Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27117 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27117 Anno 2013
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 28976-2007 proposto da:
BERTONI SERGIO (C.F. BRTSRG45H16F240V), POZZETTI
GIANNA (C.F. PZZGNN51B56F240J), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso

Data pubblicazione: 04/12/2013

l’avvocato CAVASOLA PIETRO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PINI ELISEO, giusta
2013

procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1606

contro

BANCA CARIGE S.P.A.,

in persona del legale

1

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P. MASCAGNI 7, presso
l’avvocato CASSINELLI ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
o’52258go4D4 POPOLARE
DELL’EMILIA
ROMAGNA
SOCIETA’
BANCA

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76,
presso l’avvocato MACCALLINI CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCO
SERGIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controri correnti –

avverso la sentenza n.

754/2007 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato P. CAVASOLA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

COOPERATIVA (C.F. 01153230360), in persona del

per la controricorrente Banca CARIGE,

l’Avvocato C. UNGARI TRASATTI, con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente Banca P. EMILIA
ROMAGNA, l’Avvocato A. CARNEVALI, con delega, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del secondo motivo per violazione

..

di legge, nel resto rigetto.

IO

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 giugno 2007 la Corte di appello di
Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena, in
data 3 maggio 2004, con cui era stata accolta la domanda

proposta dalla Banca Carige s.p.a. nei confronti dei
coniugi Sergio Bertone e Gianna Pozzetti, avente ad
oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli
atti del 17 luglio e del 27 luglio 2000 con i quali il
primo aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi
tutte le sue proprietà immobiliari. In particolare,
premesso che nel giudizio di primo grado era intervenuta
la Banca Popolare dell’Emilia e Romagna facendo propria la
domanda dell’attrice, la Corte di appello osservava che:
1) i crediti delle banche, nascenti da fideiussioni
prestate dal Bertoni a garanzia delle obbligazioni della
Nord Impianti Italiana s.r.l. della quale era socio ed
amministratore, erano da considerare anteriori agli atti
di disposizione, dovendosi avere riguardo alla data delle
fideiussioni e non a quella della scadenza
dell’obbligazione garantita poiché ciò che rilevava era il
momento della nascita del credito e non quello della sua
esigibilità; ne conseguiva che ai fini dell’elemento
soggettivo era richiesta la consapevolezza del pregiudizio
arrecato alle ragioni dei creditori e non anche la dolosa
preordinazione dell’atto; ne conseguiva ulteriormente che
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il Bertone, certamente a conoscenza per il suo ruolo delle
difficoltà della società garantita, era anche consapevole
del pregiudizio arrecato ai creditori con un atto a titolo
gratuito, quale la costituzione del fondo patrimoniale,
avente ad oggetto il suo intero patrimonio immobiliare,

che diveniva perciò aggredibile soltanto alle condizioni
previste dall’art. 170 c.c.; 2) gli appellanti non avevano
offerto la prova dell’inidoneità degli atti a pregiudicare
i creditori in quanto aventi ad oggetto beni il cui
valore, secondo il loro assunto, era assorbito dalle
ipoteche iscritte; non erano stati, infatti, forniti
elementi utili per stabilire un valido raffronto tra
l’importo del credito ipotecario e l’effettiva consistenza
degli immobili destinati a fondo patrimoniale; 3) si
doveva anche escludere che la costituzione del fondo
patrimoniale fosse un atto dovuto in considerazione del
credito vantato dalla Pozzetti nei confronti del coniuge
in conseguenza delle spese da essa sopportate per le
ristrutturazione di uno degli immobili; infatti, non solo
la costituzione del fondo si doveva ritenere anomala
rispetto al fine indicato, ma l’attendibilità dell’assunto
era contraddetta dai nove anni trascorsi tra i lavori di
ristrutturazione e gli atti oggetto di revocatoria; 4)
infine, l’estensione del contraddittorio a Gianna Pozzetti
doveva ritenersi necessaria, ancorchè la proprietà dei
beni fosse restata in capo al costituente, poiché la
5

stessa era partecipe, sia pure nei limiti previsti
dall’art. 168 c.c., degli effetti della costituzione del
fondo patrimoniale.
Sergio Bertone e Gianna Pozzetti propongono ricorso per
cassazione, deducendo quattro motivi illustrati anche con

dell’Emilia

e

Romagna

resistono

con

memoria. La Banca Carige s.p.a. e la Banca Popolare
distinti

controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la
violazione degli artt. 100 c.p.c., 167, 168 e 2901 c.c.,
lamentando l’erronea affermazione della legittimazione
passiva di Gianna Pozzetti, coniuge del costituente il
fondo patrimoniale, in quanto la stessa si era limitata a
partecipare alla stipula degli atti, rinunciando ad
esercitare impugnazioni e non acquisendo alcun diritto
soggettivo; né una rappresentanza processuale rispetto ai
beni costituiti nel fondo poteva desumersi dall’art. 168
c.c., che ne regola soltanto l’amministrazione.
Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha più
volte affermato il principio secondo cui la natura reale
del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione
del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei
bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la
sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i
quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel
6

giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa
nei confronti dell’atto costitutivo, la legittimazione
passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto sia
stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni
caso negarsi l’interesse dell’altro coniuge, quale

beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio (Cass.
18 novembre 2011. n. 21494; Cass. 13 luglio 2006, n.
15917). Con riferimento al caso in cui, come nella specie,
l’azione revocatoria promossa dal creditore personale di
uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al
cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il
fondamento di tale legittimazione è stato, poi,
individuato nel fatto stesso di tale partecipazione e,
pertanto, non solo nel caso in cui la proprietà dei beni
costituiti nel fondo spetti ad entrambi i coniugi (Cass.
17 marzo 2004, n. 5402), ma anche nel caso in cui la
proprietà dei beni sia rimasta in capo al costituente
(Cass. 27 gennaio 2012, n. 1242). Invero, anche in
quest’ultima ipotesi il conferimento nel fondo comporta
pur sempre l’assoggettamento dei beni ad un vincolo di
destinazione, con la costituzione di un diritto di
godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti
dagli artt. 167 – 171 c.c., il cui venir meno per effetto
dell’accoglimento della revocatoria rappresenta un
pregiudizio di per sè idoneo a rendere configurabile un

7

interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la
partecipazione al giudizio.
Come rilevato dalla decisione da ultimo citata, tale
conclusione è coerente con il principio affermato dalle
Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 9660 del

26 aprile 2009 che, esprimendosi sulla diversa fattispecie
relativa alla revoca di un atto di disposizione da parte
di uno dei coniugi in regime di comunione legale, ha
ritenuto essenziale la distinzione tra l’atto /ed il
rapporto che nasce dall’atto come effetto legale ed ha
precisato che,

quando è impugnata la validità o

l’efficacia dell’atto i coniugi

sono litisconsorti

necessari solo se entrambi hanno partecipato all’atto. Il
che è appunto avvenuto nel caso di specie.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la
violazione degli artt. 2901 e 2967 c.c., 116 c.p.c.,
nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di
appello aveva escluso l’inidoneità dell’atto ad incidere
sulla garanzia dei creditori per la preesistenza di una
ipoteca che ne assorbiva il valore – assumendo che non
risultavano elementi utili per stabilire un valido
raffronto tra importo del credito ipotecario ed effettiva
consistenza degli immobili destinati a fondo patrimoniale
– senza tuttavia prendere in considerazione l’atto di
intervento del Credito Italiano in una procedura di
espropriazione immobiliare a carico del Bertoni nel quale
8

si dava atto di una iscrizione ipotecaria di lire
1.000.000.000 e si chiedeva l’ammissione alla
distribuzione del ricavato per lire 871.005.051=; dalla
detta iscrizione, presa secondo i ricorrenti per un
importo inferiore a quello usualmente praticato dalle

banche, si poteva desumere il ridotto valore
dell’immobile.
Il motivo, con il quale si deduce un vizio di
motivazione è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi, previsto dall’art. 366
ratione temporis.

bis

c.p.c., applicabile

Restano assorbite le ulteriori ragioni

di inammissibilità discendenti, sul piano
dell’autosufficienza, dalla mancata indicazione dell’atto
difensivo nel quale la questione sarebbe stata sottoposta
alla Corte di appello e, sul piano della natura della
censura, dalla non decisività del non univoco elemento
presuntivo trascurato dalla sentenza impugnata.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la
violazione dell’art. 2901 c.c., lamentando che la Corte di
appello, al fine di stabilire la necessità
alternativamente del requisito soggettivo della
consapevolezza del pregiudizio o di quello della dolosa
preordinazione, aveva fatto riferimento, per individuare
la nascita del credito, alla data delle fideiussioni
anziché all’inadempimento del debitore principale.

9

Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa
Corte è, infatti, consolidato il principio secondo cui
«con riguardo alla posizione del fideiussore …,
l’acquisto della qualità del debitore nei confronti del
creditore risale al momento della nascita stessa del

credito (e non anche a quello della scadenza
dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a
tale momento che occorre far riferimento al fine di
stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie,
costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o
successivo al sorgere del credito, onde predicare,
conseguentemente, la necessità o meno della prova della
cd. “dolosa preordinazione”» (Cass. 22 gennaio 1999, n.
591; conff. Cass. 4 giugno 2001, n. 7484; Cass. 27 giugno
2002, n. 9349; Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. 15
ferraio 2011, n. 3676; in senso contrario non può citarsi,
come fanno i ricorrenti, Cass. 9 aprile 1996, n. 3251
poiché la sentenza ha deciso su un ricorso che non
proponeva la questione e lamentava soltanto l’erronea
individuazione del momento in cui il debitore principale
era divenuto inadempiente).
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.,
lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva
escluso che nella specie ricorresse una ipotesi di atto
dovuto, in quanto il mezzo prescelto per l’adempimento,
10

anche se diverso da altri possibili, era comunque idoneo
allo scopo.
La censura è inammissibile in guanto non coglie la
ratio decidendi.

La Corte di appello, infatti, non ha

escluso l’astratta possibilità che l’adempimento dz una

fondo patrimoniale, ma ha escluso che ciò sia avvenuto
nella fattispecie al suo esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P . Q . M .
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al
rimborso delle spese di lite liquidate in favore Ydi
ciascuna delle parti controricorrenti in 7.200,00=, di
cui 20001Der esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30
ottobre 2013.

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