Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27121 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24792/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GE. SC. S.P.A. con socio unico, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Roberto Cassinelli e dall’Avv. Camillo Ungari Trasatti,

elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Arno 88;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2016 della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata il 24 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 settembre

2020 dal consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con distinti ricorsi la società Ge. Sc. s.p.a. con socio unico impugnò tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 concernenti principalmente rilievi attinenti alla violazione del principio di competenza, per avere la società contabilizzato ricavi e costi in annualità differenti rispetto a quelle individuate in conformità al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 93 e 109. In particolare, con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’annualità 2008, l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato maggiori ricavi a fini IRES e IRAP per Euro 1.412.044,85 conseguenti all’iscrizione a ricavi per l’annualità 2007 di somme che avrebbero dovuto essere imputate al 2008, mentre, con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per il 2009 aveva accertato maggiori ricavi a fini IRES in forza di indebita contabilizzazione nel 2009 di ricavi per Euro 7.466,67 riferibili al 2008; di indebita riduzione di ricavi per Euro 84.675,00 per avere la contribuente contabilizzato nel 2009 una nota di credito imputabile al 2008; di omessa contabilizzazione di rimanenze finali per lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2009 per Euro 668.856,49; dell’iscrizione in altre annualità di somme a ricavi concretizzatesi nel 2009; della contabilizzazione nel 2009 di costi che avrebbero dovuto essere imputati al 2008; della contabilizzazione di costi non inerenti per Euro 5.500,00 e di costi parzialmente non inerenti per Euro 1.482,70; dell’iscrizione di interessi passivi indeducibili per Euro 83.825,83; dell’erronea deduzione di costi da capitalizzare per Euro 31.050,00 in luogo di Euro 576,25. Ai fini Irap, l’Ufficio aveva contestato, oltre ai suddetti rilievi, con esclusione di quelli relativi ai costi non inerenti e agli interessi passivi, la non inerenza di costi di veicoli e di telefonia mobile. A fini IVA aveva rilevato l’omessa regolarizzazione di operazioni passive imponibili e l’omessa registrazione di operazioni attive imponibili.

Con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno di imposta 2010, erano state, infine, contestate minori rimanenze iniziali per Euro 108.357,63 a fini IRES e IRAP.

L’Amministrazione finanziaria aveva, inoltre, irrogato alla contribuente sanzioni per la violazione del principio di competenza nella misura di Euro 358.464,00 per il 2008, di Euro 17.500,00 per il 2009 e di Euro 6.103,00 per il 2010.

A fondamento dei ricorsi la Ge. Sc. s.p.a. assunse che l’imputazione delle poste attive e passive era stata compiuta in conformità alle regole poste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 93, comma 4, e che, in ogni caso, non risultando sottratta o dissimulata materia imponibile, si era, comunque, al cospetto di errori nell’applicazione delle norme sulle rimanenze e sulla competenza. Di conseguenza, non avendo l’Amministrazione finanziaria proceduto alla rideterminazione del reddito tanto dell’anno di corretta imputazione delle poste attive o passive, quanto di quello dal quale tali poste andavano sottratte, così incorrendo nella violazione del divieto di duplicazione di imposta, gli atti di accertamento dovevano ritenersi illegittimi.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, riuniti i ricorsi, li accolse annullando tanto gli avvisi di accertamento impugnati nella parte in cui avevano rettificato l’imponibile ai fini delle imposte dirette per violazione del principio di competenza, quanto le sanzioni irrogate – sul presupposto che la società contribuente fosse incorsa in un mero errore di imputazione temporale di componenti negativi o positivi di reddito al quale non era, tuttavia, conseguito un danno erariale – e confermandoli, invece, con riferimento all’IVA.

2. L’Agenzia delle entrate impugnò il solo capo della suddetta pronuncia relativo alle sanzioni e la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 14/3/16, depositata il 24 marzo del 2016, accolse il gravame, pur rideterminando la sanzione nella misura fissa di cui all’art. 1, comma 4, come sostituito dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, entrato in vigore nel corso del giudizio.

3. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia delle entrate. La società Ge. Sc. s.p.a. resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1.

Lamenta, in particolare, l’Amministrazione finanziaria, che i giudici d’appello hanno ritenuto applicabile la sanzione in misura fissa – prevista dal comma 4 della predetta disposizione per l’ipotesi di errore di imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito da cui non derivi un danno per l’Erario – senza, tuttavia, verificare la sussistenza, o meno, di tale ultimo presupposto.

