Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2712 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cucinella

Luigi Aldo del Foro di Napoli giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, dom.to in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– intimato –

avverso il decreto n. 2507 della Corte d’Appello di Napoli del

21.04.08;

Udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 16.12.2009 dal

Cons. Dr. Luigi MACIOCE;

udito il P.M in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino

Alberto che ha concluso per inammissibilità o il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 21/4/2008 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da M.M., con riguardo ad un giudizio instaurato innanzi al TAR della Campania il 19.9.1997 e concluso con sentenza di rigetto in data 16.05.2006, ebbe a ritenere inesistente il patema indennizzabile per la irragionevole durata del processo sull’assorbente rilievo della consapevolezza, da parte dell’istante, della infondatezza delle sue pretese, come dimostrato dalla articolata e motivata decisione del giudice amministrativo, neanche gravata innanzi al Consiglio di Stato. Per la cassazione di tale decreto il M. ha proposto ricorso in data 11.07.2008, al quale l’intimata Amministrazione ha opposto difese con controricorso.

Nel ricorso, articolato su otto motivi, si censura, nei primi sei motivi, sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di ritenere sussistente la consapevolezza originaria della infondatezza della pretesa senza alcun elemento in tal senso, nel mentre, nei due ultimi motivi, si lamenta la indebita sua condanna alle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debbano essere accolti, nei sensi di cui appresso, le censure articolate nei primi sei motivi, restando assorbita la cognizione di quelle afferenti la condanna alla refusione delle spese. Non vi è infatti dubbio, al seguito della giurisprudenza di questa Corte formatasi dopo la pronunzia delle S.U. n. 1338 del 2004, che la comprovata originaria consapevolezza della evidente inconsistenza della propria pretesa sia idonea ad escludere – e non solo ad attenuare – il patema e l’ansia correlati alla attesa della definizione del processo e quindi a consentire il totale diniego dell’indennizzo ex lege. Ma è altrettanto indubbio, come non avvertito dalla Corte di Napoli, che tale originaria e permanente consapevolezza non può certo fondarsi sull’esito del giudizio, da esso e soltanto da esso non potendosi ricavare l’elemento fondante la ricordata condizione soggettiva, non essendo consentito giungere alla conclusione dell’uso malizioso e distorto dello strumento processuale soltanto dalla conclusione contraria all’interesse di chi lo abbia attivato (da ultimo Cass. n. 25595 del 2008). Ebbene, proprio tale errore di diritto è stato commesso dalla Corte di merito, là dove ha ritenuto la sussistenza della predetta consapevolezza a carico di un soggetto che introdusse la domanda nel lontano 1997 sol perchè nel 2006 il giudice di primo grado ebbe rigettarla con motivazione (in nessun modo sintetizzata) di tal persuasività da sconsigliare l’attore dall’interporre gravame.

Dalla evidenza dell’errore commesso consegue la cassazione del decreto impugnato e, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, la possibilità che sia emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c.. Al proposito, incontestabile ed accertata la durata irragionevole di anni sei del giudizio “presupposto” (durato ben oltre il triennio di ragionevolezza correlato alla semplicità delle questioni di diritto proposte), alla luce delle più recenti statuizioni di questa Corte (Cass. n. 16089 e n. 21840 del 2009) ben può indennizzarsi il ricorrente al parametro annuo di Euro 750 per i primi tre anni e di Euro 1.000 per i tre anni successivi (stante l’indiscutibile aggravamento del danno con il decorrere del tempo di attesa della definizione della lite), e quindi devesi condannare l’Amministrazione al pagamento di Euro 5.250 ed altresì degli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo.

A carico dell’Amministrazione devono essere infine liquidate le spese avendo riguardo al valore della causa di Euro 5.250 e facendo applicazione dei minimi di tariffa, pervenendosi per il merito ad Euro 600 per diritti, Euro 490 per onorari ed Euro 50 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge) e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimità in Euro 865 per onorari ed Euro 100 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.250 con gli interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1.140 oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 965 oltre spese generali ed accessori di legge, spese tutte che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L.A. Cucinella.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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