Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2712 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10376/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DEL MONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1163/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2013, R. G. N. 5934/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato FERDINANDO DEL MONDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda di F.V. volta ad ottenere la condanna dell’Inps a pagare Euro 14.640,14 quale somma illegittimamente trattenuta dall’Istituto sulle somme dovute al ricorrente per arretrati di pensione.

La Corte ha esposto che il ricorrente aveva presentato domanda di pensione anticipata il 27/11/2003 quale LSU ex L. n. 289 del 2002; che l’Istituto aveva liquidato la pensione e gli arretrati fino al 30/6/2006, ma aveva trattenuto l’importo di Euro 14.640,14, corrispondente ai ratei di LSU percepiti fino a giugno 2006, ritenendo incompatibile con il trattamento pensionistico diretto l’assegno percepito per i lavori socialmente utili dal 1/12/2003 al 30/6/2006.

Secondo la Corte la ripetizione operata dall’Inps era illegittima in quanto, pur essendo l’assegno LSU incompatibile con la pensione a carico dell’AGO, nella specie la prestazione era stata effettivamente resa, come era pacifico in causa, e nel periodo dicembre 2003 – giugno 2006 la pensione non era stata ancora attribuita, nè si aveva certezza circa le modalità di erogazione con la conseguenza che il F. aveva diritto alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dall’Inps.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste F.V..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’INPS denuncia violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 5, L. n. 289 del 2002, art. 50, commi 1 e 2. Si duole che la Corte aveva ritenuto illegittime le trattenute operate dall’Inps sugli arretrati di pensione anticipata di vecchiaia riconosciuta con decorrenza dall’1/12/2003 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 50, comma 1, in considerazione dell’avvenuta percezione per il periodo 1/12/200330/6/2006 di assegni quale LSU.

4. Il ricorso va accolto.

La L. n. 289 del 2002, art. 50, stabilisce al comma 1, prima parte, che “Ai soggetti aventi titolo all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all’art. 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui del citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. a) e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 10 gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate.

Il comma 2 della norma citata dispone che “I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al D.Lgs. 10 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 5, lett. a), determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 10 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda”.

Infine, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 5, stabilisce che “L’assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti… e con i trattamenti di pensionamento anticipato”.

5. Dalla riportata normativa emerge con evidenza l’incompatibilità tra la percezione dell’assegno a favore del lavoratore socialmente utile ed il trattamento di pensionamento anticipato cui il lavoratore può ricorrere a domanda nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla L. n. 289 del 2002. Nella fattispecie in esame l’Istituto, una volta riconosciuto il trattamento pensionistico,si è limitato ad operare una compensazione in applicazione degli artt. 1241 c.c. e segg. – che presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e cioè la diversità dei titoli come nella fattispecie – tra il suo debito verso il R. a titolo di arretrati del trattamento pensionistico ed il suo credito verso il pensionato per somme già corrisposte, in relazione al medesimo periodo,per assegno LSU, estinguendo in tal modo il suo controcredito (il richiamo a Cass. 3452/2010 non sembra del tutto pertinente atteso che la fattispecie esaminata in detto precedenza si riferiva ad ipotesi di concreta erogazione di entrambi i trattamenti ed ad una successiva azione dell’Inps volta al recupero dell’assegno erogato quale LSU).

La fattispecie, dunque, trova la sua disciplina nelle regole generali della compensazione. Non è pertinente, invece, il richiamo operato dal contro ricorrente alla L. n. 88 del 1989, art. 52, come interpretato autenticamente dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, stante la diversità della fattispecie disciplinata da detta norma relativa all’indebito previdenziale che presuppone l’avvenuta corresponsione e percezione della prestazione previdenziale frutto di un errore di qualsiasi natura commesso dall’ente e la sua indebita percezione o la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in assenza di dolo di quest’ultimo.

6.Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del F..

Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero processo sia per la particolarità della fattispecie, sia per il diverso esito dei giudizi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del F.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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