Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27120 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/11/2020), n.27120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12593/2016 R.G. proposto da:

A.T., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzo, con

domicilio eletto presso l’avv. Orazio Abbamonte, presso lo studio

legale Titomanlio e Traisci, sito in Roma, via Nicolò Porpora, 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 1873/29/16, depositata il 1 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– A.T. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 1 marzo 2016, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la sua dichiarazione, resa, ai fini dell’I.r.pe.f., per l’anno 2008;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l’Ufficio aveva contestato il maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti della Autotrasporti A.T. e C. s.n.c., di cui era socio;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ha accolto il gravame erariale, evidenziando, da un lato, che la sentenza emessa nel giudizio instaurato dalla società, posto dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione, non era rilevante, in quanto relativa ad altro periodo di imposta, e, dall’altro, che non era stata offerta prova del diritto della società alla contestata detrazione di costi;

– il ricorso è affidato a sette motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della società e dell’altro socio illimitatamente responsabile, A.P.;

– il motivo è fondato;

– il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal suo primo grado di giudizio, tra il solo ricorrente, quale parte contribuente, e l’Agenzia delle Entrate, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte la società e gli altri soci illimitatamente responsabili;

– orbene, è principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr. Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815);

– siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;

– ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22% gennaio 2018, n. 1472);

– infine, non vi è evidenza del fatto che l’avviso di accertamento posto a fondamento del recupero in oggetto sia stato impugnato (anche) da parte della società e, comunque, i giudizi richiamati dalle parti non risultano essere stati oggetto di simultanea trattazione dinanzi ad entrambi i giudici del merito, per cui difettano i presupposti per l’ipotetica operatività dell’istituto della riunione (cfr., in tema, Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843);

– conclusivamente, previo assorbimento dei motivi residui, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria;

– appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all’introduzione del ricorso originario, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i motivi residui; dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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