Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27117 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/11/2020), n.27117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26970/2014 R.G. proposto da:

Podere Le Querce Dorate società agricola s.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, W.E. e S.A., tutti

rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Petrecca, con domicilio

eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Giuseppe Cuboni, 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 587/8/14, depositata il 24 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Podere Le Querce Dorate società agricola s.s., W.E. e S.A., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 24 marzo 2014, che ha dichiarato inammissibili i – riuniti – appelli dai medesimi proposti avverso i capi della sentenza di primo grado che avevano dichiarato la legittimità dei recuperi effettuati per gli anni 2004, 2005 e 2006, accogliendoli solo limitatamente al capo di sentenza relativo al recupero effettuato per l’anno 2007;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che per i periodi d’imposta in esame l’Ufficio aveva provveduto alla notifica dei relativi avvisi di accertamento con cui aveva contestato l’indebita deduzione di costi e detrazione della relativa i.v.a. e che i contribuenti avevano provveduto all’impugnazione dei soli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2007, nonchè delle cartelle di pagamento emesse in relazione agli importi derivanti dagli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005 e 2006 e non impugnati;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto i riuniti ricorsi, ha parzialmente accolto il gravame erariale, osservando che, quanto alla pretesa erariale relativa al periodo di imposta 2004, il ricorso introduttivo era stato proposto tardivamente, quanto a quella relativa agli anni 2005 e 2006, che non potevano essere fatti valere i vizi degli avvisi di accertamento posti a fondamento delle cartelle per mancata tempestiva impugnazione degli stessi, e, quanto a quella relativa all’anno 2007, che era stata offerta prova della inerenza dei costi sostenuti alle finalità imprenditoriali, benchè preparatorie all’esercizio della stessa;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto, con riferimento alla pretesa erariale esercitata con l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2004, che il ricorso introduttivo fosse stato proposto tardivamente;

– evidenzia, sul punto, l’errore in cui sarebbe incorso la Commissione regionale nell’affermare che, in presenza dell’istanza di accertamento con adesione, il termine per l’impugnazione verrebbe sospeso, per la durata di novanta giorni, solo a decorrere dalla presentazione dell’istanza;

– sostiene, invece, che tale sospensione del termine di impugnazione opererebbe sempre e comunque dallo spirare nei termini ordinari di impugnazione;

– il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto, poichè l’istanza di adesione è stata presentata, in data 16 febbraio 2010, l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso (ossia, il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo), anche seguendo la tesi propugnata dai ricorrenti, il termine per l’impugnazione dell’atto risultava essere differito al 17 maggio 2010, coincidente con il centocinquantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo;

– in realtà, con la doglianza proposta la parte si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato proposto il 20 maggio 2010, benchè lo stesso fosse stato spedito il precedente 17 maggio e, dunque, in tempo utile per evitare la decadenza;

– una siffatta doglianza – peraltro, non accompagnata dall’indicazione degli elementi necessari per la valutazione della sua ammissibilità e fondatezza, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso avrebbe potuto essere fatta valere, semmai, con lo strumento della revocazione o con censura di violazione delle norme di legge in tema di notificazione degli atti;

– con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis), per aver il giudice di appello ritenuto, con riferimento ai capi della sentenza relativi alla legittimità delle cartelle di pagamento emesse per gli anni 2005 e 2006, che gli avvisi di accertamento post. a fondamento delle stesse fossero divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione;

– osservano, al riguardo, che le notifiche degli avvisi di accertamento devono considerarsi nulle in quanto il messo notificatore, dopo aver consegnato gli atti ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società (il marito del legale rappresentante della società), aveva omesso di dare notizia dell’avvenuta notifica al destinatario degli stessi mediante lettera raccomandata;

– il motivo è inammissibile;

– in tema di notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.c., prevedendo, tuttavia, specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte;

– in tali casi, infatti, è stabilito che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, deve consegnare o depositare copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, darne atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso e dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

– orbene, la sentenza impugnata dà atto che gli atti impositivi sono stati notificati, in data 18 agosto 2010, (anche) nelle mani del legale rappresentante della società, la sig. Ariane S.;

– per l’esattezza, evidenzia, alla pag. 3, terzo capoverso, che “negli atti sono stati prodotti due attestazioni del Comune di Pieve Santo Stefano che… il 18.8.2010 gli avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati notificati alla legale rappresentante S.A….”;

– si tratta, come riconosciuto anche dai contribuenti alla pag. 4 del ricorso (par. 6 e 7), dei medesimi avvisi di accertamento posti a fondamento delle cartelle in contestazione;

– da ciò consegue che la questione sollevata dai ricorrenti in ordine alla prospettata invalidità della notifica eseguita nelle mani di soggetto diverso dal legale rappresentante della società risulta priva di rilevanza, atteso l’accertamento dell’effettuazione della notifica anche nelle mani di quest’ultimo, in relazione al quale nessun vizio risulta essere eccepito;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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