Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2712 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 12/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25988-2014 proposto da:

V.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE GALLENCA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPINA ISABELLA GIANOTTI giusta procura

in calce al controricorso;

A.T.C. – AGNEZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO,

in persona del Commissario legale rappresentante pro-tempore sig.

R.E., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE BONGIOANNI unitamente all’avvocato LUCA

CATTALANO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 657/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato LUCA CATTALANO;

udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con provvedimento del Comune di Torino del 1987, G.A., coniuge dell’odierna ricorrente V.A., fu dichiarato decaduto dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per abbandono dello stesso e per proprietà immobiliare, di valore locativo eccedente il limite di legge.

Il provvedimento di decadenza fu impugnato dall’assegnatario con ricorso D.P.R. n. 1035 del 1972, ex art. 11 dinanzi al Pretore di Torino, il quale, con sentenza del 12/12/1989, accolse l’opposizione.

A seguito di impugnazione proposta dal Comune di Torino, il Tribunale di Torino, con pronuncia in data 13/02/1995, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il G. non ricorse in Cassazione nè impugnò il decreto di decadenza in sede giurisdizionale amministrativa.

2. Nel 1997-1998, V.A. propose ricorso al TAR Piemonte per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento con cui il Comune di Torino l’aveva diffidata a rilasciare l’immobile già assegnato al deceduto marito G.A., perchè detenuto senza titolo, nonchè del provvedimento di diniego, da parte dell’Agenzia territoriale per la Casa della Provincia di Torino (ATC), della domanda di voltura relativamente al medesimo immobile.

Con sentenza n. 4157/2010, il Tar Piemonte respinse entrambi i ricorsi. La sentenza fu confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 2581/2011, il quale rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata in quella sede dalla V..

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza numero 20727/2012, in accoglimento del ricorso proposto dalla V., cassò la sentenza del Consiglio di Stato dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimetteva le parti anche per le spese del giudizio di cassazione.

3. Nel 2013, V.A. ha notificato al Comune di Torino e all’ATC ricorso in riassunzione avanti al Tribunale di Torino.

Con tale ricorso, dando atto che la sentenza delle Sezioni Unite hanno dichiarato l’esclusiva giurisdizione del giudice ordinario in ordine all’impugnativa del provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio di ERP e quindi la competenza a conoscere, nel merito, la sussistenza dei presupposti per la richiesta di volturazione del contratto di affitto relativo al medesimo alloggio e l’illegittimità del provvedimento di sgombero, ha inteso riassumere dinanzi al giudice ordinario il giudizio di opposizione avverso il decreto di decadenza pronunciato dal Comune di Torino nel 1987 – lamentando l’insussistenza dei presupposti – ed ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a succedere nell’assegnazione dell’alloggio originariamente assegnato al marito deceduto, nonchè il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, patiti in conseguenza del maggior esborso sostenuto per il pagamento dei canoni di locazione.

I convenuti si costituirono contestando le difese attore e chiedendo l’accertamento della legittimità del provvedimento di decadenza intrapreso nei confronti del G., con conseguente annullamento dell’assegnazione e quindi, l’accertamento della decadenza della ricorrente dal diritto alla successione del contratto. In particolare precisavano che il decreto di decadenza dell’assegnazione doveva ritenersi consolidato, atteso che avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino aveva riformato la pronuncia del pretore dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non era stata proposta impugnazione in cassazione, nè era stato impugnato in sede giurisdizionale amministrativa il decreto di decadenza, avendo la ricorrente impugnato solo la diffida allo sgombero dell’immobile e il diniego di voltura.

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, con sentenza n. 657/2014 dell’11 marzo 2014, rigettò la domanda attrice. Il Tribunale ha rilevato preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai convenuti con riferimento alla mancata impugnativa della sentenza emessa dal Tribunale di Torino quale il giudice di appello e quindi, la possibilità di esaminare la legittimità del provvedimento presupposto (perchè il Tribunale di Torino si era limitato a statuire il proprio difetto di giurisdizione senza assumere alcuna determinazione in ordine al merito, perchè la Corte di Cassazione aveva ribadito la giurisdizione del giudice ordinario ad esaminare legittimità dei provvedimenti di diffida al rilascio dell’immobile e di rigetto dell’istanza di voltura e perchè il decreto di decadenza non poteva ritenersi impugnato dinanzi al Tar).

Il Tribunale ha quindi interpretato la domanda ritenendo che la ricorrente abbia inteso chiedere non l’accertamento di un proprio diritto all’assegnazione dell’alloggio, ma ribadire, quale successore universale del marito, la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di illegittimità del decreto di decadenza del 1987 e quindi degli atti conseguenti di sgombero e di rigetto della voltura.

Nel merito, il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo accertati, sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti dai Vigili Urbani, nonchè delle dichiarazioni rese dal G., i presupposi per la decadenza dell’assegnazione (la circostanza dell’avvenuto abbandono dell’alloggio per un periodo di oltre tre mesi senza autorizzazione dell’ente concedente, e quella dell’avvenuto acquisto della proprietà di altro immobile, di valore eccedente i limiti previsti dalla legge regionale).

4. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione V.A. sulla base di due motivi.

4.1. L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino resiste con controricorso. Il Comune di Torino non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “mancata dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte dal Comune di Torino e per quanto di ragione da ATC Torino. Violazione di legge con riferimento agli artt. 347 e 348 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione di legge con riferimento al principio devolutivo in relazione agli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Pur avendo correttamente ritenuto che la domanda costituisse prosecuzione nell’originaria impugnazione proposta dal marito della signora V., la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che, essendo questa impugnazione pendente in grado di appello, proposto dal Comune di Torino, quest’ultimo, costituendosi nel giudizio di riassunzione, avrebbe dovuto produrre il fascicolo dell’impugnazione, al fine di porre il Giudice in condizione di valutare il gravame.