Secondo la prospettazione erariale, tale accertamento è, invece, mancato, nonostante l’Agenzia delle entrate in sede di appello avesse evidenziato che il fatto che nessuna imposta fosse stata concretamente evasa dalla contribuente non escludeva che la violazione fosse stata comunque commessa e che, pertanto, fossero dovuti sia la sanzione, che gli interessi.

Ad avviso della ricorrente, tali osservazioni “non equivalgono al riconoscimento dell’assenza di danno erariale; anzi, affermando (a pag. 10 dell’appello) che “Le imposte liquidate in atti sarebbero dovute da Ge Sc. S.p.A., ma dovrebbero poi costituire oggetto di rimborso alla stessa ad opera dell’Ufficio”, l’Agenzia asseriva, almeno implicitamente, la sussistenza di un danno erariale quantomeno sotto il profilo degli interessi maturati su un’imposta che era stata, innanzitutto, omessa, seppur si accettava di ritenerla compensata con altra imposta successivamente pagata in eccesso al dovuto”.

2. La società Ge. Sc. s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un triplice profilo, rimarcando, in primo luogo, come nel giudizio di legittimità non possano essere svolte indagini interpretative sul contenuto delle domande avanzate dall’Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di giudizio e come alla stessa Agenzia sia precluso revocare il riconoscimento dell’assenza di un danno erariale sotteso all’espressa manifestazione di acquiescenza all’annullamento dei recuperi delle imposte; eccependo, in secondo luogo, la formazione del giudicato sull’assenza di danno erariale sul presupposto che il capo della sentenza di primo grado che ne ha escluso la configurabilità (pagina 5 della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova) non è stato impugnato; e rilevando, infine, che la statuizione relativa all’assenza di un danno erariale si risolve, comunque, in una inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze definitivamente accertati in sede di merito.

3. Il ricorso erariale è inammissibile in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, sollecita la Corte, in modo non consentito, ad una rivalutazione dei fatti di causa (ex multis, Cass., Sez. U, 17 dicembre 2019, n. 33373) Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476; Cass. Sez. 5, ord. 13/7/2018, n. 18721).

La censura formulata dall’Amministrazione finanziaria fuoriesce, invero, dal parametro evocato perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione in fatto della vicenda dedotta in giudizio, mirando, in particolare, ad ottenere una revisione dell’accertamento dell’insussistenza del danno per l’Erario elemento divenuto rilevante, ai fini dell’individuazione del trattamento sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 4, in virtù del D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 32, comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 133, sopravvenuto in corso di causa, ma applicabile nel caso di specie in ossequio al principio del favor rei (cfr. Cass. Sez. 5, 24/1/2018, n. 1706; Cass., Sez. 6-5, ord. 27/6/2017, n. 15978; Cass. Sez. 5, 21/12/ 2016, n. 26479; Cass. Sez. 5, 9/8/2016, n. 16679; Cass. Sez. 5, 24/7/ 2013, n. 17972; Cass. Sez. 5, 31/3/2008, n. 8243) – compiuto dai giudici d’appello.

Infatti, ad avviso della difesa erariale, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accertare la ricorrenza di tale

pregiudizio individuandolo quantomeno nella maturazione di interessi per ritardato pagamento delle imposte conseguente all’errata imputazione temporale, da parte della contribuente, di componenti di reddito ed apprezzando correttamente il contegno difensivo serbato dall’Amministrazione, la quale, contrariamente a quanto sostenuto nella pronuncia gravata, non ha ammesso l’insussistenza del danno erariale, ma ne ha, sia pure implicitamente, dedotto la configurabilità.

In realtà tale valutazione è già stata compiuta dalla Commissione tributaria regionale ligure, la quale ha ritenuto di applicare la sanzione in misura fissa stabilita dal riformato del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 4, proprio in ragione della ritenuta insussistenza di un danno erariale.

Invero, la sentenza gravata, dopo aver rilevato nella premessa in fatto che l’Agenzia ha prestato “acquiescenza circa l’annullamento dei recuperi delle imposte convenendo sull’assenza del danno erariale”, afferma che la previsione dettata dal nuovo D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 4, per le ipotesi di errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito in mancanza di danno erariale “fotografa esattamente le violazioni commesse dalla contribuente”.

Come più volte chiarito da questa Corte, la revisione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è preclusa nel giudizio di cassazione in quanto realizza “una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 4/4/2017, n. 8758).

Le ragioni esposte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso rendendo superfluo l’esame delle eccezioni svolte dalla controricorrente.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 3.1. Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel

respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. sez. 5, 23/07/2020, n. 15755; Cass., sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014; Cass. Sez. U, 25/11/2013, n. 26280).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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