Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27123 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27123 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10191 del R.G. anno 2007
proposto da:
Comune di S. Angelo di Brolo (Messina)

in persona del

Sindaco in carica, domiciliato in ROMA, via Gregorio VII 396
presso l’Avvocato Antonio Giuffrida con l’avv. Andrea Scuderi del Foro di
Catania che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
introduttivo 00A0gqgogo

ricorrente

Contro
Giuffrida avv. Antonio – Giuffrida avv. Martino – Giuffrida
avv. Giuseppe, dom.ti in Roma presso la cancelleria della Corte
di Cassazione con l’avv. Giuseppe Giuffrida che li rappresenta e
difende per procura a margine del controricorso
QV t4.41 “1-T21,8 VAS% –

controricorrenti

Assessorato ai Beni Culturali Ambientali e della P.I. della Regione

intimato

Siciliana

avverso
di

la sentenza

39 del

22.01.2007 della Corte di Appello

Messina; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del

14.11.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Giuseppe Giuffrida;

2043

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

t

Data pubblicazione: 04/12/2013

Dott. Pasquale Fimiani che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.04.2001 Antonio, Martino e Giuseppe GIUFFRIDA
hanno convenuto innanzi alla Corte di Messina il Comune di S.Angelo di
Brolo chiedendo determinarsi la giusta indennità loro dovuta per
l’espropriazione di un loro immobile sito nella via S.Francesco del Comune stesso. Con seconda citazione del 16.10.2001 i predetti hanno
nuovamente convenuto il Comune per l’opposizione de qua con riguardo

chiamata anche all’Assessorato Regionale per i beni culturali ed Ambientali. La Corte adìta, costituitisi i convenuti, con sentenza 22.1.2007 ha
determinato la indennità dovuta nella somma di C 210.000 affermando:
che passivamente legittimato era il solo Comune, beneficiario della espropriazione, e non certo la Regione adottante il decreto di esproprio,
nei cui confronti era affatto inammissibile la domanda di rivalsa pur proposta, che l’esproprio aveva coinvolto alcuni fabbricati ed una corte interna che nel 1990 erano stati dichiarati di interesse storico ed architettonico, che il complesso versava in stato di grave degrado pur conservano il suo carattere residenziale acquisito dalla fine del 1800 sì chè il
suo valore a fini indennitari ben poteva essere ricavato da quello esistente all’indomani del suo ripristino, al netto delle spese a tal fine necessarie, che non potevano essere valutati eventuali ed incerti contributi
statrali di recupero, che la CTU espletata aveva anche ben compreso i
criteri indicati nella sentenza di Cass. 3320 del 1998 ma rettamente non
li aveva applicati alla specie posto che non si verteva in tema di immobile di pregio artistico-storico insuscettibile di pregressa e futura utilizzazione residenziale ma di un complesso già da fine 1800 adibito ad usi
residenziali e commerciali, ed idoneo ad una sua reimmissione sul mercato che tampoco poteva sostenersi la attuale vocazione “conventuale”
del complesso, che neanche aveva fondamento la pretesa comunale di
considerare, ex art. 5 L.R.S. 38/1978, solo il valore del suolo in relazione
al fatto che la dante causa e madre degli attori aveva percetto un contributo per il sisma finalizzato alla ricostruzione in altro sito dell’immobile,
che al proposito doveva considerarsi da un canto che non si era dato
corso alla demolizione dei manufatti con acquisizione dell’area al Comune e che, dall’altro canto, l’interessata aveva assunto l’onere di demolizione ma a patto che il Comune determinasse il prezzo di acquisizione
dell’area, sì chè né era stata disposta la demolizione né essa era più esigibile dopo la dichiarazione di interesse storico né mai si era determinato il prezzo di cessione volontaria,

che il valore, prendendo a compara-

alla pronunzia in data 25.9.2001 del decreto ablativo, estendendo la

zione tre atti pubblici individuati, e differenziando il valore
dell’abitazione, dei magazzini commerciali, della corte e pertinenze alla
data dell’esproprio (25.09.2001), era stimabile in lire 1.460.000.000 e il
costo di ripristino era valutabile in lire 1.054.000.000 con la differenza
rilevante per l’indennità pari ad € 210.000 insuscettibile di dimidiazione
ex art. 5 bis.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 30.1.2007, il Comune ha
proposto ricorso il 31.3.2007 affidato a due motivi. I fratelli Giuffrida

