Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27122 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 27122 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29893 del R.G. anno 2006
proposto da:
Palmisano Alfonso – Palmisano Mario – Palmisano Dorotea

n.q. di eredi di La Lumia Giovanna,

domiciliati in ROMA, p.zza

San Pantaleo 3 presso l’avv. Fausto Amato con gli avvocati Achille
Gattuccio e Nadia Spallitta che li rappresentano e difendono per procura
Lri.5 5oLJS Aog3 r,r_
ricorrenti speciale in atti – c ,f
contro
Assessorato ai Beni Culturali Ambientali e della P.I. della Regione
Siciliana, con l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e
intimato –

difende per legge

avverso

la sentenza 1028 del 31.08.2005 della Corte di Appello

di Palermo ; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del
14.11.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Nadia Spallitta;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pasquale Fimiani che ha chiesto accogliersi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 04/12/2013

La Lumia Giovanna, proprietaria di un fondo agricolo sito nella Valle dei
Templi in Agrigento che, per mq. 29.370, era stato espropriato dallo
Assessorato della Regione Siciliana con decreto 21.4.1999 in favore del
Demanio Regionale, con citazione del 14.7.1999 ha convenuto innanzi
alla Corte di Palermo ed in sede di opposizione alla stima l’espropriante
chiedendo la determinazione della giusta indennità, ritenendo inadeguata tanto quella posta a base dell’offerta di indennità provvisoria (pari a
lire 55.911.000) quanto quella accertata dalla CPE di Agrigento (per lire

Costituitasi l’Amministrazione Regionale e disposte ed eseguite due consulenze tecniche, la Corte di Palermo con sentenza 31.08.2005 ha determinato l’indennità nella complessiva somma di C 76.406 affermando:
che la presenza sull’area di un vincolo archeologico a carattere conformativo ne condizionava e limitava il valore, che infatti l’area ricadeva in
zona E/AR del PRG del Comune di Agrigento nella quale vigeva il vincolo
di inedificabilità assoluta, che pertanto la stima andava effettuata alla
stregua del VAM ex lege 865/1971 senza che potesse configurarsi alcun
tertium genus, e senza che potesse darsi risalto alle colture effettivamente insediate nell’area, che quindi alla stregua dei VAM per seminativo ed agrumeto spettava la somma di C 32.507, che andava valutato il
valore della recinzione in tufo pari ad C 43.898, che in relazione al presunto deprezzamento del relitto si osservava che si trattava di aree su
cui insistevano fabbricati di pregio ad uso abitativo e privi di collegamento con l’esercizio di attività agricola (nulla più che un giardino essendo le loro pertinenze ) e pertanto, in dissenso da quanto argomentato dal CTU, non incisi in alcun modo, nel loro valore, dall’esproprio stesso, che nulla spettava per indennità di occupazione, solo tardivamente
proposta.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso 28.10.2006 i
sigg,ri Palmisamo, eredi della La Lumia medio tempore deceduta, articolando sei motivi non resistiti ex adverso.
Alla udienza 13.3.2013 il Collegio ha concesso termine per il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha depositato atto di costituzione in data 27.05.2013. Parte ricorrente ha depositato memoria finale e procura speciale per la costituzione di nuovo
difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva il Collegio che è stata considerata la
irritualità della notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il
domicilio eletto della Regione, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ap-

2

221.289.000).

plicandosi, alla ipotesi di specie di patrocinio facoltativo od autorizzato
ex art. 43 RD 1611/1933 come integrato dall’art. 11 della legge 103 del
1979, le disposizioni di cui agli artt. 6 ed 11 sul Foro dello Stato e sulla
domiciliazione ex lege presso l’Avvocatura Generale ai fini della notificazione del ricorso per cassazione (Cass. 13197 del 2006 e 27244 del
2009).
Venendo alla disamina del ricorso ritiene il Collegio che, parzialmente fondata la impugnazione e comunque dovendosi applicare lo

Primo motivo: esso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione nell’avere la Corte, nel necessario compito di individuare il valore del fondo alla stregua del VAM, disatteso le conclusioni peritali pur
sollecitate e fatto capo ad un valore irrisorio.
La censura non è ammissibile posto che, inconferente essendo la critica
alla dissociazione dalla conclusione peritale (dissociazione peraltro afferente il diverso tema delle indicazioni di valorizzazione del relitto), né è
allegato quale fosse il VAM altrimenti spettante né è dedotto quale diverso valore sarebbe stato applicata dai due CTU. Restano pertanto solo
generiche espressioni di dissenso, la cui proposizione è comunque elemento necessario e sufficiente per dare ingresso al nuovo criterio del valore di mercato delle aree agricole derivante dalla rimozione per incostituzionalità dell’art. 16 legge 865 del 1971 operata da Corte Cost. 181
del 2011.
Infatti, e come anche più volte da questa Corte ribadito (Cass. 20758,
11274 e 2774 del 2012, 9763 del 2011, 25567 del 2010), la presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al criterio sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da parte
degli espropriati detta statuizione e consente, accogliendo la censura o
provvedendo sulla stessa, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo. La scelta a base del calcolo della indennità del parametro del VAM è
infatti, dopo C.C. 181/2011, insostenibile, essendo stati richiamati dal
giudice del merito criteri automatici (oggi) affatto espunti
dall’ordinamento. Il criterio che verrà applicabile in sede di rinvio, è
quindi quello del valore venale pieno di cui all’art. 39 della legge 2359
del 1865, come più volte ribadito, assai di recente, da questa Corte con
riguardo alle aree non edificabili (Cass.

