Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27123 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25373/2011 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA
15, presso lo studio dell’avvocato VALERIA CAMPISI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO TUCCITTO, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/2010 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA
SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 30/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di R.A., esercente la professione di avvocato, un avviso di accertamento per l’anno 1999 con il quale, facendo applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, accertava in Euro 74.775, 21 i compensi professionali riscossi a fronti di compensi dichiarati per Euro 33.975.
Contro l’avviso di accertamento R.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che lo accoglieva con sentenza del 14.1.2008, annullando l’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo sez. staccata di Siracusa che lo accoglieva con sentenza del 9.2.2010, confermando l’atto impugnato.
Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per cassazione per due motivi. Deposita memoria illustrativa.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 696 del 1996, art. 3, L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, D.P.R. n. 570 del 1996, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Insufficiente e contraddittoria motivazione: la statuizione del giudice di secondo grado è errata nella parte in cui, senza verificare la sussistenza dei presupposti di legge e senza motivare minimamente sulla esistenza di detti presupposti, ha ritenuto che il contribuente avesse adottato una contabilità semplificata, non avendo prodotto i documenti che devono essere presenti in una contabazioneilità ordinaria.
Il motivo è infondato, anche ritenendo ammissibile la censura “ibrida” di violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice di appello ha esposto in maniera esauriente le circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto che il contribuente avesse operato in regime di contabilità semplificata, attesa l’omessa compilazione del registro cronologico previsto dal D.P.R. n. 695 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), necessario per effettuare validamente l’opzione per la tenuta della contabilità in regime ordinario.
2. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 195 del 1999, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito la piena prova che il saldo effettivo dei compensi fatturati nel 1999 non fosse avvenuto nell’anno in questione; allega documentazione.
Il motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente non prospetta concretamente alcuna violazione di legge o vizio della motivazione sindacabile nel giudizio di legittimità, ma sollecita un riesame di merito in ordine alla circostanza di fatto accertata dalla competente Commissione tributaria, la quale, con motivazione congrua, ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito idonea dimostrazione dell’assunto secondo cui una parte dei compensi maturati nell’anno 1999 sarebbe stato riscossi nell’anno successivo.
Al rigetto segue la condanna alle spese come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro cinquemila oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016