Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27125 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27125 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Data pubblicazione: 04/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 4681-2007 proposto da:
COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FOGLIANO 35, presso l’avvocato PIERETTI ALFREDO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SORIA SERGIO,
SCOGNAMIGLIO ANDREA, giusta procura a margine del
2013

ricorso; – C.f 8• 0-°Ang 0 0-(
– ricorrente –

1737

contro

PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

DEI

MINISTRI

1

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
ope legis;

contro
POLOMBA STANISLAO, MINIERI ANTONIO, PALOMBA MARIO;
– intimati avverso la sentenza n. 1288/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato SERGIO SORTA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente –

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato 1’8.10.1984 al Comune di Ercolano, Minieri Antonio e Palomba
Mario adivano il Tribunale di Napoli e premesso che il Sindaco del Comune di

ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate della
Campania e della Basilicata, emanate in conseguenza del sisma del
23.11.1980, aveva disposto l’occupazione, fino al 31.12.83, dei fondi rustici
di proprietà degli esponenti, siti alla via Arena S. Vito, al fine di installarvi di
conteiners e che i loro terreni, materialmente occupati in data 1°.4.82 e non più
restituiti, erano stati privati delle piantagioni ed erano stati rivestiti di malta,
chiedevano che il convenuto Comune fosse condannato a restituire i fondi occupati ed a
risarcire gli arrecati danni, con rivalutazione ed interessi a decorrere dal 1°.4.82.
Con altro atto, notificato il 27.03.1993, Palomba Mario e Palomba Stanislao, nipoti ed
eredi di Palomba Mario, nel frattempo deceduto, nonché il Minieri Antonio, sostenendo
che i predetti fondi non erano stati ancora restituiti, citavano in giudizio, innanzi al
medesimo Tribunale, di nuovo il Comune di Ercolano nonché l’Amministrazione per il
coordinamento della Protezione Civile e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
sentirli condannare, in solido, alla restituzione degli immobili e al risarcimento dei
danni.
Si costituiva in giudizio soltanto il Comune di Ercolano, il quale eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, comunque, il rigetto della domanda
assumendo che i suoli erano stati restituiti agli attori sin dal giugno del 1986.
Disposta la riunione dei giudizi ed espletata una C.T.U., l’adito Tribunale, con sentenza
n.3224/99, depositata il 18.5.1999, ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Comune di Ercolano fossero carenti di legittimazione passiva, condannava il solo

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Ercolano, con provvedimento del 10.3.1982, avvalendosi dei poteri conferitigli dalle

Ministero per il coordinamento della Protezione Civile alla restituzione dei suoli
occupati, nonché al pagamento della somma di £.478.450.830, oltre interessi e
svalutazione monetaria, e al rimborso delle spese del giudizio, spese, che, invece,

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale il Minieri ed i
Palomba, dolendosi che il Comune di Ercolano fosse stato dichiarato privo di
legittimazione passiva e che la condanna fosse stata resa nei confronti del Ministero per
il coordinamento della Protezione Civile, da tempo soppresso, e non nei confronti della
PCM —Dipartimento della Protezione Civile. Il Comune di Ercolano chiedeva il rigetto
del gravame ed a sua volta proponeva appello incidentale in relazione alla statuita
compensazione delle spese nonché, in via condizionata, in ordine ai criteri di
liquidazione del risarcimento. La medesima sentenza veniva impugnata anche dalla
P.C.M. – Dipartimento della Protezione Civile con appello incidentale, di cui il Comune
eccepiva l’inammissibilità, in quanto proposto il 18.9.2000, dopo che il 3.7.2000 era
decorso il termine lungo per impugnare la sentenza depositata il 18.5.1999.
Nel merito del suo gravame la P.C.M. sosteneva che il regime di assistenza post
terremoto era scaduto alla data del 30.6.1987, per cui debitore delle pretese patrimoniali
vantate dagli attori doveva ritenersi, almeno a decorrere da tale data, il Comune che
aveva tollerato che proseguissero le occupazioni divenute abusive ex lege. Si doleva,
inoltre, che il primo giudice, nonostante avesse accertato che il Comune di Ercolano
aveva intrapreso ma non portato ad idoneo compimento la procedura di espropriazione
dei suoli per finalità diverse da quelle perseguite con l’originario provvedimento di
requisizione, avesse poi escluso qualsivoglia responsabilità dell’ente locale per la
protratta occupazione oltre i termini legislativamente imposti, e ciò pur riconoscendo
implicitamente che era mutato il titolo in base al quale le aree erano rimaste nella

