Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27120 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27120 Anno 2013
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 31266-2007 proposto da:
FERRACUTI

ALBERTO

(c.f.

FRRLRT40E26F158K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9,
presso l’avvocato DE CAMELIS RAFFAELLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato MUNAFO FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

2013
1664

contro

ASSESSORATO PER L’INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA,
in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 04/12/2013

ope legis;
C.F.: 8Q-124LecLo 824 – controricorrentecontro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
CALATINO;
intimato

sul ricorso 938-2008 proposto da:
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
CALATINO (P.I. 00400170834), in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAllA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso
l’avvocato MELLARO MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SAITTA GIUSEPPE, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FERRACUTI

ALBERTO

(c.f.

FRRLRT40E26F158K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AZUNI 9,
presso l’avvocato DE CAMELIS RAFFAELLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato MUNAFO FRANCESCO, giusta
procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentalecontro

ASSESSORATO PER L’INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA;

- intimato

avverso la sentenza n. 391/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 19/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO

udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale CONSORZIO, l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per,
riunti i ricorsi, l’accoglimento del primo motivo del
ricorso incidentale, assorbito tutto il resto.

RAGONESI;

Svolgimento del processo
Con citazione del 9 marzo 1995, il Consorzio per 1′ Area di
Sviluppo Industriale del Calatino conveniva davanti al Tribunale
di Messina Ferracuti Alberto e 1′ Assessorato per 1′ Industria

della Regione Siciliana e, premesso che ,con decreto del 6
febbraio 95, il Presidente dello stesso Tribunale aveva ingiunto
ad esso Consorzio di pagare al Ferracuti la somma di
107.077.876 oltre interessi a titolo di corrispettivo per l’incarico
professionale Commesso, si opponeva al decreto deducendo
l’incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, la carenza
di legittimazione passiva del Consorzio e, in subordine,
l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa e, in ulteriore
subordine, il diritto ad essere rimborsato dall’ Assessorato
regionale.
Costituito il contraddittorio, l’opposto, in riconvenzionale e, in
via subordinata, chiedeva la condanna del Consorzio al
pagamento di tutti i compensi e le spese vantate.
L’Assessorato eccepiva il difetto di legittimazione passiva,
l’incompetenza per territorio delhí tribunale di Messina e
rilevava l’eccessività della non proporzionalità delle somme

(

ingiunte.
Disposta consulenza tecnica, il Tribunale adito, con sentenza del
3-22 novembre 2004, revocava il decreto ingiuntivo, condannava

di € 36.829,63, oltre il 2% di cassa previdenza ingegneri e 1′
IVA con gli interessi legali dal 20 ottobre 1993 all’effettivo
soddisfo, nonché al rimborso in favore dello stesso Ferracuti
delle spese del giudizio; condannava 1′ Assessorato regionale al
pagamento in favore del Consorzio delle somme da .quest’ultimo
dovute al Ferracuti ed a rimborsare allo stesso Consorzio le
spese del giudizio.
Con atto del 30 dicembre 2004 proponeva appello il Consorzio
ASI del Calatino deducendo cinque motivi di gravame.
Si costituiva l’Assessorato regionale a mezzo dell’Avvocatura
dello Stato che proponeva impugnazione incidentale.
Si costituiva il Ferracuti chiedendo il rigetto dell’impugnazione
e deducendo appello incidentale.
La Corte d’appello di Messina, con sentenza 391/07, in riforma
della sentenza di primo grado rigettava la domanda del Ferracuti.
Quest’ultimo ricorre avverso la predetta sentenza sulla base di

il Consorzio al pagamento in favore del Ferracuti, della somma

quattro motivi.
Il Consorzio resiste con controricorso ed a sua volta propone
ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi cui resiste

Il Consorzio ha depositato memoria

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole, sotto il
profilo della violazione degli art 1362 e seguenti c.c.,
dell’interpretazione data dalla Corte d’appello agli Artt. 5 e 13
del Disciplinare, in relazione all’art. 17, nonché alla validità o
meno della clausola contenuta in tale articolo, che subordinava il
diritto al pagamento del compenso professionale al
finanziamento dell’opera ovvero all’avveramento o meno della
condizione di cui alla clausola medesima.
Con il secondo motivo si duole della ritenuta validità della
clausola contrattuale che subordinava il pagamento del
progettista dell’opera pubblica al finanziamento della stessa.
Con il terzo motivo sostiene che la condizione mista di cui al
motivo precedente implicava un obbligo di comportamento in

con controricorso il Ferracuti .

