Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27126 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Napoli, con ordinanza n. cron. 26599/10 del 22/12/2010, depositata

il 31/01/2011, nel procedimento pendente tra:

S.R.;

EQUITALIA ETR SPA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il Giudice di Pace di Portici dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Giudice di Pace di Napoli relativamente all’opposizione proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 da S.R. avverso cartella esattoriale concernenti sanzioni amministrative per violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico, sul rilievo che i verbali di contravvenzione erano stati emessi dall’Azienda Mobilità di Napoli.

Riassunta la causa dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, questi ha proposto regolamento di competenza osservando che competente per territorio dovesse essere il giudice di pace di Portici, tenuto conto che i verbali di contravvenzione erano stati elevati uno in (OMISSIS) e che, quando con l’opposizione a cartella esattoriale si fa valere la mancanza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza dei vizi della sua notificazione, valgono le norme dettate in tema di opposizione a sanzione amministrativa dalla L. n. 689 del 1981.

Va accolta l’istanza di regolamento.

Essendo stata nella specie proposta – avverso la cartella esattoriale – l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (e non, quindi, l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. che è rimedio alternativo alla prima che ha funzione recuperatoria quando si deduca l’omessa notifica del verbale di contravvenzione), trovano applicazione le regole da tale normativa sancite in tema di competenza per territorio che si determina in base al luogo della commessa violazione (Cass. 27065/2005).

Pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Portici, essendo stati i verbali di contravvenzione elevati in (OMISSIS)”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione.

Pertanto, va dichiarata la competenza per territorio del Giudice di Pace di Portici, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Trattandosi di istanza di regolamento di competenza di ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese relative alla presente fase (Cass. 21737/32004; 1167/2007; 7596/2011).

P.Q.M.

dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Portici disponendo la riassunzione del giudizio di merito nel termine di mesi tre decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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