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compensava tra gli attori e il Comune di Ercolano.

disponibilità dell’ente pubblico, il che anche le precludeva la possibilità di restituzione
ai proprietari. Con sentenza non definitiva n. 2296 del 4.06-5.07.2002 la Corte di
appello, respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame incidentale della PCM,

Napoli aveva disatteso la domanda di condanna del Comune di Ercolano al pagamento
dell’indennità di occupazione fino all’aprile del 1984; dichiarava tenuta a corrispondere
la predetta indennità la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile; in parziale accoglimento dell’appello incidentale spiegato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarava tenuto a corrispondere l’indennità di
occupazione per il periodo successivo e obbligato alla restituzione dell’immobile, il
Comune di Ercolano; disponeva, con separata ordinanza, che, con l’ausilio di un nuovo
C.T.U., fossero determinate l’indennità di occupazione per il periodo decorso fino
all’aprile del 1984, della quale era debitrice la P.C.M. e per il periodo successivo, fino
alla restituzione del bene, alla cui corresponsione era tenuto il Comune di Ercolano
nonché che fossero liquidati i danni arrecati al suolo, previa identificazione delle
condotte che li avevano cagionati ed individuazione degli autori di esse.
Con successiva sentenza definitiva n. 1288 del 12.04-2.05.2006 la Corte di appello di
Napoli, anche in base all’esito della rinnovata CTU, accoglieva per quanto di ragione
l’appello incidentale del Comune di Ercolano e, per l’effetto, condannava la Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile al pagamento in favore
degli appellanti della somma complessiva di £ 62.670.421 (€ 32.366,57), nonché il
Comune di Ercolano al pagamento in favore degli appellanti della somma di £
134.817.532 (€ 69.627,44), oltre interessi e rivalutazione come stabiliti dal primo
giudice.
Nella sentenza definitiva la Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

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rigettava l’appello principale avverso il capo della sentenza col quale il Tribunale di

-

l’indennità di occupazione legittima doveva essere quantificata in £ 6.700 al mq
sulla base del valore agricolo medio della Regione agraria 2 e, tenuto conto dei principi
enunciati dalla sentenza non definitiva, la PCM — Dipartimento della Protezione

Comune di Ercolano era tenuto al pagamento della somma di £ 13.791.170;
il CTU, poi, sulla base di adeguati accertamenti e di convincente motivazione,
aveva correttamente determinato in £ 83.972.272 l’indennità di occupazione illegittima
(a carico del Comune) per il periodo 31.3.1988-9.7.2001 (data di restituzione
dell’immobile), non essendo vincolanti le tabelle di cui alla legge n.865/1971 ai fini
della determinazione di indennizzi risarcitori; aveva inoltre quantificato in £
55.336.491 le spese relative al risanamento del suolo, a carico dell’Amministrazione
Centrale, ed in £ 37.054.090 i danni conseguenti alla ridotta produttività del fondo
agricolo, a carico del Comune;

le censure mosse dal Comune alla CTU nella comparsa conclusionale, peraltro
inidonee ad inficiare la valutazione d’ufficio, non potevano essere esaminate, perché
sottratte al contraddittorio ed al dibattito processuale;
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovevano essere liquidati in
conformità di quanto statuito dal primo giudice, in difetto di specifiche censure sul
punto.
Avverso entrambe le sentenze rese dalla Corte di appello di Napoli il Comune di
Ercolano ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato da memoria
e notificato il 1 0 .02.2007 al Minieri ed ai Palomba che non hanno svolto attività
difensiva, ed il 31.01.2007 alla PCM – Dipartimento della Protezione Civile, che il
12.03.2007 ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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Civile era tenuta per tale titolo al pagamento della somma di £ 7.333.930, mentre il