buona fede alla stregua del quale la Corte d’appello avrebbe
dovuto accertare se il Consorzio si fosse adeguatamente attivato
per ottenere il finanziamento.

domande proposte.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consorzio contesta
la sentenza impugnata laddove ha escluso la competenza degli
arbitri.
Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata per avere
ritenuto non applicabile al consorzio la disposizione di cui all’art
23 d.l. n. 66 del 1989 che sanziona come nulli gli impegni ed il
pagamento di servizi in difetto di autorizzazione e di impegno
contabile.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta la mancata
pronuncia sulla domanda di rivalsa proposta nei confronti
dell’Assessorato Regionale per l’ Industria.
I ricorsi vanno riuniti ex art 335 cpc
Vanno preliminarmente esaminati per ordine logico i primi due
motivi del ricorso incidentale.
Il primo si rivela infondato.

Con il quarto motivo lamenta l’omessa pronuncia su tutte le

Con tale motivo il ricorrente incidentale contesta la sentenza
impugnata per avere ritenuta invalida la clausola compromissoria
in quanto non espressamente approvata tramite sottoscrizione ex

Sostiene il Consorzio che tale assunto sarebbe erroneo in quanto
tale principio si applica solo nel caso in cui la clausola sia
inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno
solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di
moduli o formulari e che ,nel caso di specie ,la torte d’appello
si è limitata ad affermare che la sola clausola compromissoria
era stata ripresa dallo schema di disciplinare per i contratti con
gli ingegneri ed architetti ( art 22), approvato con decreto
regionale ,ma non aveva accertato se l’intero contratto fosse una
riproduzione del disciplinare .In altri termini vi sarebbe una
omessa indagine, da parte dalla Corte territoriale, della natura, se
standardizzata o meno, della convenzione contenente la clausola
compromissoria, il cui testo i ricorrenti assumono essere stato
predisposto dall’ente pubblico solo per la disciplina della singola
vicenda negoziale e concordato tra le parti.

art 1341 c.c..

Va premesso in punto di diritto che questa Corte ha
ripetutamente affermato che in materia di condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni

approvazione per iscritto delle clausole onerose, indicate nel
citato art. 1341 c.c., comma 2, sussiste anche riguardo ai
contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per le clausole
da questa prediposte (si vedano le pronunce successive alla
svolta operata da Sez. 1^, 29 . settembre 1984, n. 4832; ex multis,
Sez. 1^, 22 gennaio 1986, n. 398; Sez. 2^, 18 marzo 1987, n.
2724; Sez. 3^, 20 febbraio 1996, n. 1321).
Ciò posto, questa Corte ha altresì costantemente ritenuto che
“l’efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica
approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole
siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una
serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale
(se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività
contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di
soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè,
predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formular

concluse mediante moduli o formulari, la necessità di specifica

utilizzabili in serie)” (Cass 12153/06 ;Sez. 1″, 15 aprile 1976, n.
1343; Sez. Un., 15 settembre 1977, n. 3989; Sez. 1^, 18 aprile
1978, n. 1842; Sez. 3^, 29 luglio 1986, n. 4847; Sez. 1^, 24

1^, 16 febbraio 2001, n. 2294;Sez. 2^, 15 febbraio 2002, n.2208;
Sez. 3^, 24 marzo 2003, n. 4241; Sez. 1^, 19 marzo 2004, n.
5549)
“Conseguentemente, la norma dell’art. 1341 cod. civ.,
richiedente la specifica approvazione per iscritto delle clausole .
onerose, non è applicabile allorquando le condizioni del
contratto siano state unilateralmente predisposte, ma non per
una pluralità di contratti, giacché, per configurare l’ipotesi delle
condizioni generali di contratto, prevista dalla citata
disposizione, “non basta che uno dei contraenti abbia
predisposto l’intero contenuto dal contratto in modo che l’altra
parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza,
senza poter concorrere alla sua formulazione, ma è necessario
che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano
fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti” (Cass
12153/06;Sez. 1^, 15 aprile 1976, n. 1343, cit.).

settembre 1996, n. 8407;Sez. 1^, 14 agosto 1997, n. 7626; Sez.