25718, 21386, 19938 del

2011, 11276 e 20758 del 2012)
Secondo motivo: Con esso si contesta che i terreni espropriati,
come risultanti dai mappali, ricadessero nella zona A del PRG e quindi
nel parco archeologico del D.M. 16.5.1968 come tali sottoposti a vincolo

3

jus superveniens, la sentenza impugnata debba essere cassata.

di inedificabilità assoluta. Tali censure, dirette a revocare in dubbio la
valutazione afferente il carattere non edificatorio dell’area in ragione dello strumento urbanistico a carattere conformativo ed a destinazione a
parco archeologico, sono prive di un ammissibile contenuto impugnatodo, posto che non adducono errori specifici nella interpretazione del PRG
e del D.M. 16.5.1968 (interpretazione sottratta all’esame diretto di questa Corte) ma prospettano solo espressioni di dissenso o, addirittura,
questioni di fatto afferenti la non ricomprensione dell’area nella previsio-

Terzo motivo: esso si duole della violazione di legge commessa
con l’esclusione dall’indennizzo del valore del soprassuolo, posto che non
si era affatto chiesta la valutazione delle piantagioni che erano in atto ed
erano già comprese nel VAM. La cognizione di tale motivo resta certamente assorbita nella cassazione della pronunzia là dove non ha applicata all’area inedificabile già di Giovanna La Lumia il criterio oggi indiscutibile del valore di mercato dell’area stessa.
Quarto motivo: denunzia violazione degli artt. 2135 e 2555 c.c.
per non aver ravvisato la sussistenza in loco di una vera azienda agricola, come attestato dai CTU, dalla durevolezza del rigoglioso agrumeto
biologico e delle opere di canalizzazione a servizio, dalla sussistenza di
un precedente contratto di mezzadria, dalla ammissione della La Lumia
a contributo regionale per agrumeto biologico. Il motivo non può ritenersi assorbito, posto che la esatta conformazione del fondo, per natura
ed utilizzazione, ha rilievo autonomo rispetto a quella della determinazione del valore venale. Ma il motivo non è ammissibile. Si tratta invero
di questioni di fatto che non revocano in dubbio la completezza e tenuta
logica dell’accertamento posto a pagg. 5 e 6 della sentenza, là dove si è
affermato essersi solo trattato di un giardino ad agrumeto a servizio di
una proprietà immobiliare assai consistente e non ablata.
Quinto motivo: denunzia la violazione dell’art. 40 della legge 2359
del 1865 per mancata valutazione del danno al relitto. Il motivo è fondato, alla luce del principio per il quale l’esistenza di un rapporto pertinenziale, se certamente non incide sulla qualificazione urbanistica dell’area
costituente la pertinenza, che conserva quella che deriva dall’inserimento in una zona del piano regolatore, né comporta necessariamente l’applicabilità dell’istituto dell’espropriazione parziale, nondimeno è con tale
istituto affatto compatibile: esso infatti presuppone che la parte residua
del fondo sia strettamente collegata con quella espropriata da un vincolo
strumentale ed obbiettivo, tale da conferire all’intero immobile una unità
economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudi-

4

ne in discorso.

cata dal distacco di una sua parte (Cass. 16616 del 2013 e 9541 del
2012). La Corte di merito la ha infatti esclusa in radice nell’erronea supposizione che nessuna pertinenza fosse configurabile al di fuori
dell’invocato – e negato – contesto aziendale, di contro tal rapporto non
potendosi escludere, ove ravvisato nei suoi presupposti, anche nel rapporto tra una vasta proprietà immobiliare ed un vasto giardino.
E tale sarà l’accertamento spettante al giudice del rinvio.
Sesto motivo: esso lamenta la mancata valutazione e concessione

quale proprietaria diretto coltivatrice e della indennità da occupazione
legittima.
k
Le censurek/inammissibili per astrattezza dato che neanche si fanno carico di considerare come era proprio la attività diretto coltivatrice ad essere stata esclusa, con l’affermazione che si trattava solo di un giardino, e
si confrontano con l’affermazione della necessità di una domanda di indennità di occupazione legittima (nella specie tardivamente proposta)
deducendo una massima di questa Corte afferente la liquidabilità di ufficio…del risarcimento del valore diminuito del relitto.
E pertanto si rigettano i motivi secondo, quarto e sesto, si accolgono (nei sensi suindicati) i motivi primo e quinto, si assorbe il motivo
terzo, si cassa con rinvio allo stesso Ufficio anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e quinto, rigetta i motivi secondo, quarto e sesto
del ricorso ed assorbe il motivo terzo; cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla
Corte i Appello di Palermo in diversa composizione.
Così • ciso nellg c.d.c. del 14.11.2013.
Il Co

est.

della indennità ex art. 17 legge 865 del 1971, spettante alla La Lumia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA