Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27123 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18588/2010 proposto da:

SOCIETA’ TECNO ENGINEERING SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANCONA 20,

presso lo studio dell’avvocato FUSCO FAUSTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICASTRO Gian Maria giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CIEMME IMPIANTI SRL in persona del Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato LUCISANO Claudio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANGANO NATALE giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 6961/2010 del TRIBUNALE di TORINO

del 18/05/2010, depositato il 19/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Lucisano Claudio difensore del controricorrente che

si riporta al controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibiita del ricorso.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.r.l. Tecno Engeneering ha notificato alla s.r.l. Ciemme Impianti decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Torino, depositato in cancelleria il 28 ottobre 2009, recante condanna dell’ingiunta a pagare la somma di Euro 20.540,10, per effetto degli obblighi derivanti da un’associazione temporanea di imprese, intercorsa fra le parti.

La notificazione del decreto ingiuntivo, richiesta una prima volta unitamente all’atto di precetto il 24 dicembre 2009 e non andata a buon fine, poichè la destinataria aveva trasferito la sua sede legale ad altro indirizzo, è stata perfezionata il 5 marzo 2010.

Con atto notificato in data 11 marzo 2010 l’ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo (fra l’altro) la sospensione della provvisoria esecuzione e l’accertamento dell’inefficacia del decreto perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ..

Nelle more del processo di opposizione la Tecno Engeneering ha dato inizio all’esecuzione, notificando il 5 maggio 2010 atto di pignoramento presso terzi a carico di Ciemme e quest’ultima ha proposto al giudice investito della causa di opposizione ricorso per la dichiarazione di immediata inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ. e art. 188 disp. att. cod. proc. civ.; ha contemporaneamente ed alternativamente proposto istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.

All’udienza fissata per la discussione del ricorso il giudice ha dichiarato il decreto ingiuntivo inefficace perchè notificato oltre il termine di legge, con ordinanza riservata, depositata in Cancelleria il 19 maggio 2010.

Con atto notificato il 12 luglio 2010 Tecno Engeneering propone un motivo ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 644 e 645 cod. proc. civ. e motivazione irrazionale, insufficiente e contraddittoria, sul rilievo che la procedura abbreviata per la dichiarazione di inefficacia del ricorso, di cui all’art. 188 cod. proc. civ., è ammissibile solo nei casi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato affatto notificato, o la notificazione sia così gravemente viziata da doversi considerare del tutto inesistente.

Qualora invece essa sia avvenuta, ma sia affetta da una mera causa di nullità, o sia avvenuta oltre il termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ., l’unico rimedio concesso all’ingiunto è l’opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. (La ricorrente richiama a supporto Cass. 4 giugno 1999 n. 5447 e Cass. 24 settembre 2004 n. 19239).

Assume che nella specie la notificazione era stata tempestivamente richiesta presso la vecchia sede della Ciemme ed è stata poi completata presso la nuova sede il 3 marzo 2010, cioè oltre il termine di legge, ma in luogo che presentava un collegamento con la destinataria dell’atto tale da escludere che fosse configurabile una fattispecie di radicale inesistenza della notificazione.

3.- Resiste Ciemme con controricorso, sollevando varie eccezioni di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la procedura ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., non era ammissibile, poichè era già pendente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, da essa stessa iniziato, nel corso del quale essa aveva anche eccepito l’inefficacia del decreto; sicchè il giudice – nel rilevare l’inefficacia del ricorso -avrebbe dovuto pronunciarsi anche nel merito (cfr. Cass. 13 gennaio 1995 n. 393); che l’ordinanza impugnata non ha carattere decisorio e non è soggetta a ricorso ex art. 111 Cost. e comunque per difetto di autosufficienza.

4.- A parte ogni considerazione circa il fatto che la stessa opponente ha dato corso alla procedura ex art. 188 cit., ed ha sollecitato il conseguente provvedimento, di cui ora eccepisce erroneità ed inammissibilità, appare comunque fondata l’eccezione avente ad oggetto la non autosufficienza del ricorso.

La ricorrente non ha prodotto nel presente giudizio, nè ha dichiarato di avere prodotto, unitamente al proprio fascicolo di causa, gli atti su cui il ricorso si fonda ed in particolare l’originale del decreto ingiuntivo, con la relazione di notificazione, da cui dovrebbero risultare le modalità secondo le quali la notificazione è avvenuta, al fine di dimostrare che essa sarebbe nulla e non inesistente. Neppure ha specificato come i suddetti documenti siano contrassegnati e come siano in ipotesi reperibili fra gli atti e i documenti prodotti, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

Il nuovo testo dell’art. 366, approvato con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019), imponendo al ricorrente a pena di inammissibilità di produrli unitamente al ricorso, ove non siano contenuti nel suo fascicolo, o di dichiarare di averli prodotti, specificando dove essi si trovino e come siano contrassegnati, sì da renderli facilmente reperibili e controllabili (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

Dal ricorso non risulta alcuna di tali indicazioni.

Neppure risulta quali ragioni e difese l’odierna ricorrente abbia sottoposto all’attenzione del Tribunale e con quale motivazione esse siano state disattese; in quale data fosse avvenuto il trasferimento della sede legale della Ciemine e se il trasferimento fosse stato o meno trascritto nel registro delle imprese in data anteriore a quella in cui è stata richiesta la prima ed errata notificazione del decreto ingiuntivo, sì da offrire al giudicante elementi di valutazione circa la scusabilità dell’errore e circa l’effettiva sussistenza d:. un sufficiente criterio di collegamento fra il luogo della notificazione non andata a buon fine e quello correttamente individuato.

Sotto ogni profilo, pertanto, il ricorso risulta inammissibile, perchè non autosufficiente e non completo in ordine al chiarimento di circostanze rilevanti ai fini dell’accoglimento delle ragioni fatte valere.

6.- Propongo che in questo senso si provveda, con ordinanza in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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