Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27119 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/11/2020), n.27119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5147/2016 R.G. proposto da:

Autotrasporti di T.A. & C. s.n.c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Massimo Rizzo, con domicilio eletto presso l’avv. Orazio Abbamonte,

presso lo studio legale Titomanlio e Traisci, sito in Roma, via

Nicolò Porpora, 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 8395/18/15, depositata il 22 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Autotrasporti di T.A. & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 22 settembre 2015, che, in parziale accoglimento del suo appello, ha determinato il maggior imponibile della società per l’anno 2008, ai fini dell’1.v.a. e dell’1.r.a.p., nell’importo accertato dall’Ufficio “ridotto del 40% sull’importo non soggetto a leasing”;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di costi, in quanto ritenuti privi del requisito della certezza e inerenza;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ha, nei limiti riferiti, accolto il gravame della contribuente;

– il ricorso è affidato a sette motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal suo primo grado di giudizio, tra la sola società di persone, quale parte contribuente, e l’Agenzia delle Entrate, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte i soci illimitatamente responsabili;

– orbene, è principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr. Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815);

– siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;

– ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472);

– il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’1.r.a.p. dovuta dalla società (così, Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10145);

– sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause in materia di i.v.a., qualora l’Agenzia, come nel caso in esame, abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini dell’1.v.a. e dell’1.r.a.p., fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile i.v.a., che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass., ord., 14 maggio 2018, n. 6303; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26071);

– infine, non vi è evidenza del fatto che l’avviso di accertamento in oggetto sia stato impugnato (anche) da parte di tutti i soci – i quali risultano aver impugnato, singolarmente e autonomamente, solo il diverso avviso di accertamento di rettifica della loro dichiarazione i.r.pe.f. relativa al medesimo anno – e, comunque, i relativi giudizi non sono stati oggetto di simultanea trattazione dinanzi ad entrambi i giudici del merito, per cui difettano i presupposti per l’ipotetica – e invocata dalla controricorrente – operatività dell’istituto della riunione (cfr., in tema, Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843);

– conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria;

– appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all’introduzione del ricorso originario, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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