre il B. con un motivo. Resiste l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente denuncia violazione della l. n. 289 del 2002, art. 42, comma 3; L. n. 297 del 1982, art. 1, comma 8 e D.Lgs. n. 81 del 1997, art. 3, comma 2; L. n. 967 del 1953, art. 2, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 7 e D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 4; artt. 3 e 38 Cost..

Ribadisce di avere diritto alla riliquidazione della pensione, in applicazione del principio dell’omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici, in base alla L. n. 289 del 2002, art. 42, comma 3, compreso il diritto al calcolo dei contributi versati nella gestione artigiani e commercianti senza onere di riscatto (riferisce che nell’anno 2000 aveva due possibilità teoriche: procedere al riscatto oneroso rimanendo nella gestione ex INPDAI pagando Lire 430.000.000, oppure ottenere la pensione nella gestione AGO attività commerciali mediante sommatoria dei contributi commercio ed ex INPDAI). Lamenta che per identici periodi a parità di tetto retributivo l’Inps calcola la base pensionistica in misura difforme tra chi è andato in pensione prima o dopo l’1/1/2003 e che tale criterio dovrebbe essere confrontato con i principi costituzionali.

4. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente chiarito, come risulta dalla stessa esposizione del ricorrente, che quest’ultimo è titolare di pensione a carico esercenti attività commerciale dell’AGO dal 1 gennaio 2001. Il ricorrente ha infatti riferito che nel 2000 non aveva inteso usufruire del riscatto per rimanere nella gestione Inpdai in quanto troppo oneroso e che dunque era transitato nella gestione AGO commercianti, sommando anche i contributi versati all’Inpdai ottenendo la pensione cumulando i periodi.

Sulla base di tali considerazione appare del tutto infondata la richiesta applicazione del principio del c.d. pro rata ex art. 42 citata – in base al quale continueranno ad applicarsi le vecchie regole INPDAI per tutti i periodi fino al 31/12/2002 e quelle INPS per i periodi successivi – atteso che il ricorrente all’entrata in vigore della norma, era già titolare di pensione e, dunque, non avrebbe potuto far valere periodi contributivi successivi al 2000 e la pensione non avrebbe potuto essere influenzata da una norma successiva non dichiarata retroattiva.

Alla data dell’entrata in vigore dell’art. 42 citato il B. non era più titolare di una posizione assicurativa presso l’INPDAI non potendo di conseguenza neppure invocare l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui alla L. n. 967 del 1953, art. 2, in base alla quale le pensioni liquidate dall’Inpdai non possono essere inferiori a quelle erogate dall’AGO. Il principio di omogeneizzazione delle prestazioni con le regole dei privati non è utilmente richiamabile nella fattispecie a fondamento della pretesa contenuta in ricorso di un ricalcolo della pensione.

5. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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