Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27124 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10567-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SANT’EUSTACCHIO 3, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DE

BENEDETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE

LORENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2012 della COMM.TRIB.REG. di Bari

SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA;

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 157/28/2012, depositata in data 1.10.2012, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto da Equitalia s.p.a. nei confronti di S.M., avverso la sentenza n. 101/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso del contribuente. La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su una istanza di restituzione degli interessi di mora in relazione a un piano di ammortamento del pagamento dilazionato di una cartella di pagamento, già assoggettato ad interessi di dilazione.

Il contribuente aveva originariamente richiesto all’Agenzia delle Entrate una dilazione del pagamento della cartella di pagamento; la richiesta era stata accolta ma subordinata alla produzione di garanzia fideiussoria. Successivamente lo stesso contribuente aveva chiesto ad Equitalia, divenuta l’unico ente con il potere di concedere la dilazione, un allungamento dei tempi di pagamento dell’importo residuo. Il nuovo piano di ammortamento comprendeva sia ulteriori interessi di mora che gli interessi di dilazione.

La CTR rilevava che si era formato un giudicato esterno su diversa controversia, avente ad oggetto l’impugnazione della iscrizione ipotecaria effettuata sulla cartella di pagamento, all’esito della quale era stata cancellata l’iscrizione ipotecaria e ordinato al concessionario di ricalcolare gli interessi in base al tasso ordinario e non nella misura del tasso di mora; inoltre il puntuale pagamento del primo piano di ammortamento, nonostante la mancata produzione della fideiussione, il cui rilascio non era più richiesto dalla normativa a far data dal 25 giugno 2008, fondava il legittimo affidamento del contribuente con conseguente esclusione degli interessi moratori ai sensi della L. n. 212 del 2010, art. 10.

Equitalia Sud s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a tre motivi.

S.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di carenza di autosufficienza. Il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (da ultimo Cass.8480/2020).

2.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto illegittima l’applicazione degli interessi di dilazione e degli interessi di mora senza considerare che l’originario piano di ammortamento aveva scadenza il 31.7.2012 e che era stato rinegoziato, su richiesta del contribuente con la scadenza prorogata al 25.11.2016.

3. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR aveva ritenuto erroneamente perfezionata la concessione della prima dilazione di pagamento, subordinata alla prestazione della garanzia fideiussoria, che era stata consegnata solo in bozza, sicchè non poteva ritenersi completato il procedimento.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. con riferimento ai criteri ermeneutici applicabili alle sentenze ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al ritenuto effetto del giudicato interno.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto essersi formato un giudicato sulla base della sentenza n. 6407/08 che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria.

5. Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi.

La CTR ha osservato che tra le parti si era formato un giudicato con riferimento alla sentenza della CTP di Taranto n. 640/08 del 16.9.2008 in una controversia in cui il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria conseguente alla cartella di pagamento, sebbene la stessa fosse stata già oggetto di una richiesta di dilazione, subordinata al rilascio della polizza fideiussoria. Nel giudizio di appello il contribuente aveva eccepito la sussistenza del giudicato in ordine alla non debenza degli interessi di mora inclusi nel provvedimento di dilazione e il giudice aveva ritenuta illegittima l’iscrizione ipotecaria e ordinato di ricalcolare gli interessi al tasso ordinario e non al tasso di mora.

La decisione impugnata si fonda anche su una diversa ratio decidendi.

La CTR ha evidenziato che l’amministrazione finanziaria, con provvedimento del 17 luglio 2007 aveva concesso al contribuente la dilazione di pagamento, con rateizzazione, subordinato alla condizione della prestazione della garanzia fideiussoria. La condizione non si era verificata per causa non imputabile alla volontà del contribuente posto che l’Agenzia non aveva dato alcun riscontro alle precisazioni chieste dal contribuente con istanza il 18 settembre 2007. Nelle more era intervenuta la semplificazione delle procedure di rateazione e in particolare il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23, il quale aveva abrogato, a far data dal 25 giugno 2008, qualsiasi forma di garanzia per beneficiare della rateazione, risultando sufficienti in tal senso l’indice di liquidità e l’indice Alfa, i quali attestano lo stato di difficoltà economica del contribuente e la sua capacità di adempiere regolarmente al pagamento delle rate. A parere del collegio la predetta abrogazione trovava applicazione anche nella fattispecie in contestazione posto che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2007 non era ancora definitivo, alla data di entrata in vigore della novellata normativa. Conseguentemente, essendo stata abrogata la necessità della garanzia, il provvedimento del 17 luglio 2007, doveva intendersi definitivo e non più subordinato. Sulla base di questa premessa la CTR rilevava che il puntuale pagamento da parte del contribuente fosse prova della sua assoluta buona fede. Andava, dunque, applicato il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino reso esplicito, in materia tributaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1.

La CTR ha ritenuto, dunque, applicabile nella specie, la L. n. 212 del 2010, art. 10, comma 2, che esclude l’applicazione gli interessi moratori.

Questa ratio non è stata oggetto di censura.

Va al riguardo richiamato quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v., ex multis, Cass. Sez.U. 8 agosto 2005, n. 16602 e numerose successive conformi).

La censura risulta pertanto inammissibile, per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono l’ulteriore ratio decidendi giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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