Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27127 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CATAPANO GIANCARLO (difensore di L.M.), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO ALCUNO;

avverso il decreto R.G. 12/09 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alla parte ricorrente:

“Il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che, non essendo stato notificato ad alcuno, non si è costituito il rapporto processuale:

il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle competenze a favore dell’avvocato di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato andava notificato alle parti del processo (D. n. 115 del 2002, ex art. 82, comma 3 e D. n. 115 del 2002, ex art. 170) nonchè all’Amministrazione dello Stato a carico della quale tali spese sono poste e che può recuperare in danno dell’interessato nel caso di revoca dell’ammissione al patrocinio (D. n. 115 del 2002, ex artt. 86 e 112)”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase, atteso che, per quel che si è detto, il ricorso non è stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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