La Corte d’appello si è attenuta al principio di questa Corte
fornendo la seguente motivazione ”

Infatti, la clausola

quelle onerose che devono essere specificamente approvate per
iscritto quando siano inserite in atti negoziali destinati a
regolare una serie infinita di rapporti, non quando siano
elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento
ad un singolo specifico negozio, ed a cui l’altro contraente
possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le
modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto
Nella specie la clausola compromissoria riproduceva
pedissequamente l’art. 22 dello schema di disciplinare tipo per il
conferimento di incarichi ad ingegneri o architetti liberi
professionisti per la progettazione e direzione di opere
pubbliche approvato con decreto regionale 16.12 1987 e
pubblicato sulla G.U.R.S del 20 febbraio 1988.
Pertanto, quella introdotta nel disciplinare stipulato tra le parti
era una clausola standardizzata destinata a regolare una serie

compromissoria istitutiva di un arbitrato rituale rientra tra

infinita di rapporti tutti gli incarichi conferiti ad ingegneri o
architetti liberi professionisti per la progettazione o direzione di
opere pubbliche nella Regione Siciliana — per la quale nessuna

per una serie infinita di contratti relativi ad incarichi
professionali.”
Deve in particolare ritenersi che laddove nella sovracitata
motivazione si afferma che la clausole onerose “devono essere
specificamente approvate. per iscritto quando siano inserite in
atti negoziali destinati a regolare una serie infinita di rapporti”
sia contenuta una implicita menzione ad un accertamento di
fatto concretamente effettuato della corrispondenza dello schema
contrattuale sottoscritto tra le parti al disciplinare approvato dalla
Regione, anche se poi il resto della motivazione si incentra
esclusivamente sulla conformità della specifica clausola
compromissoria all’art 22 del disciplinare.
Trattasi di un accertamento in punto di fatto non contrastato da
diverse evidenze probatorie.
Sul punto deve infatti osservarsi che il Consorzio ricorrente
incidentale non ha proposto nessuna argomentazione volta a

modifica poteva ottenere il Ferracuti, essendo prevista, appunto

dimostrare la non corrispondenza del contratto sottoscritto tra le
parti al disciplinare regionale, non essendo riprodotte nel ricorso
né le altre disposizioni del contratto né l’intero testo del

Con il secondo motivo il Consorzio del Calatino deduce che il
tribunale avrebbe dovuto a rigettare le domande perché ex art.
23, 10 comma d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge n.
144/1989 non era consentito assumere impegni di spesa se non
previo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio.
Tale eccezione è stata ritenuta infondata dalla Corte d’appello
perché la normativa citata è prevista per tutte le amministrazioni
provinciali, comunali e per le comunità montane e non anche per
le regioni e di conseguenza non anche per i consorzi, non
previsti dalla predetta normativa.
Sostiene il Consorzio ricorrente che esso si sarebbe dovuto
ritenere ,ai fini della norma in esame, del tutto equiparato ai
Comuni , alle Province ed alle Comunità montane.
Il motivo è infondato ..
Il decreto legge n. 66 del 1989, convertito con legge n. 144 del
1989, è una legge a prevalente carattere tributario recante

disciplinare.

disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale.
La legge in questione ha istituito l’imposta comunale per

serie di ulteriori imposte in materia tributaria ( aliquote invim,
tassa smaltimento rifiuti, tasse di soggiorno etc) e contiene poi
una serie di disposizioni di carattere finanziario in tema di
bilanci, finanziamenti, fondi perequativi etc. che hanno come
unici destinatari i comuni le province e le Comunità montane.
La natura delle disposizioni in questione, riferibili
esclusivamente agli enti locali dianzi indicati, porta ad escludere
che le dette norme possano ritenersi applicabili a Consorzi la cui
natura giuridica non coincide con quella degli enti locali e che
devono quindi ritenersi non ricompresi nella normativa in esame.
Anche a voler prescindere da quanto fin qui esposto non può non
rilevarsi che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che
il contratto d’opera professionale, condizionato all’erogazione del
finanziamento da parte delle competenti amministrazioni
pubbliche, si sottrae all’applicazione della previsione di cui
all’art. 23 DL n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144), che

l’esercizio delle imprese, arti e professioni . Contiene inoltre una

impone il divieto di effettuare spese in assenza di impegno
contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di
previsione, perché esso è, per sua definizione, un contratto la cui

pubblico. ( Cass 14198/04)
Il motivo si rivela infine inammissibile in quanto nuovo laddove
prospetta la violazione dell’art 25 della legge 142 del 1990 e
dell’art 2 del d.lgs 167 del 2000.
Venendo all’esame del primo motivo del ricorso principale , si
osserva che la Corte d’appello nell’escludere ogni compenso per
l’opera professionale prestata ha osservato che ” con l’articolo
17 del disciplinare di incarico veniva stabilito che qualora non
fosse intervenuto il finanziamento del progetto con fondi di enti
locali, regionali, nazionali e comunitari il professionista si
obbligava a non richiedere alcun tipo di compenso.” Ha poi
soggiunto che nel caso di specie non poteva” applicarsi l’art.
13 del disciplinare che prevedeva il pagamento degli onorari nel
caso in cui l’amministrazione a suo insindacabile giudizio
avesse ritenuto di non dare esecuzione al progetto, perché l’art.
17 stabiliva che, nel caso di mancato finanziamento dell’opera,

efficacia è subordinata all’erogazione effettiva del finanziamento

il professionista non poteva chiedere “alcun tipo di compenso”.
Ha infine precisato che “l’uso della dizione “alcun tipo di
compenso” deve essere interpretato nel caso di mancato

chiedere alcunchè e quindi neanche il compenso di cui all’art
13.”
Va osservato che il ricorrente prospetta le proprie censure in
riferimento al mancato riconoscimento del compenso per
l’effettuazione del progetto di massima disciplinato da1l’art . 5 del
disciplinare e non già per il progetto esecutivo pur esso
effettuato.
Contesta poi la decisione impugnata sostenendo che
l’affermazione secondo cui la norma dell’art 17 del disciplinare,
che escludeva il pagamento ” di alcun compenso” nel caso in
cui non si fossero ottenuti i finanziamenti per l’opera, rendeva di
fatto inapplicabile le disposizioni di cui all’art 13 che ,invece,
prevedeva due diverse ipotesi per il compenso: la prima
riguardava quello per il progetto di massima da corrispondersi in
ogni caso al professionista dopo il benestare sugli elaborati
anche se l’Amministrazione non avesse inteso eseguire l’opera

finanziamento dell’opera il professionista non avrebbe potuto

e la seconda riguardava invece tutti gli altri casi in cui il
compenso era subordinato all’ottenimento del finanziamento
dell’opera..

Invero la motivazione fornita dalla Corte d’appello, oltre che non
sufficientemente argomentata, pare non corrispondere a quanto
prescritto dall’art 1363 c.c che prevede che le clausole di un
contratto debbano interpretarsi le une per mezzo delle altre.
In tale contesto la disposizione dell’art 13 del disciplinare
rivestono una loro rilevanza a fini interpretativi se collegati con
quelle dell’art 5 del contratto.
Si rileva che l’art 13 prevede quanto segue
“Le somme per l’onorario e spese dovute per lo studio e la
redazione del progetto di cui alla presente convenzione,
verranno corrisposte al professionista con le seguenti modalità.
Nel caso di cui ali ‘art. 5, terzo e quarto comma, gli
onorari e spese del progetto di massima saranno corrisposte in
ogni caso al professionista dopo il benestare sugli elaborati
espresso dall’Amministrazione e comunque non oltre quattro
mesi dalla presentazione degli stessi. Negli altri casi le modalità

Il motivo appare fondato.

di pagamento di spese ed onorari di progettazione sono stabilite
nella convenzione ed accettate dal professionista
subordinatamente al finanziamento dell’opera con fondi extra

