Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27120 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurel – Presidente –

Dott. DI IASI Camil – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giusep – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Frances – rel. Consigliere –

Dott. IANELLO Emil – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19807/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BERLIRI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con istanza di rimborso presentata il 30.10.2007 M.P. deduceva di svolgere personalmente l’attività di dottore commercialista, nonchè per conto della Wolters Kluver Italia Professionale S.p.A. l’incarico professionale di direttore della rivista tributaria “(OMISSIS)”; di non possedere beni strumentali di particolare consistenza e valore (un personal computer, un telefono cellulare, libri e riviste giuridiche nonchè gli arredi dello studio professionale, detenuto in locazione per un canone annuo di Euro 11.340,00); di aver sostenuto spese di poco rilievo rispetto agli elevati compensi dichiarati, riferibili in parte a finalità personali, in parte ad anticipazioni per collaborazioni occasionali e temporanee di terzi alla rivista “(OMISSIS)”, anticipazioni che poi venivano rimborsate dalla società proprietaria della testata; che tali ultime spese non erano afferenti a servizi di terzi tesi a potenziare o a sostituire la capacità lavorativa del contribuente, essendo stato l’istante costretto a ricorrere a dette anticipazioni solo per “tamponare” in tempi rapidi le ricorrenti assenze dei dipendenti della Wolters Kluver Italia Professionale S.p.A. che si occupavano della predisposizione di massime giurisprudenziali e note da pubblicare sulla rivista, così garantendone l’aggiornamento settimanale. Tanto premesso, poichè non ricorreva il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, il dott. M. chiedeva il rimborso della somma di complessivi Euro 43.746,00 versata per IRAP negli anni 2005 e 2006.

Avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza del 24.5.2010.

Interposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 3.5.2011, riformava la decisione impugnata, riconoscendo il chiesto rimborso.

Rilevava il giudice di appello che il contribuente si era avvalso eccezionalmente di prestazioni professionali occasionali rese da terzi stante la necessità di assolvere ad un maggiore lavoro, anche in sostituzione del personale assegnato dall’editore, al fine di rendere possibile la pubblicazione della rivista nei tempi previsti. Poichè gli importi erogati per compensi a terzi erano motivati da particolari, temporanee ed eccezionali ragioni, riteneva la C.T.R. che difettasse, nella specie, il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione del D.Lgs. n. 447 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la C.T.R. riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP nonostante il professionista avesse corrisposto compensi a terzi per Euro 39.278,00 per l’anno 2005 ed Euro 62.247,00 per l’anno 2006, affermando che le somme erano state erogate per particolari, temporanee ed eccezionali ragioni, senza considerare che il fatto che i compensi fossero di rilevante entità e fossero stati versati nell’arco temporale di un biennio deponeva nel senso della esistenza di una autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per essersi limitata la C.T.R. ad esaminare solo i compensi corrisposti a terzi dal contribuente (ritenendoli inidonei a dimostrare l’esistenza di una autonoma organizzazione) senza valutare gli altri elementi addotti dall’Ufficio, concernenti l’utilizzo di uno studio professionale di mq 139 e costi per beni strumentali di Euro 21.588,00 per l’anno 2005 e di Euro 21.755,00 per l’anno 2006.

2. I due motivi – che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

Appare opportuno premettere che in base al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Nella specie, la C.T.R. ha escluso l’assoggettamento del professionista ad IRAP sul rilievo che la corresponsione dei compensi a terzi era motivata da particolari, temporanee ed eccezionali ragioni, avendo dovuto il contribuente avvalersi, non avendo l’editore concesso il personale necessario, di prestazioni professionali occasionali rese da terzi, al fine di rendere possibile la pubblicazione della rivista giuridica di cui era direttore nei tempi previsti.

Osserva la Corte come il giudice di appello non abbia adeguatamente valutato, nell’ambito del giudizio espresso riguardo alla occasionalità delle prestazioni professionali rese da terzi, la circostanza che le stesse si erano protratte per un periodo durato due anni e dando luogo alla corresponsione di considerevoli importi (Euro 39.278,00 per l’anno 2005 ed Euro 62.247,00 per l’anno 2006), omettendo di verificare la compatibilità di tali elementi con il ravvisato carattere temporaneo ed eccezionale dell’utilizzo di lavoro altrui.

Va inoltre rilevato che la C.T.R. non ha espresso alcuna considerazione sugli ulteriori elementi potenzialmente rilevanti ai fini della configurabilità del presupposto impositivo dell’IRAP, afferenti l’utilizzo di uno studio professionale di mq 139 nonchè relativi ai costi sostenuti per beni strumentali (secondo il controricorrente, Euro 13.619,00 per l’anno 2005 ed Euro 10.887,00 per l’anno 2006).

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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