Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27125 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26929/2010 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI

Raffaele, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASS.NI SPA, già NUOVA TIRRENIA Spa, in persona del

Direttore Legale Societario e legale rappresentante, in nome della

CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa, gestione

autonoma del F.G.V.S., nella qualità di impresa cessionaria della

SlDA – Società Italiana di Ass.ni Spa, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata a Roma, VIA CLEMENTE IX n. 10, presso lo studio dell’avv.

FELICIOTTI Lucia, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4135/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/04/2007, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Feliciotti Lucia difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- S.M. ha convenuto in giudizio B.M. e la s.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni (oggi s.p.a. Groupama Ass.ni) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale subito mentre era trasportato sull’automobile del B..

Il Tribunale di Roma dapprima ha emesso ordinanza di condanna ai sensi dell’art. 186 quater cod. proc. civ., recante condanna dei convenuti a pagare all’attore in risarcimento la somma di L. 74.185.743 (Euro 38.313,74). Successsivamente, con la sentenza definitiva, ha ridotto l’importo del risarcimento ad Euro 32.961,00, condannando l’attore a restituire la differenza rispetto all’importo liquidato in precedenza e già corrisposto.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione del S., ha quantificato i danni nella somma complessiva di Euro 48.916,00, disponendo che da essa dovessero essere detratte le somme già percepite dal danneggiato.

Quest’ultimo propone un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste Groupama con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha disposto che dalla somma liquidata debbano essere detratte indiscriminatamente tutte le somme da lui ricevute in precedenza, omettendo di considerare che parte di esse è stata corrisposta in ripristino di voci di danno liquidate dal Tribunale che non hanno costituito oggetto di impugnazione (danno biologico per invalidità temporanea, danno morale, ecc.), anzichè solo la somma percepita a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente:

unica voce che è stata oggetto di diversa valutazione in appello.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato, se non anche inammissibile perchè non autosufficiente e non chiaro, nelle parti essenziali.

La Corte di appello ha concluso la sua decisione circa l’effettiva entità dei danni con la seguente espressione: “…ferme restando le liquidazioni a titolo di danno biologico temporaneo, di danno morale e di spese di CTU, non oggetto di impugnazione, al S. deve essere corrisposta la complessiva somma di Euro 48.916,00, dai quali vanno detratte le somme già percepite dal S., rivalutate secondo indici Istat, oltre interessi…”.

La Corte ha dichiarato, cioè, che la somma di cui sopra include tutte le somme spettanti al danneggiato, ivi incluse quelle già liquidate in primo grado e non oggetto di impugnazione; non solo quelle modificate in appello. Su tale premessa, è corretta la disposizione per cui tutte le somme già percepite dal S. debbono essere detratte.

La motivazione potrebbe essere accusata di illogicità e di incongruenza solo se si dimostrasse che la somma degli importi già liquidati e di quelli modificati da un importo diverso ed inferiore, rispetto a quello indicato come onnicomprensivo. Ma ciò non risulta dall’illustrazione del motivo, che anzi conferma che il danno biologico permanente liquidato dalla Corte di appello è pari ad Euro 28.400,00 (a fronte di Euro 16.832,00, liquidati in primo grado); che l’importo delle altre voci di danno, non oggetto di impugnazione, ammonta ad Euro 20.516,00 e che la somma delle due voci corrisponde ad Euro 48.916,00.

Trattasi per l’appunto della somma indicata dalla Corte di appello come ammontare complessivo del danno, da cui deve essere detratto tutto ciò che è stato ricevuto. Ciò trova riscontro, peraltro, negli analitici conteggi contenuti nel controricorso, i quali specificano voce per voce le somme liquidate con l’ordinanza ex art. 186 quater, con la sentenza di primo grado e con la sentenza di appello, nonchè l’importo delle somme pagate dalla compagnia assicuratrice, illustrando i conteggi da cui risulta la correttezza della sentenza impugnata.

4.- Il ricorso incidentale, proposto in subordine, risulta assorbito.

6.- Propongo che, previa riunione dei due ricorsi, il ricorso principale sia rigettato, con ordinanza in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

Quanto al merito, condivide la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Le argomentazioni contenute nella memoria, secondo cui non risponde al vero quanto la sentenza impugnata ha dichiarato cioè che la somma di Euro 48.916,00 include tutte le somme spettanti al danneggiato, ma riguarda solo il maggior importo per danno biologico permanente, il danno patrimoniale e le spese mediche future – configurano, se fondate, un errore di fatto, che avrebbe dovuto essere fatto valere tramite azione di revocazione della sentenza; non configurano nè violazione di legge, nè vizi di motivazione, nè altra causa di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

Il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale è assorbito.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito 1’incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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