ed il difensore dei Giuffrida ha discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a censure non condivisibili, debba essere rigettato
Primo motivo: con esso si contesta la violazione dell’art. 5 lett. C)
della legge regionale siciliana 33 del 1978, avendo la Corte di merito
ignorato che, concesso alla, ed utilizzato dalla, originaria proprietaria
tra il 1987 ed il 1991 contributo di ricostruzione per lire 139.919.200 e
utilizzata la somma con la realizzazione di un complesso residenziale, il
fondo residuo si sarebbe dovuto stimare ai sensi dell’art. 16 legge 865
del 1971 con riguardo al valore della sola area di sedime.
La censura non è fondata, ben prima che per la sopravvenuta (C.C.
181/2011) eliminazione del criterio del VAM invocato, per il rilievo per il
quale la sorte della procedura di erogazione del contributo, della mancata demolizione e della mancata acquisizione gratuita dell’area dopo la
demolizione (art. 5 lett. C) legge regionale citata) è del tutto autonoma
da quella del procedimento di esproprio concluso nel 2001 con riguardo
al complesso immobiliare residuato. Se mai si fosse ritenuto che il
contributo fosse stato indebitamente erogato (essendosi la proprietaria
rifiutata di cedere l’area di sedime), tal indebito si sarebbe dovuto far
valere nelle forme e sedi proprie.
Non si può, di contro, far operare, come auspica il Comune,

una fictio

juris a fini perequativi, ipotizzando che il contributo a suo tempo erogato sia da considerare una liquidazione anticipata dell’indennità di esproprio “per equivalente”: se il contributo non è stato finalizzato rettamente
e se la distruzione dell’edificio non ha avuto luogo vuoi per negligenza
della beneficiaria vuoi per il sopravvenuto decreto 29.10.1990 (che la
ha impedita irrevocabilmente), è questione che appartiene ad una altra
serie di eventi. E non si scorge come tali eventi possano assumere rilievo nella controversia sulla giusta indennità.
Né tampoco si può ritenere che l’esproprio 25.09.2001 – che dichiara-

hanno notificato controricorso. Il COMUNE ha depositato memoria finale

tamente afferiva al complesso storico artistico ancora di proprietà dei
Giuffrida – avesse attinto la sola area di sedime, tale asserto (pervero
neanche esplicito nelle difese del Comune) essendo smentito
dall’accertamento compiuto dalla Corte di merito

Secondo motivo: esso – al primo motivo subordinato -pone il problema della corretta adozione del criterio della valutazione del complesso immobiliare e richiama come pertinente ed ineludibile il parametro
posto da Cass. 3320/1998 (e seguito da Cass. 2352/2012).

principio posto da questa Corte. Ritiene il Collegio che la valutazione dei
fatti e la loro motivata riconduzione ad una ipotesi di attualità residenziale e di necessità di interventi di mero consolidamento renda chiaro il
decisum di merito. La Corte territoriale, infatti, ha negato che ricorresse
l’ipotesi idonea ad escludere l’applicazione del criterio del valore di mercato del bene ripristinato al netto delle spese di ricupero, e cioè la vicenda del necessario rilevante ripristino di immobile né utilizzato né utilizzabile perchè in stato di notevole degrado. Ha invece affermato essersi
trattato di un ex convento ormai destinato ad uso residenziale e per il
quale un significativo intervento di recupero avrebbe provocato la sua
fruibilità e vendibilità ordinaria. Il motivo in disamina pare dunque ignorare sia l’accertamento del consolidato centenario utilizzo residenziale
dell’ex convento sia la valutazione della sua (teorica) recuperabilità
all’utilizzo stesso e fa leva, con argomenti di mero fatto, sulla inconferente rilevanza storico artistica del complesso (giustificatrice del vincolo
e del successivo esproprio ma non incidente sul valore di mercato) per
dedurne la necessità di accertarne il valore mediante mera valutazione
“fotografica” della condizione all’epoca dell’esproprio. La censura è dunque errata e va disattesa.
Respinto il ricorso, le spese si regolano secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente a versare ai controricorrenti in solido la somma di C 12.200 (C 200 per esborsi) oltre IVA e
CPA per spese del giudizio di legittimità
Così deciso nella c.d.c. del 14.11.2013.

La censura in diritto è quella di mancata applicazione alla specie del

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