Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27122 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18244/2010 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS

Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRACIS

ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ E

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI Maurizio giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controrscorrente –

e contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

16/12/2009, depositata il 13/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato De Arcangelis Giorgio difensore del ricorrente che

chiede la trattazione del ricorso in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

chiede il rigetto del ricorso ed in subordine la P.U..

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi degli artt. 380, 513 cod. proc. civ.:

“1.- La Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Tolmezzo, ha respinto la domanda proposta da T.G. contro T.M., figlio del fratello premorto Co., e contro l’altro fratello T. A., diretta ad ottenere l’accertamento della simulazione dei contratti con cui nel 1969 la madre defunta, C.M., aveva venduto immobili di sua proprietà ai convenuti.

Assumeva l’attore che si era trattato di intestazioni fittizie, disposte allo scopo di sottrarre i beni ai creditori, in considerazione del fatto che la C. aveva firmato per avallo una cambiale emessa da esso T.G..

Ha chiesto la condanna del convenuto M. al risarcimento dei danni – in funzione di ripristino della quota a lui spettante, anche come legittimario, sull’eredità della madre – poichè gli immobili erano stati trasferiti a terzi, mentre non ha proposto domande nei confronti di A., citato in giudizio solo agli effetti dell’integrità del contraddittorio, dichiarando di avere raggiunto con esso un accordo.

T.M. ha resistito alle domande, negando la simulazione, sul rilievo che all’epoca dei fatti era in corso tra i fratelli la divisione dell’eredità del padre e che ad essa vanno imputati i trasferimenti di beni.

T.A. è rimasto contumace.

La Corte di appello, come già il Tribunale, ha ritenuto non provata la simulazione, rigettando le domande attrici.

Il T.G. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste T.M. con controricorso.

T.A. non ha depositato difese.

2.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione del resistente – che a suo avviso avrebbe carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione – secondo cui egli ha prodotto nel giudizio di merito dichiarazione di voler approfittare della transazione intercorsa fra G. ed T.A., ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., sicchè non potrebbe essere proposta nei suoi confronti alcuna domanda.

La sentenza impugnata non ha affatto preso in esame la questione ed il resistente non ha proposto in questa sede ricorso incidentale per omessa pronuncia, nè ha dimostrato come, in quale data e tramite quali atti, avrebbe proposto l’eccezione nei gradi di merito.

La deduzione in questa sede è quindi inammissibile (anche a prescindere dalla sua manifesta infondatezza, ove si consideri che nella specie l’obbligazione di restituzione dei coeredi avrebbe carattere parziario e non solidale – cfr. artt. 752, 746 cod. civ. – restando sottratta all’applicazione dell’art. 1340 cod. civ.).

3.- Con i tre motivi il ricorrente denuncia insufficiente motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante ai fini della prova della simulazione la mancata risposta di T.A. all’interrogatorio formale; ha ritenuto inammissibile il giuramento reso dallo stesso T.A. ed ha ritenuto insufficienti a dimostrare la simulazione gli elementi presuntivi dedotti in giudizio.

4.- Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati.

4.1.- Quanto all’interrogatorio formale, lo stesso ricorrente afferma di non avere proposto domande nei confronti di T.A., sicchè il comportamento processuale di questo è in linea di principio irrilevante ai fini della decisione nei confronti di M..

In ogni caso, gli effetti della mancata risposta all’interrogatorio formale sono rimessi alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che nella specie ha sufficientemente motivato la sua soluzione in base al rilievo che T.A., rimasto contumace, ha dichiarato di non voler prendere posizione nella controversia tra i fratelli.

4.2.- La Corte di appello ha poi correttamente motivato la ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio in base al rilievo che il mezzo è stato dedotto nei confronti di T.A. – che ha prestato il giuramento – solo per trame argomenti presuntivi di decisione nei confronti dell’altro convenuto, T.M., ed ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giuramento decisorio è ammissibile soltanto se dalla sua prestazione o dalla mancanza di essa dipenda la definizione della causa, sì che il giudice debba limitarsi ad accertare “an iuratum sit” ; non invece al solo scopo di acquisire al giudizio elementi presuntivi su cui fondare una certa decisione (Cass. civ. Sez. Lav. 14 gennaio 1967 n. 210; Cass. civ. Sez. 2, 23 febbraio 1999 n. 1526).

Il principio è stato enunciato con riferimento al carattere decisorio delle circostanze dedotte nei capitoli di giuramento, ma è da ritenere applicabile anche nei casi simili a quello di specie, in cui i fatti di cui ai capitoli sarebbero di per sè decisivi, ma il giuramento venga deferito ad un soggetto terzo, nei confronti del quale non siano state proposte domande, le cui dichiarazioni non siano vincolanti per il legittimo contraddittore, ed il giuramento sia stato deferito al solo scopo di trame elementi presuntivi di giudizio, ai sensi dell’art. 2738 cod. civ., u.c..

5.- Il terzo motivo è inammissibile, poichè il ricorrente denuncia le valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto insufficienti a dimostrare la simulazione gli elementi presuntivi acquisiti al giudizio; non deduce nè dimostra vizi od illogicità intrinseci alla motivazione, ammissibili quali motivi di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

E’ appena il caso di ricordare che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr., fra le tante. Cass. civ. Sez. 3, 23 gennaio 2006 n. 1216; Idem 8 marzo 2007 n. 5332 e 5 luglio 2007 n. 15219).

6.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione prospettata dal relatore.

Sulle argomentazioni difensive di cui alla memoria del ricorrente rileva quanto segue.

E’ vero che il ricorrente ha proposto domanda di accertamento della lesione della sua quota di legittima anche nei confronti del fratello A., ma ciò non esclude, bensì conferma, l’inammissibilità del giuramento deferito a quest’ultimo, perchè privo del carattere della decisorietà, come ha ritenuto la Corte di appello.

Proprio in quanto i due fratelli – A. e Co., e per quest’ultimo il suo erede M. – sono litisconsorti necessari in relazione alla domanda di accertamento della quota di legittima, il giuramento avrebbe dovuto essere deferito ad entrambi, per poter essere considerato decisorio, quindi ammissibile.

Il mancato deferimento ad entrambi (ancorchè motivato da valide ragioni) priva il mezzo istruttorie della sua decisorietà, rendendolo inammissibile.

Ciò si desume indirettamente, ma inequivocabilmente, dall’art. 2738 cod. civ., u.c., il quale dispone che il giuramento prestato solo da alcuno dei litisconsorti necessari non vincola alla conforme decisione della causa, ma può essere liberamente apprezzato dal giudice.

Va ribadito pertanto il principio più volte affermato dalla giurisprudenza citata nella relazione, per cui il giuramento decisorio è ammissibile soltanto se dalla sua prestazione o dalla mancanza di essa dipenda la definizione della causa; non invece al mero scopo di acquisire al giudizio elementi presuntivi.

Gli altri rilievi contenuti nella memoria illustrativa attengono alla valutazione delle prove da parte della Corte di merito, valutazione che non è suscettibile di riesame in questa sede poichè attiene al merito della controversia ed è assistita da congrua e logica motivazione, avendo la Corte di appello esposto con dovizia di argomenti le ragioni che l’hanno indotta ad escludere il carattere simulato degli atti di trasferimento.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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