A sostegno del ricorso il Comune di Ercolano denunzia:
“Violazione art. 100 c.pc.. carenza di interesse alla impugnazione da parte degli
appellanti principali. Omesso esame di un punto decisivo della controversia. Carenza

Formula il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis << Dica la Corte adita : se in sede di impugnativa di sentenza non ricollegabile ad una soccombenza, intesa in senso sostanziale a non formale come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza stessa, è necessario avervi interesse alla stregua del principio statuito dall'art. 100 c.p.c., con l'utilità giuridica connessa (per l'impugnante) all'eventuale accoglimento del gravame. e, in conseguenza, che le sentenze de quibus, avendo la Corte di Appello mancato di provvedere sul punto ed altresì omesso ogni minimo riferimento agli argomenti addotti dal Comune di Ercolano, sono viziate per le rubricate violazioni di norme di diritto e meritano di essere cassate ai sensi dell'art. 360, co.1° , nn 3 e 5 c.p.c.>>.
Il motivo non ha pregio.
Premesso che il Comune poteva dolersi della violazione dell’art. 100 c.p.c. solo in
riferimento ai motivi d’appello svolti nei suoi confronti, il fatto che le domande
introduttive involgessero la responsabilità in tesi solidale dell’ente locale, invece
esclusa dal Tribunale, legittimava gli attori appellanti, rimasti sul punto soccombenti,
ad impugnare la prima pronuncia per evidente interesse giuridico a duplicare i
destinatari della condanna.

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assoluta di motivazione: il tutto in relazione all’art. 360, 1° comma, nn, 3 e 5.”.

Come noto, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc.
civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la
parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica

le altre, cfr cass. n. 6770 del 2012), interesse che nel caso di prospettata solidarietà
passiva nel rapporto obbligatorio è previsto dal legislatore a favore del creditore e serve
a rafforzare il diritto di quest’ultimo consentendogli di ottenere l’adempimento
dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori.
2.

“Violazione e omessa applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.
c.. Falsa applicazione degli artt. 333 e 343 c.p.c.. Motivazione insufficiente. Violazione
dell’art. 345 c.p.c..0messa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.
Carenza assoluta di motivazione li tutto in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 5.”
Formula il seguente quesito di diritto << Dica la Corte adita : a) se l'appello incidentale, che non sia conseguenza diretta e/o derivata dell'appello principale e che sia mirato precipuamente a censurare la sentenza di prime cure anche per taluni aspetti, soggiaccia ai termini ex artt. 325 e 327 c.p.c. quanto alla sua proposizione b) se nel giudizio di appello possono essere proposte, per la prima volta, dalla parte dichiarata contumace in primo grado, domande ed eccezioni nuove non rilevabili di ufficio; c) e, in conseguenza, che le sentenze de quibus per i denunciati vizi, meritano di essere cassate ai sensi dell'art. 360, co.1, nn. 3 e 5 c.p.c..>>.
Il motivo è infondato, dato che, come già ritenuto dalla Corte distrettuale, l’impugnante
principale fissa il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti, che resta così l’unico
da rispettare, sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 cod.

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che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (in tema, tra

proc. civ.. D’altra parte trattandosi di causa introdotta nel 1984 non erano configurabili
preclusioni alla proponibilità in appello di eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c. nel testo
all’epoca applicabile, anteriore alla sostituzione introdotta dall’art. 52 della legge n.

3.

“Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 6. commi 4. 5 e 6 della legge
18.4.1984 n. 80 e dell’art. 3. lett. b. del D.L. 26,11.1980 n. 776, convertito con la legge
23.12.1980 n. 874 nonché delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 7 bis del 28.11.1980, n. 69
del 28.11.1980 e del 14.4.1961 e successive. Violazione, erronea e falsa applicazione
dell’art. 7 della legge 20.3.1665 n. 2248 all.E; dell’art. 3 della legge 14.5.1981 n. 219;
della legge 6.8.1981 n. 450; dell’art. 2 del D.L. 27.2.1982 n. 57, convertito con
modificazioni con la legge 29.4.1982 n. 187; della legge n. 128/90; degli artt. 2043 e
1223 c.c.; 112 e 113 c.p.c..Violazione dei principi in tema di legittimazione sostanziale.
Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Omesso esame di un punto
decisivo della controversia: il tutto in relazione all’art. 360, co.1, nn. 3 e 5 cpc. >>.
Si duole dell’addossamento a sé del risarcimento per equivalente del danno da lucro
cessante per ridotta produttività del fondo requisito ed occupato, danno a suo parere
rimasto indimostrato e comunque anch’esso da ritenere prodotto non dal Comune ma
dall’Amministrazione statale, tenuta al ripristino dei luoghi, dato pure che l’illegittimità
dell’ulteriore occupazione non sarebbe valsa a fare venire meno la responsabilità
dell’amministrazione e quindi la sua legittimazione passiva, a fronte dell’intervenuta
restituzione del fondo da parte del Sindaco del Comune di Ercolano, quale ufficiale del
Governo.
Formula il seguente quesito di diritto « Dica la Corte adita:

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353 del 1990 in vigore dal 30.04.1995.

a) se, ai fini dell’individuazione del danno patrimoniale risarcibile, il “lucro cessante”
presupponga la prova sia della utilità patrimoniale che, secondo un giudizio non di
mera possibilità, il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione restitutoria fosse

b) e, di conseguenza, che le sentenze de quibus sono affette dai rubricati vizi e meritano
di essere cassate ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.>>.
Il motivo esaminabile nei limiti in cui è stato compendiato nel quesito di diritto, appare
inammissibile per genericità del posto interrogativo, anche involgente circostanze
nuove e critiche che non risultano tempestivamente prospettate in sede di merito
avverso i rilevati dati fattuali e le valutazione tecniche espresse nella CTU, che ben
poteva assumere indole percipiente ossia essere posta a fonte oggettiva di prova (in
tema, cfr tra le altre cass. n. 5422 del 2002) pure dell’imputabilità al solo Comune e
non anche all’Amministrazione statale del pregiudizio autonomo ed aggiuntivo in
questione.
4.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 20.3.1865 all. E, dell’art. 3,
lett. B, D.L. 26.11.1980 n. 776, convertito con modificazione con legge 23.12.1980 n.
874, dell’Ordinanza commissariale 29.12.1980 n. 69, dell’art. 6 legge 18.4.1984 n. 80.
Violazione dei principi in tema di legittimazione passiva. Difetto ed erronea
motivazione: il tutto in relazione all’art. 360, 1° co, nn. 3 e 5 c.p.c.”.
Sostiene in definitiva che la restituzione del fondo ed i relativi oneri economici
risarcitori non potevano che ricadere esclusivamente sull’Amministrazione centrale in
quanto anche dopo la scadenza dei termini normativamente previsti, l’attività del
Sindaco quale Ufficiale di Governo rimaneva sempre riferibile alla stessa, data la
dimensione statale dell’intervento – assistenza pro terremotati.
Formula il seguente quesito di diritto « Dica, la Corte adita:

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stata adempiuta nei termini di legge, sia della regolarità causale tra condotta ed evento;

a) se, ed in quale misura, la titolarità dell’obbligazione di pagamento (indennitario e/o
risarcitorio) e di restituzione del bene, anche dopo la trasformazione del titolo da.

b) e in conseguenza che le. sentenze impugnate vanno cassate perchè inficiate dai
rubricati vizi ai sensi dell’art. 360. co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile sia per genericità del quesito, muto in ordine alle specificità
del caso, e sia per mancanza di sintesi riassuntiva dei vizi incentrati sulla motivazione
dell’impugnata sentenza. Peraltro le rubricate censure si rivelano pure analoghe a
quelle oggetto di precedenti ricorsi, puntualmente esaminate e disattese alla luce del
costante e condiviso orientamento espresso da questa Corte (cfr tra le altre cass. SU n.
488 del 2000; n. 7853 del 1997; n. 9695 del 2000; n. 11715 del 2010 e da ultimo cass.
n. 22529 del 2011).
5.

” Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cc., degli artt. 112,
113, 115 e 116 c.p.c.. Mancato esame e valutazione di un punto decisivo della
controversia prospettato nell’appello incidentale del Comune di Ercolano. Insufficiente
motivazione. Erroneità dei presupposti. Contraddittorietà, irrazionalità ed eccessività
nella individuazione e nella quantificazione operata dal c.t.u. del valore venale del
bene e dell’indennizzo da occupazione illegittima. Violazione dei principi in tema di
legittimazione passiva. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione: il tutto in
relazione all’art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c. ”
Formula

il

seguente

quesito

di

diritto

<< Dica l'adita Corte: a) se l'evidenziata doglianza configuri l'ipotesi di violazione delle rubricate normative, confermando il principio del ricorso agli interessi legali per il calcolo dell'indennizzo da occupazione illegittima, commisurato al valore del fondo secondo la natura, 11 requisizione in occupazione finalizzata all'esproprio, sia dell'Amministrazione statale; configurazione, ubicazione e destinazione urbanistica dello stesso ed avuto riguardo anche ai vincoli paesaggistici ed ambientali di zona sul medesimo gravanti; b) e in conseguenza cassare le impugnate decisioni perché viziate sotto i delineati Le censure non hanno pregio; relativamente, infatti, alle prospettate violazioni di legge esse risultano inammissibilmente compendiate in quesito di diritto meramente esplorativo mentre in relazione ai denunciati vizi motivazionali si rivelano infondate, avendo la Corte distrettuale puntualmente e logicamente chiarito le ragioni per le quali la quantificazione del risarcimento del danno da illegittima occupazione temporanea e dell'indennità di occupazione legittima doveva seguire diversi criteri. D'altra parte la liquidazione del risarcimento in questione, attuata (capitalizzando e) parametrando gli interessi legali in vigore nel periodo decorso dal 31.03.1988 al 9.07.2001 all'emerso valore venale del terreno occupato, valore che non risulta essere stato tempestivamente censurato in sede di merito, non si rivela nemmeno affetta da errore di calcolo, avendo il ricorrente assunto a riscontro di tale assunto il diverso e non pertinente valore agricolo medio unitario afferente all'indennità virtuale di esproprio dei suoli agricoli, determinata in base ai criteri legali di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971, che nel frattempo sono stati anche dichiarati incostituzionali ( Corte Cost. sentenza n. 181 del 2011). 6. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 2° co., e 1282 cs. e della decorrenza degli interessi legali. Erroneità ed insufficiente motivazione: il tutto in relazione all'art. 360,1° co., nn. 3 e 5, c.p.c. >>.
Formula

il

seguente

quesito

di

diritto

«

Dica

l’adita

Corte:

a)se la risarcibilità del maggior danno ex art. 1224 c.c. presupponga necessariamente la

12

profili ai sensi dell’art. 360, co.1, nn. 3 e 5 c.p.c.>>

sua dimostrazione e/o prova e se gli interessi legali spettano sulla sola sorte non
rivalutata sino alla pubblicazione della decisione;
b) e conseguentemente cassare le impugnate decisioni per i rubricati vizi ai sensi

Il motivo è inammissibile per non pertinenza rispetto alla ratio decidendi, secondo la
quale in punto di interessi e rivalutazione monetaria del credito le statuizioni del primo
giudice non erano state impugnate, il che le rendeva intangibili.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune
soccombente al pagamento in favore della controricorrente P.C.M. — Dipartimento della
Protezione Civile, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Ercolano al pagamento, in favore
P.C.M. — Dipartimento della Protezione Civile, delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in € 4.000,00 per compenso oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013

Il Cons.est.

dell’art. 360, co 1, nn. 3 e 5 c.p.c. >>.

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