Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27126 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3521-2010 proposto da:
E TECHNOLOGY MASTER SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso
lo studio dell’avvocato PATRIZIA SOLDINI, che lo rappresenta e
difende con procura notarile del Not. Dr. P.V. in MILANO
rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 137/2008 della COMM. TRIB. REG. della
LOMBARDIA, depositata il 18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate di Milano procedeva a controllo automatizzato della dichiarazione mod. 770 del 2002, relativo all’anno di imposta 2001, presentato da E. Tecnology Master srl, rilevando l’omesso versamento di ritenute effettuate su lavoro dipendente per Euro 8.251. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento per l’importo indicato, oltre interessi e sanzioni.
Contro la cartella di pagamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza del 10.10.2007.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che confermava la decisione impugnata con sentenza del 18.12.2008.
Contro la sentenza di appello E Tecnology Master srl propone ricorso formulando quattro motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine di partecipare alla pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi tre motivi di ricorso per violazione di legge, formulati a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono inammissibili per mancanza dei quesiti di diritto, richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Ugualmente il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile per mancanza del momento di sintesi, anch’esso richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..
Condanna alle spese come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1800 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016