Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27121 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16684/2010 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE V. TUPINI 133,
presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO DE ZORDO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI, giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– resistenti con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM. TRIB. REG. ella PUGLIA,
depositata il 28/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che richiama il
controricorso depositato e chiede il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione presentata da L.L. nel 2003, relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2002, liquidando le maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva dovute per omessi o carenti versamenti pari a complessivi Euro 3.140. A seguito della emissione della cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo accoglieva con sentenza n. 150 del 2007.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bari che con sentenza del 28.4.2009 riformava la decisione appellata e confermava la cartella di pagamento impugnata.
Contro la sentenza di appello L.L. propone ricorso formulando quattro motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Primo motivo. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) ovvero per errore materiale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha argomentato in ordine alla applicabilità del condono, tema del tutto estraneo all’oggetto del giudizio.
Il motivo è infondato. La presenza di una argomentazione ultronea in ordine alla validità del condono non ha determinato alcun vizio di ultrapetizione, posto che la Commissione tributaria regionale si è comunque pronunciata sull’appello proposto dall’Ufficio, ritenuto fondato in relazione alla legittimità del ricorso alla procedura automatizzata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, trattandosi di mancato versamento di imposta la cui debenza risultava dalla stessa dichiarazione del contribuente.
2. Secondo motivo. Nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha chiarito se alla fattispecie in esame devono essere applicati i termini di decadenza previsti dal combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ovvero la disciplina dei termini di notifica introdotti dalla L. n. 156 del 2005.
3. Terzo motivo. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui il giudice di appello non si è pronunciato sulla eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione.
4.Quarto motivo. Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello non si è pronunciato sull’eccezione relativa alla mancata sottoscrizione della cartella e alla omessa indicazione del responsabile del procedimento.
I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono inammissibili per inidoneità dei quesiti. Viene dedotto il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo pacifico, secondo lo stesso ricorrente (vedasi pagg. 17 e 18 del ricorso) e secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata (pag. 4) che la Commissione tributaria regionale si è pronunciata, rigettandole, sulle eccezioni di decadenza del termine per la iscrizione a ruolo e di nullità della cartella per omessa sottoscrizione, per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione. Le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso sono astrattamente riferibili ai diversi vizi, non denunciati, di erronea applicazione della legge o di omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il ricorrente deve essere condannato alle spese come da dispositivo.
PQM
Rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro millesettecento, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016