Pertanto, non essendo il giudicante in grado di conoscere alcunchè del gravame proposto dal Comune di Torino, questo non avrebbe potuto essere esaminato e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata sarebbe addivenuta ad un giudizio avulso dalla sentenza di primo grado del Pretore di Torino, ed estraneo ai profili di gravame dedotti dal Comune contro la stessa, che non sono neppure individuati.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta “violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 2 in relazione all’art. 5 c.p.c. ed all’art. 25 Cost., comma 1. Violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 158 c.p.c.”.

Sempre sul presupposto che il giudizio riassunto nel 2013 dinanzi al Tribunale di Torino rappresenti la prosecuzione del giudizio di appello denegato nel merito dal medesimo Tribunale, quale Giudice di appello del Pretore, per erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione, la ricorrente ritiene che la vicenda sarebbe stata di competenza del Tribunale in composizione collegiale (quale giudice dell’appello nei confronti delle sentenze del pretore).

La sentenza impugnata, emessa dal Tribunale in funzione di giudice unico, sarebbe pertanto nulla.

6.1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso formulata da ATC, con riferimento all’art. 327 c.p.c..

In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

Nella specie, il giudizio risulta essere stato instaurato prima di tale data. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario ha determinato un’ipotesi di traslatio judicii (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 4109/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 9130/2011), con la conseguenza che sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il Giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’insaturazione del primo giudizio (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 3, 9 gennaio 2014, n. 249; in questi termini anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 10 dicembre 2013 n. 640; Cons. Stato, Sez. 6, 15 novembre 2011, n. 6041).

Ciò comporta che il tempo di inizio del processo deve essere individuato in quello della notificazione dell’atto introduttivo davanti al primo giudice, poi dichiarato privo di giurisdizione (la Corte ha affermato questo principio in un caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente, individuando il tempo di inizio del processo ai fini della litispendenza e della continenza, cfr. Cass. civ. Sez. 6 – 2 Ordinanza, 02/10/2015, n. 19773; Sez. lav., 24 giugno 1977, n. 2693), ovvero nel 1997.

Di conseguenza, il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato prima del decorso del termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, posto che, come si andrà a chiarire di seguito, la domanda (o meglio le domande) su cui si è pronunciato il Tribunale sono quelle già proposte dalla V. innanzi al TAR negli anni 1997-1998.

6.2. Il ricorso non si sottrae, comunque, al rilievo di inammissibilità sotto altro profilo.

Entrambi i motivi, infatti, si basano su di un identico presupposto: che il giudizio riassunto dalla V. dinanzi al Tribunale di Torino costituisca la prosecuzione di quello incardinato dal defunto marito dinanzi al Pretore, conclusosi in primo grado con l’annullamento del decreto di decadenza e, in sede di gravame, con la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (cfr. sub 5 p. 1).

Tale presupposto non corrisponde al vero.

In realtà, il giudizio all’esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata costituisce prosecuzione di quello conseguente alla riunione dei due ricorsi proposti negli anni 1997-1998 dalla odierna ricorrente dinanzi al Tar Piemonte.

Con tale giudizio, come precisato nella sentenza impugnata, la V. chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di sgombero e di diniego di voltura a lei notificati, in conseguenza della illegittimità del decreto di decadenza pronunciato nei confronti del marito defunto (in merito al quale non poteva ritenersi formato alcun giudicato, in mancanza di una pronuncia sul merito).

Di conseguenza, la domanda della ricorrente, sebbene presupponga l’accertamento del diritto del defunto marito, sulla base degli stessi elementi da questi allegati, non può ritenersi proposta nell’ambito del medesimo giudizio da quello proposto e non coltivato.

Tale ricostruzione è, del resto, coerente con la decisione delle Sezioni unite n. 20727 del 23 novembre 2012 (consultabile direttamente dal Collegio, trattandosi di giurisprudenza interna alla Corte). atteso che la dichiarazione di giurisdizione dell’A.G.O. è stata assunta proprio sul presupposto che “la controversia in esame attiene alla fase successiva all’assegnazione, contestando l’attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di diffida al rilascio dell’immobile e di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la voltura del contratto di affitto in favore della V.”.

Correttamente quindi la sentenza impugnata ha valutato ex novo la legittimità del provvedimento di decadenza notificato al G., senza fare riferimento nè alla sentenza del Pretore di Torino nè al gravame avverso questa proposto dal Comune di Torino; e ciò per la semplice ragione che il giudizio deciso con la sentenza impugnata non è un giudizio di appello avverso la citata sentenza pretorile, bensì un giudizio di primo grado sulle domande già proposte dalla V. (erroneamente) davanti al TAR e riproposte (e non già riassunte) innanzi al Giudice ordinario, secondo le indicazioni delle Sezioni unite.

Rientra, invero, nella logica del sistema degli artt. 353 e 354 c.p.c. che la rimessione innanzi al giudice, di cui è stata dichiarata la giurisdizione avvenga con la restituzione della controversia al primo grado, ferma la “conservazione” degli effetti sostanziali e processuali della domanda, garantita dalla tempestiva traslatio. E poichè, nelle more è stato soppresso l’ufficio pretorile, il Tribunale ha deciso quale giudice unico di primo grado.

Certo quanto sopra, ne consegue che le censure della ricorrente – prima ancora che essere infondate perchè prospettate su un presupposto erroneo – risultano inammissibili, posto che il rimedio esperibile avverso la sentenza del Tribunale sarebbe stato l’appello e non già il ricorso per cassazione.

7. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

8. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.900,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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