A tal uopo il Consorzio si impegna a ricercare il
finanziamento dell’opera nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni di legge”.
Le disposizioni dell’art 5 sono invece le seguenti.
“Il profession. ista dovrà presentare, nel termine di giorni
novanta dalla data in cui viene a lui notificata l’avvenuta
approvazione della presente convenzione, un progetto di
massima sul quale l’ Amministrazione darà il preliminare
benestare”.
omissis
“Qualora l’ Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo
del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare
esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo
da parte del professionista.
In siffatto caso, e sempre che il progetto di massima sia

bilancio dell’ Ente.

regolarmente studiato, competerà al professionista soltanto il
compenso che viene dedotto dalle tabelle A e B, allegate alla
Legge 02.03.1949, n. 143 e successive modifiche ed

prestazione effettiva resa, oltre alle spese nella misura indicata
nel presente disciplinare.
Ciò a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni
prestazione professionale in dipendenza della presente
convenzione.
Ottenuto il benestare dell’Amministrazione sul progetto di
massima, il professionista è tenuto a presentare il progetto
esecutivo di cui all’ art. 6”.
L’interpretazione combinata dell’art 17 della convenzione
con gli articoli 13 e 5 della stessa potrebbe in via di ipotesi
portare alla prospettazione di una diversa interpretazione di
quella fornita dalla Corte d’appello nel senso sostenuto dal
ricorrente secondo cui il pagamento del progetto di massima era
comunque dovuto a prescindere dall’ottenimento dei successivi
finanziamenti per la costruzione dell’opera..
Il giudice del rinvio quindi nel riesaminare la questione

aggiornamenti, aumentato del 25% per incarico parziale, per la

dovrà effettuare una interpretazione d’insieme dei predetti
articoli per verificare l’esattezza delle conclusioni cui è
pervenuta con l’impugnata sentenza.

ricorrente circa la non corretta applicazione dell’art 1362 comma
2 cc che impone al giudice di tenere conto del comportamento
complessivo delle parti , anche successivo alla conclusione del
contratto.
Invero il ricorrente ha riportato nel ricorso una frase della
delibera di revoca d’incarico n. 82 del 1993 da cui risulta che il
Consorzio aveva disposto di definire “le competenze tecniche
spettanti ai professionisti per l’attività svolta” di cui la Corte
del rinvio dovrà tenere conto nella nuova interpretazione del
contratto alla luce anche del disposto degli artt 1365 e 1370 c.c..
Il motivo va pertanto accolto.
Restano assorbiti il secondo ed il quarto motivo del ricorso
principale nonché il terzo motivo del ricorso incidentale.
Va, invece, dichiarato inammissibile il terzo motivo del
ricorso principale con cui si sostiene che la condizione mista del
contratto implicava un obbligo di comportamento in buona fede

In tale contesto risulta fondata anche la doglianza del

ai sensi dell’art 1358 c.c. alla stregua del quale la Corte
d’appello avrebbe dovuto accertare se il Consorzio si fosse
adeguatamente attivato per ottenere il finanziamento.

questione rinvenendosi nella motivazione solo un generico
accenno ad una non imputabilità al Consorzio dell’ottenimento
dei fondi, senza alcun riferimento alla applicabilità dell’art 1358
c.c.
Il ricorrente avrebb&tdunque , in osservanza del principio di
autosufficienza del ricorso, riportare il brano degli scritti
difensivi in appello ove aveva posto tale specifica questione non
essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo alla pagina 10
della comparsa di risposta in appello.
In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti il secondo ed il quarto e dichiarato
inammissibile il terzo ; vanno rigettati i primi due motivi del
ricorso incidentale, assorbito il terzo. La sentenza impugnata va
cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le
spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Messina in
diversa composizione.

La sentenza impugnata non fa invero cenno alcuno a tale

PQM
Riunisce i ricorsi ,accoglie il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti il secondo ed il quarto dichiara

incidentale, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del
presente giudizio alla Corte d’appello di Messina in diversa
composizione.
Ro

6.11.13

Il C ns.est

inammissibile il terzo ; rigetta i primi due motivi del ricorso

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