Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27128 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26848/2011 proposto da:

M.V.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA

GOBBI, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO NICCHI, MARIA

MEZZASOMA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. dell’UMBRIA,

depositata il 01/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.V., esercente l’attività di agente di commercio, presentava in data 2.12.2004 istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso sostenendo l’illegittimità dell’Irap perchè, presentando tutte le caratteristiche di una imposta sulla cifra di affari, contrasta con la Direttiva europea che pone il divieto di introdurre imposte che abbiano le medesime caratteristiche dell’Iva.

La Commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza del 18.5.2007.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Perugia che lo rigettava con sentenza del 1.10.2010.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso deducendo un unico motivo di ricorso, intitolato “travisamento delle prove”.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza e genericità del motivo, non corrispondente ad alcuno dei casi di ricorso per cassazione tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c.; in ogni caso contiene censure per presunti “errori di fatto” irrilevanti nel giudizio di legittimità, potendo ipoteticamente giustificare la diversa richiesta di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5 (conforme Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016, Rv. 638935).

Segue condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremiladuecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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