Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2713 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2713 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 12217-2013 proposto da:
ZERBINI DANIELE C.F. ZRBDNL72P019I754, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. SAVERIO NITTI 11 c/o AVV.
STEFANO GAGLIARDI, presso lo studio dell’avvocato
CORRADO VALVO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4199

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANA

Data pubblicazione: 05/02/2018

CALABRESE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1163/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2012 R.G.N.

1235/2010.

RG 12217/2013
RILEVATO
che con sentenza in data 6 novembre 2012, la Corte d’appello di Milano rigettava
l’appello proposto da Daniele Zerbini avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva
respinto le domande di accertamento di nullità del termine apposto ai contratti

gennaio al 29 febbraio 2008 e dall’Il aprile al 30 giugno 2008, di sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima data e di condanna della società
datrice a riassumerlo in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla
sua ricostituzione;
che avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi,
mentre Poste Italiane s.p.a. resisteva con controricorso;

CONSIDERATO
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma

lbis, 5,

comma 4bis d.Ig. 368/2001, 24, secondo comma CCNL Poste Italiane 2007 – 2010,
per la nullità del primo contratto a termine tra le parti, in quanto stipulato al di fuori
dei limiti temporali stabiliti dall’art. 2, comma

lbis denunciato, comportante il

ripristino del rapporto ma a tempo indeterminato e la conseguente inapplicabilità
dell’art. 5, comma 4bis (primo motivo); omessa istruzione probatoria riguardo al fatto
decisivo del superamento della soglia di contingentamento del 15% delle assunzioni a
termine rispetto all’organico aziendale della datrice, nonostante la contestazione dei
prospetti da questa prodotti (secondo motivo);
che il collegio ritiene che il primo motivo sia infondato;
che il contratto in questione è regolato dalla disciplina posta dall’art. 2, comma

lbis

d.Ig. 368/2001, avente natura alternativa, per la previsione di requisiti limitati alla
tipologia di impresa, rispetto a quella dall’art. 1 primo comma d.lg. cit., non
comportante la necessità di indicazione, nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste aventi i requisiti
specificati dall’art. 2, comma lbis cit., delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, primo comma 1 d.Ig. cit., trattandosi di

stipulati, ai sensi dell’art. 2, comma lbis d.Ig. 368/2001, con Poste Italiane s.p.a. dal 3

RG 12217/2013
ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata
ex ante direttamente dal legislatore: Cass. s.u. 31 maggio 2016, n. 11374);
che il primo contratto stipulato tra le parti, dal 3 gennaio al 29 febbraio 2008, rientra
pienamente nell’espressa previsione della possibilità di applicazione della disciplina,

(rispetto a quelli “compresi tra aprile e ottobre di ogni anno”);
che il secondo motivo è inammissibile;
che esso è generico, persino in riferimento al vizio denunciato non espressamente
previsto dall’art. 360, primo comma c.p.c. (e pertanto al di fuori dello schema
normativo previsto dal legislatore per la sua enunciazione: Cass. 20 settembre 2005,
n. 19145), in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige
l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione
assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che,
in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la
cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto
2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952);
che

esso infatti non contiene alcuna confutazione, tanto meno specifica,

dell’argomentata esclusione delle prove orali (neppure trascritte nel ricorso, con
evidente violazione del principio di specificità del mezzo, sotto il profilo del difetto di
autosufficienza: Cass. 19 marzo 2007, n. 6440; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass.
31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48) da parte della Corte
territoriale, che ne ha ravvisato la superfluità, esponendone le ragioni in modo
congruo e adeguato (dal terz’ultimo capoverso di pg. 10 al secondo di pg. 11 della
sentenza);
che pertanto il ricorso deve essere essere rigettato e le spese regolate secondo il
regime di soccombenza come da dispositivo;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Daniele Zerbini alla rifusione, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e

per un “periodo massimo di quattro mesi … per periodi diversamente distribuiti”

RG 12217/2013
e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella
misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 26 ottobre 2017

Il Presidente
(dott. Vincenzo Di Cerbo)

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importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

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