Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27124 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 23/10/2019), n.27124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su- ricorso 18612-2013 proposto da:

B.M., F.L., F.O.,

F.G., F.M., F.C., elettivamente

domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presse lo studio de

avvocato MAURO MAZZONI, che li rappresenta e difende, giusta procura

in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 3678/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti il secondo e terzo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETILLO GUERRINO per delega

dell’Avvocato MAZZONI che insiste per la condanna alle spese;

udito per il resistente l’Avvocato FARACI che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1 Baldini Monica, F.M., F.L., F.G. e F.C. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro con il quale l’agenzia delle entrate, chiedeva il pagamento di maggiori imposte in seguito alla revoca delle agevolazioni (imposta di registro 1%; imposta ipotecaria e catastale in misura fissa) fruite, ai sensi della L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, sull’atto di compravendita di un terreno edificabile nel comune di Civitavecchia intercorso, in data 3 aprile 2006, con la società Pieffe Immobiliare.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto la non spettanza dell’agevolazione in oggetto, atteso che l’area compravenduta non ricadeva, al momento della compravendita, in un piano particolareggiato del Comune di Civitavecchia, ed in considerazione del fatto che la convenzione di lottizzazione era stata stipulata successivamente all’epoca del trasferimento immobiliare.

I contribuenti ricorrono sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza n. 3678/29/14 depositata il 5.06.2014, depositando in prossimità dell’udienza istanza di trattazione congiunta con la causa n. 21819/2015.

L’agenzia delle Entrate non ha svolto difese, depositando solo l’atto per la partecipazione all’udienza pubblica.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che l’area edificabile oggetto di compravendita pur non ricompresa in un piano particolareggiato era qualificato come edificabile dal piano regolatore del Comune di Civitavecchia; strumento urbanistico, quest’ultimo, comportante obbligo di conformazione dell’attività edificatoria realizzabile. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che, ai fini dell’agevolazione fiscale di cui si discute, fosse necessaria la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento immobiliare e che il piano di lottizzazione non fosse equiparabile, ai fini dell’edificabilità, al piano particolareggiato. Deducono i contribuenti che la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono soggetti all’imposta di registro dell’1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, parificati ai fini in esame, al piano particolareggiato di iniziativa pubblica, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, dispone che le agevolazioni fiscali “si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”.

3. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – viene dedotta l’insufficienza della motivazione con la quale la commissione tributaria regionale ha aderito alla tesi erariale senza argomentare l’iter logico-giuridico che la fondava, nonchè la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè dell’art. 2697 c.c. per non avere i giudici di merito esaminato tutte le doglianze e le prove offerte dalla parte contribuente; censura questa genericamente formulata in assenza della allegazione delle doglianze e degli elementi decisivi che non sarebbero stati esaminati dalla CTR.

4. La prima censura, assorbiti gli altri motivi, è fondata.

5. Risulta dagli atti che l’area in questione, al momento della registrazione della compravendita, fosse assoggettata alle prescrizioni del nuovo piano regolatore generale.

Ricorre nella fattispecie, il principio in base al quale “in tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’I% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato” (Cass. 26046/11; in termini Cass. 16835/08; 29648/08; n. 28010/09;7898/2012; 4086/2014; n. 24891/2016; n. 2954 3/2017; n. 3533/2017).

Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, parificati – ai fini qui esaminati – al piano particolareggiato di iniziativa pubblica, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, dispone che le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, “si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, siffatta disposizione deve essere intesa quale norma di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma 3 sopra detto, ma della sua vera ratio, nel senso di dare rilievo non già al riscontro puramente formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare (Cass. n. 20864/2010; n. 16835/2008; n. 15974/2014).

Non rileva neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità che l’utilizzazione edificatoria avvenga, con condizione legale risolutiva, per opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del 2008; n. 28010 del 2009; ord. n. 5933 del 2013), e ciò in quanto la norma intende sia agevolare lo sviluppo equilibrato del territorio, che favorire, per i noti riflessi economici anche collettivi, direttamente l’attività edificatoria di aree e lotti inutilizzati (cfr., anche, Cass. n. 4890 del 2013; n. 3536/2018).

7. E’ altresì fermo l’orientamento secondo il quale “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (…) si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria”, e ciò in quanto la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all’agevolazione e non stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve precedere l’atto di disposizionè (Cass. n. 20864 del 2010; n. 7898 del 2012; n. 29453/2017).

8. Orbene, la CTR non si è affatto uniformata ai principi sopra esposti, escludendo che l’inserimento dell’area oggetto di compravendita all’interno di un piano particolareggiato potesse giustificare l’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, per la sola circostanza che la convenzione di attuazione del piano non fosse stata conclusa al momento del compimento dell’atto negoziale. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali di merito, non potendosi prescindere da una complessiva valutazione dell’esito del giudizio.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti;

– compensa le spese del giudizio di merito;

– condanna l’Agenzia alla refusione delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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