Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27116 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 23/10/2019), n.27116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10125-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TRANS SEA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2287/2014 della COMM.TRIB.REG TOSCANA

SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Toscana n. 2287/14/14 depositata il 25.11.2014, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 marzo 2019 dal relatore cons. Dott. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

che:

La predetta sentenza, nel rigettare l’appello dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Livorno di accoglimento del ricorso proposto da TRANS SEA srl avverso avviso con il quale non venivano riconosciute come rimborsabili Euro 16.503,21 somma destinata “a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare anche mediante credito d’imposta pari all’incremento per il medesimo anno dell’accisa applicata al gasolio da autotrazione.”;

Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato a due motivi;

Parte contribuente, intimata, non ha svolto difese;

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I due motivi recano, rispettivamente: 1) “Error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per disapplicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 applicabile ex art. 61 stesso atto normativo nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6”; 2) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 3, commi 3, 4 e 5, e art. 4, comma 2, in combinato disposto con la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. E) e in relazione all’art. 2697 c.c. e al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 71. 75 e 76”.

Premesso che in giudizio si controverte se la società contribuente avesse consumato la quantità di carburante dichiarata con i mezzi aventi le caratteristiche legittimanti il reclamato beneficio fiscale, i due motivi -tra di loro connessi- possono essere trattati congiuntamente;

Il ricorso è fondato. In base alla normativa sopra trascritta -in presenza di autocertificazione della contribuente ritenuta non veritiera dall’ufficio e di omessa presentazione da parte della medesima di documentazione idonea a supportare la correttezza dell’autocertificazione- spettava alla prima offrire la prova, quanto meno nel giudizio, della sussistenza degli elementi costitutivi della agevolazione di cui si discute, anche in base al principio consolidato per cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (cass. ord. n. 23228 del 4.10.2017).

A tale principio, discendente dall’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova (oltre che da una consolidata elaborazione giurisprudenziale sul tema con specifico riguardo alle agevolazioni tributarie), non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha rigettato l’appello dell’ufficio ritenendo sufficiente -per ottenere l’agevolazione de qua- la sola prova dell’acquisto di una certa quantità di carburante.

La CTR, dunque, nel confermare la sentenza di prime cure (secondo cui dalla indicazione della targa del veicolo nella fattura di acquisto del carburante potrebbe evincersi la prova del relativo consumo ad opera dei veicoli per i quali sia ammessa la agevolazione) si limita a dare conto del solo dato storico concernente la complessiva misura (di per sè, neutra) della fornitura ricavata dalle fatture emesse dai distributori associate alle targhe, facendo derivare -erroneamente- dal mero acquisto di una certa quantità di carburante il diritto a godere dell’agevolazione in parola, trascurando di apprezzare l’esistenza o meno della idonea documentazione giustificativa dell’avvenuto consumo esclusivamente da parte di autoveicoli di massa massima complessiva non superiore a 11,5 tonnellate, per i quali compete il beneficio.

– La presente decisione non si discosta da un serie di sentenze relative a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame pronunciate di recente da questa sezione (nn. 5939, 5940, 5941, 5942, 5943 del 2019).

– Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso originario (Ndr: testo originale non comprensibile).

– Le spese dei gradi di merito restano compensate, mentre la contribuente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo (Ndr: testo originale non comprensibile). Compensale spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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