Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27121 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27121 Anno 2013
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 2281-2007 proposto da:
CHIELLA PHILIPPE (C.F. CHLPLP68H12F158V), CHIELLA
JASMINE (C.F. CHLJMN71L46F158W), CHIELLA DESIREE
(C.F. CHLDSR74L56F158S), CHIELLA MAXIMILIAN (C.F.

Data pubblicazione: 04/12/2013

CHLMML69E29F158M), nella qualità di eredi di CHIELLA
PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.
2013
1672

,

BAIAMONTI 4, presso l’avvocato INTERNULLO ROSARIA,
rappresentati e difesi dall’avvocato ALBA FRANCESCO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

COMUNE DI MESSINA (C.F. 00387830839), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso l’avvocato
GIUFFRE’ PATRIZIA, rappresentato e difeso

calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2005 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 01/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito,

per

i

ricorrenti,

l’Avvocato

ANFUSO

ALBERGHINA ANDREA, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del primo e

dall’avvocato SACCA’ GIANCARLO, giusta procura in

secondo motivo, rigetto dei restanti.

2

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Messina condannò il Comune di Messina a
corrispondere al sig. Chiella Pietro diverse somme per
l’occupazione illegittima di terreni di sua proprietà: £.
105.908.550 per un terreno di mq. 770 occupato in forza di

ordinanza sindacale n. 168 del 28 febbraio 1981, oltre
interessi e rivalutazione dalla data dell’occupazione; £.
183.750.00 per l’acquisizione di un terreno di mq. 735,
oltre interessi e rivalutazione dal 1984; £. 69.510.805 a
titolo di indennità di occupazione legittima, oltre
interessi e rivalutazione dal 1984; £. 43.000.000 a titolo
di risarcimento danni arrecati alla parte residua del
fondo, oltre interessi e rivalutazione dal 1984.
Il gravame del Comune è stato parzialmente accolto dalla
Corte di appello di Messina che, con sentenza 1 dicembre
2005, ha rideterminato le somme dovute, riducendole, a
norma dell’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992, conv. in legge
n. 359/1992 (comma 7 bis aggiunto dall’art. 3, comma 65,
della legge n. 662 del 1996), a C 27.671,49 per il terreno
di mq. 770; a C 26.413,89 per quello di mq. 735; a C
6.197,48 per la parte residua del fondo; la corte ha
confermato la decorrenza degli interessi e della
rivalutazione stabilita dal primo giudice e, con riguardo
al danno per l’occupazione legittima, ha ritenuto che esso
fosse già compensato con il riconoscimento degli interessi
e della rivalutazione sugli importi liquidati a titolo
3

risarcitorio con le modalità e la decorrenza stabilite dal
primo giudice.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione gli eredi
del sig. Chiella a mezzo di quattro motivi, illustrati da
memoria, cui resiste il Comune di Messina.

1.- I ricorrenti deducono,

Motivi della decisione
violazione e

nel primo motivo,

falsa applicazione di legge (artt. 2043, 2056 e 1226 c.c.,
l,

3,

4 e 5 della legge n.

della legge n.
della legge n.

2359 del 1865,

865/1971 e 3 della legge n.
359/1992,

10,

12 e 20

1/1978,

6 e 13 della Cedu)

5 bis

e vizio di

motivazione, a causa dell’erronea applicazione, alla
superficie di mq. 735, del previgente criterio riduttivo
di stima legale, nonostante che l’occupazione, come
riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, fosse
avvenuta senza titolo, circostanza questa che lasciava
intendere che si trattasse di occupazione usurpativa e non
acquisitiva. Erroneo sarebbe l’assunto della corte
territoriale, la quale aveva ravvisato la dichiarazione di
pubblica utilità nel decreto del Sindaco di Messina del 28
febbraio 1981 che disponeva l’occupazione delle aree
necessarie per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione della zona San Licandro di Messina, posto
che – ad avviso dei ricorrenti – non era il decreto di
occupazione a determinare la dichiarazione di pubblica
utilità, ma l’approvazione del progetto dell’opera
4

pubblica, nel quale l’opera in questione non sarebbe stata
ricompresa.
Il motivo involge due questioni.
La prima concerne la qualificazione della vicenda
espropriativa effettuata dalla sentenza impugnata come

occupazione acquisitiva, anziché come usurpativa. Su
questo capo decisorio, ad avviso del Procuratore generale,
si sarebbe formato un giudicato interno, in conseguenza
della mancata impugnazione del capo della sentenza del
tribunale che avrebbe deciso in senso analogo, con la
conseguenza, in questa prospettiva, che la corte di
appello sarebbe incorsa in extrapetizione qualora avesse
offerto una riqualificazione ufficiosa di quella vicenda.
Questa conclusione non è condivisibile. Infatti, nel
giudizio di risarcimento del danno conseguente alla
occupazione e trasformazione irreversibile di terreni
privati, la qualificazione della domanda risarcitoria da
parte del giudice in primo grado come di accessione
invertita non esclude l’ammissibilità di una
riqualificazione officiosa della stessa in occupazione
usurpativa da parte del giudice di appello, anche tenuto
conto che la differenza pratica tra le due forme di
illecito si è quasi dissolta dopo le sentenze della Corte
cost. n. 348 e 349 del 2007 (Cass. n. 16750/2010, n.
25951/2011), essendo entrambe le vicende accomunate dal

..

