Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27122 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23757/2011 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO
22, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SANTACROCE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MILETO,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MILETO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
B.M., esercente la professione di ragioniere commercialista, compilava la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004 esponendo un’ imposta Irap dovuta di Euro 4.978, ma omettendone il versamento.
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo la relativa somma, oltre interessi e sanzioni, e l’agente della riscossione notificava la cartella di pagamento.
Contro la cartella il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria regionale di Treviso che lo rigettava con sentenza del 30.6.2008.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre che lo rigettava con sentenza del 5.7.2010. Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la sentenza si è basata su conclusioni generiche senza indicare gli elementi da cui ha desunto l’impiego di beni strumentali e senza spiegare l’iter logico seguito per affermare l’esistenza di una autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Il giudice di appello ha rilevato che l’esistenza di una autonoma organizzazione era deducibile dalla documentazione in atti, con particolare riguardo al quadro RE della dichiarazione dei redditi da cui risultava che per l’anno 2004 il ricorrente si era avvalso della collaborazione di terzi, corrispondendo compensi per Euro 41.803, e di prestazioni di lavoro dipendente per le quali aveva corrisposto emolumenti per Euro 12.240. La motivazione non è omessa, è sufficiente e priva di contraddizioni.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro duemila, oltre eventuali spese prenotate a debito.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro duemila, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016