Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27124 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27124 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

sul ricorso iscritto al n.

9722 del R.G. anno 2007

proposto da:
TODINI Costruzioni Generali s.p.a.

domiciliata

in ROMA, via

Ferdinando di Savoia 3 presso l’Avvocato Andrea Melucco che la
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
unitamente all’avv. Luigi Ferretti del Foro di Perugia

0840546o584 –

ricorrente

Contro
Broccoletti Leopoldo Florindo – Caroselli Santa – Società della
Mola di Broccoletti Leopoldo Florindo & c. s.n.c.

intimati –

avverso la sentenza 1494 del 27.03.2006 della Corte di Appello
di Roma; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del
14.11.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE;udito l’avv. Andrea Melucco;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pasquale Fimiani che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Broccoletti Leopoldo, Caroselli Santa e la s.n.c Società Della Mola , proprietari di fondi siti in Rieti sottoposti ad esproprio in favore dell’ANAS
dalla s.p.a. Todini Costruzioni Generali, proposero opposizione alla stima

)c29
agitb

innanzi alla Corte di Appello di Roma, convenendo ANAS e società quali
obbligate, lamentando la esiguità della indennità provvisoria (offerta in
lire 4.633.750 a Broccoletti-Caroselli ed in lire 10.156.760 alla società) e

Data pubblicazione: 04/12/2013

chiedendo determinarsi la giusta indennità. La Corte di Roma, esclusa la
legittimazione di ANAS ed affermata quella esclusiva della delegata soc.
Todini, disposta ed espletata CTU, con sentenza 27.03.2006, dopo aver
considerato che i fondi ricadevano in zona F2 agricola in base al PRG ed
avevano effettiva vocazione agricola, richiamate e condivise le valutazioni peritali, ha determinato le indennità dovute in C 3.873,43 ed in C
6.290,45 ordinandone il deposito con interessi di legge
Ricorre con atto 19.3.2007 la soc. Todini (e non svolgono difese i tre in-

di “valore agricolo” non correlate al dovuto VAM ex art. 16 legge
865/1971 ed avesse fatto indebita anticipata applicazione del dPR
327/2001 (inapplicabile ad esprporio preceduto da dichiarazione di p.u.
del 21.4.1990). Formula quesito volto all’applicazione dell’invocato art.
16. La memoria finale della ricorrente, depositata in vista della udienza
del 14.11.2013, reitera le proprie tesi e, ancora una volta, invoca
l’applicazione dell’art. 16 della legge 865/1971.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, privo di alcun fondamento, deve essere rigettato. Le considerazioni formulate in ricorso, in relazione ad una errata applicazione
del dPR 327/2001 (non invocabile stante la adozione ante 30.6.2003
della dichiarazione di p.u.) sono fuor di segno, avendo la Corte di merito
liquidato l’indennità alla stregua della legge 865 del 1971.
Le considerazioni afferenti la erroneità di una ricerca del valore agri-

timati) lamentando che la Corte avesse fatto capo a valutazione e stima

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