5

tratto comune e unificante di essere occupazioni illecite
(Cass. n. 1804 del 2013).
Venendo alla seconda questione, è noto che, per effetto
della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333/1992,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992,
introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996
(Corte cost. n. 349/2007), il risarcimento del danno va
commisurato in ogni caso (anche per l’occupazione
acquisitiva) sulla base del valore di mercato. Ne
consegue, da un lato, la carenza di interesse dei
ricorrenti ad ottenere un’astratta

declaratoria luris in

ordine alla tipologia della vicenda espropriativa subita;
e, dall’altro, la fondatezza di quella parte del motivo
nella quale, per la superficie di mq. 735, essi hanno
chiesto di quantificare il danno secondo il valore di
mercato.
2.- Il secondo motivo è formulato per violazione e falsa
applicazione di legge (artt. 2043, 2056 e 1226 c.c., 112
c.p.c., 20 della legge n. 865/1971) e vizio di
motivazione, in relazione a due profili: per avere la
corte del merito escluso il diritto alla liquidazione di
una autonoma indennità di occupazione della medesima area
di mq. 735, sul presupposto che tale danno fosse
adeguatamente compensato mediante il riconoscimento degli
interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme
6

dovute

a

titolo

risarcitorio;

nonché

per

avere

riconosciuto detti accessori su un danno stimato in misura
non corrispondente al valore di mercato del bene.
Inammissibile è il primo profilo, nel quale i ricorrenti
deducono l’erroneità del riferimento, contenuto nella
del

tribunale

confermata

dalla

corte

sentenza

distrettuale, all’anno 1984 (quello della irreversibile
trasformazione) quale

dies a quo

del calcolo degli

interessi e della rivalutazione. Si deve premettere che la
statuizione relativa al danno da occupazione mediante
riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle
somme riconosciute a titolo risarcitorio non è stata
specificamente impugnata in questa sede ed è, quindi,
divenuta definitiva.

Con riguardo alla statuizione

relativa alla decorrenza di detti accessori dall’anno 1984
(al soddisfo), come riferito anche dalla corte del merito,
non v’è stata specifica censura in appello,

con

conseguente formazione del giudicato interno anche su tale
punto.
E’ fondato e va accolto il secondo profilo, nel quale i
ricorrenti hanno chiesto di parametrare i predetti
accessori sull’importo, a titolo risarcitorio, calcolato
secondo il valore di mercato del bene e non su un valore
ridotto e incostituzionale, qual è quello di cui all’art.
5 bis citato.

7

3.- Il terzo motivo è formulato per violazione e falsa
applicazione di legge (artt. 2043, 2056, 1226, 112 c.p.c.,
20 della legge n. 865/1971) e vizio di motivazione, a
causa della ridotta liquidazione (in £ 12.000.000, pari a
E 6.197,48) del valore della parte residua del terreno non
con erronea esclusione

soggetta ad espropriazione,

dell’ulteriore voce di danno (pari a £. 15.000.000) avente
ad oggetto la perdita della possibilità di sfruttarla
economicamente. E’ dedotta l’erroneità dell’argomento,
utilizzato dalla corte territoriale, secondo cui sul punto
sarebbe mancata l’impugnazione della sentenza di primo
grado, la quale invece – ad avviso dei ricorrenti – non
sarebbe stata necessaria poiché il primo giudice avrebbe
accolto quella domanda.
Il motivo è inammissibile. Non risulta che la sentenza del
tribunale abbia riconosciuto detta somma di £. 15 milioni;
inoltre, la statuizione della corte territoriale si fonda
su una duplice ratio ed una sola è stata impugnata, non
quella concernente la valutazione secondo cui “in ogni
caso il danno non sussiste perché se il Chiella avesse
sistemato il terreno, per il quale ha avuto il
risarcimento, la redditività sarebbe stata conseguente”.
4.-

Nel quarto motivo è dedotta violazione e falsa

applicazione di legge (artt. l, Prot. add. l Cedu) e vizio
di motivazione per avere la sentenza impugnata fatto
applicazione di un istituto, come l’accessione invertita,
8

di creazione giurisprudenziale, non regolato dalla legge e
contrario alla Cedu, e per avere determinato il danno
risarcibile secondo il criterio riduttivo del citato art.
5 bis, comma 7 bis, anziché in misura pari al valore
venale del fondo.

Il primo profilo è inammissibile. I ricorrenti, chiedendo
l’accertamento della illegittimità e incompatibilità
dell’occupazione acquisitiva con la Cedu, deducono in
sostanza l’inoperatività di quell’effetto traslativo della
proprietà che costituisce il fondamento della loro domanda
– fondata sull’implicita rinuncia alla proprietà – di
risarcimento del danno secondo il valore di mercato di
entrambi i terreni. E’ un assunto viziato da intrinseca
contraddittorietà che inficia l’interesse che è alla base
del motivo (art. 100 c.p.c.).
E’ fondato e va accolto il secondo profilo, nel quale i
ricorrenti invocano il risarcimento del danno commisurato
al valore di mercato di entrambi i terreni (anche di
quello di mq. 770).
5.- In conclusione, sono accolti, per quanto di ragione,
il primo, il secondo e il quarto motivo, inammissibile il
terzo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla
Corte di appello di Messina, la quale, in diversa
composizione, dovrà determinare il danno per entrambi i
terreni secondo il valore di mercato, gli interessi e la

9

rivalutazione monetaria dal 1984 al soddisfo, nonché le
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo e, in

impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 6 novembre 2013.
Il Presidente

n

-A: 4k-05-3

accoglimento degli altri motivi, cassa la sentenza

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