Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27118 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/11/2020), n.27118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30186/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Dalcio di Sopra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cristiano Caumont Caimi,

Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace, con domicilio eletto

presso lo studio del secondo, sito in Roma, via della Scrofa, 57;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 2276/14, depositata il 5 maggio

2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 5 maggio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Dalcio di Sopra s.r.l. per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione i.v.a. per l’anno 2006;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la pretesa erariale ha per oggetto l’importo di Euro 197.375,00, corrispondente ad un credito della Bombola s.r.l., società partecipata dalla contribuente e inserita nella procedura di liquidazione dell’I.v.a. di gruppo, indebitamente utilizzato in compensazione;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo che si fosse in presenza di un mero errore di compilazione della dichiarazione e che il credito dichiarato fosse esistente e compensabile;

– ha, quindi, disatteso il gravame erariale, ritenendo corretto il comportamento osservato dalla società contribuente;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la Dalcio di Sopra s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente;

– il ricorso è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, contiene una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, comprensiva di tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo;

– nel merito, motivo è fondato;

– la Commissione regionale, dopo aver illustrato i fatti che hanno dato luogo all’emissione dell’atto impugnato e lo svolgimento del giudizio di primo grado, non riferisce in ordine al contenuto dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione finanziaria e delle relative controdeduzioni della contribuente e si limita a motivare la sua decisione di reiezione del gravame con “la correttezza della valutazione operata dal primo giudice, a fronte della linearità del comportamento fiscale adottato dalla società contribuente”;

– dà atto che la Commissione provinciale aveva osservato che nel caso in esame veniva in rilievo un “mero errore di compilazione” della dichiarazione, costituito dalla mancata annotazione del credito fiscale nel prospetto riepilogativo di crediti di gruppo, “concettualmente emendabile, e resta incontroverso il dato sostanziale dell’esistenza del credito, e della compensabilità di gruppo”;

– il giudice di appello ha, inoltre, specificato che la società contribuente “ha chiesto espressamente di essere inserita nella procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo già dal 2006, e dunque un anno prima di quanto avrebbe potuto farlo in via ordinaria, ed ha avuto un assenso esplicito della D.R.E….; e poi, limitatamente ai primi otto mesi dell’anno nei quali è rimasta ferma la configurazione di gruppo, si è proceduto alla compensazione creditoria-debitoria in materia di Iva; di qui, la correttezza complessiva, che non risulta scalfita dalle considerazioni svolte dalla Agenzia delle entrate in sede di impugnazione”;

– una siffatta motivazione deve considerarsi omessa, in quanto non offre una risposta alla questione di diritto sottoposta al giudice, consistente nella possibilità per la società capogruppo di utilizzare in compensazione il credito della società controllata, inserita nella liquidazione i.v.a. di gruppo, anche in considerazione del fatto che tale credito non risultava dal prospetto riepilogativo annuale della dichiarazione del gruppo;

– infatti, il richiamo all’inserimento della Bombola s.r.l. nella liquidazione i.v.a. del gruppo facente capo alla contribuente e all’esistenza di un credito della stessa, nonchè la considerazione, sia pure implicitamente formulata, del trasferimento al gruppo dei crediti maturati dalle società partecipanti al medesimo, non risponde a tale specifica questione;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, e D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 8;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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