Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27129 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24153/2012 proposto da:

T.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

AREZZO 29, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANTONANGELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO TORTORICI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

depositata il 17/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TORTORICI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a T.M.C. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1998, non impugnato dalla contribuente.

Divenuto definitivo l’avviso di accertamento, veniva emessa la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo della somma complessiva di Euro 542.519.

Contro la cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che lo accoglieva con sentenza del 11.10.2007, ritenendo nulla la notificazione del pregresso avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo, che lo accoglieva riformando la decisione di primo grado. Il giudice di appello osservava che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata correttamente effettuata dal messo notificatore a norma dell’art. 140 c.p.c., presso l’originario domicilio fiscale della ricorrente sito nel Comune di Carini.

Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile la modalità di notifica prevista dall’art. 140 c.p.c., nonostante agli atti vi fosse la prova che, al momento della notificazione dell’avviso di accertamento, la contribuente aveva trasferito la propria residenza da Carini a Palermo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso è inammissibile perchè introduce un tema nuovo, che non è stato oggetto di esame da parte del giudice di appello, chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla osservanza delle disposizioni per la notificazione stabilite dall’art. 140 c.p.c..

In ogni caso il motivo è infondato. Dagli accertamenti, riferiti dal giudice di merito in sentenza, risulta che la contribuente aveva indicato il proprio domicilio fiscale in Carini anche nella dichiarazione mod. 770 presentata in data 24.9.2005. Ne consegue che la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata in data 5.10.2005 è stata ritualmente eseguita in Carini, originario Comune di residenza anagrafica e quindi di domicilio fiscale indicato dalla contribuente a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 4. In proposito deve essere ribadito il principio che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (Sez. 5, Sentenza n. 1206 del 20/01/2011, Rv. 616312).

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro diecimila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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