Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27115 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 27115 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 1610 e 5913 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2007 proposti:
DA
COMUNE DI VILLAMAR (CA),

in persona del sindaco p.t.,

autorizzato a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 4 del
17 gennaio 2006 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla
della Via San Marcello Pistoiese n.ri 73 – 75, presso l’avv.
Paola Fiecchi, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Matmiotta, per procura a margine del ricorso.
– C.F,: &Z-co2OÀO BU

/56
ziot3

Data pubblicazione: 04/12/2013

RICORRENTE PRINCIPALE
CONTRO
MARTA PODDA,

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via San

Basilio n. 61, presso lo studio legale Eugenio Piccozza &

rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso
con ricorso incidentale.

c.F.:Pbb pg-r 2‘59-0 19(9Vi

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
NONCHE’

PODDA ALFREDO, PODDA MARIA GIUSEPPINA, PODDA MARIA DOLORES,
PODDA RITA e PODDA FAUSTO,

già domiciliati elettivamente, nel

giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, presso il
loro difensore avv. Sergio Segnerí in Cagliari, alla Via XX
Settembre n. 25.
INTIMATI
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione
civile, n. 380/05 del 18 ottobre – 9 novembre 2005. Udita,
all’udienza del 24 ottobre 2013, la relazione del Cons. dr.
Fabrizio Forte. Udito il P.M. in persona del sostituto
procuratore generale, dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello
incidentale.
Svolgimento del processo

2

Associati, con l’avv. Sergio Segneri da Cagliari, che la

Con un primo atto di citazione notificato il 10 novembre 2001,
Alfredo Podda, che in corso di causa ha rinunciato agli atti di
questo giudizio relativo alla determinazione dell’indennità di
occupazione con atto accettato dal Comune di Villamar, Marta
Podda, Maria Giuseppina Podda, Maria Dolores Podda, Rita Podda e

Podda e per 1/40 gli altri attori) di un appezzamento di terreno
in Comune di Villamar (CA), in Catasto, a F. 10, Mappali 268/a e
268/i, di mq. 3.581 e 713 (ma in realtà di circa mq. 4.294),
convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari
l’indicato ente locale.
La domanda degli attori chiedeva che fosse determinata la
indennità di occupazione dell’area che precede, appresa
dall’ente locale per realizzare il Piano di Zona “Su Forraxi”,
tenendo conto della destinazione edificabile dei terreni e che
si ordinasse all’occupante di depositare, presso la Cassa
Depositi e Prestiti della Provincia, l’indennità liquidata con
gli interessi e ogni altro danno per il mancato tempestivo
adempimento del dovuto.
Il Comune di Villamar eccepiva l’inammissibilità della domanda,
perché agli attori, a mezzo del messo comunale, era stata
notificata, tra il 30 settembre e il 7 ottobre 1998, la
liquidazione da esso disposta della indennità di occupazione,
che non era stata tempestivamente opposta, per cui era divenuta
definitiva, negandosi che potesse esservi comunque una condanna
3

Fausto Podda, comproprietari in quote diverse (per 1/8 Marta

diretta del convenuto a pagare quanto preteso o il maggior danno
da svalutazione non dovuto, trattandosi di debito di valuta.
Con altra citazione notificata il 31 luglio 2002, la sola Marta
Podda si opponeva all’indennità di espropriazione, fissata con
determinazione del 4 giugno 2002 notificatale il l ° luglio

del tutto incongruo, per cui la stessa doveva rideterminarsi in
base ad un diverso valore, conforme ai prezzi effettivamente
praticati su piazza.
Il Comune di Villamar, nel costituirsi anche nella seconda causa
relativa all’indennità d’espropriazione, chiedeva il rigetto
delle due opposizioni, per essere congrua la stima del valore
venale che era stata di C 8,26 e non di C 2,50 a mq., come
dedotto dalle controparti; l’istruttore disponeva la riunione
delle due cause relative alle diverse indennità dovute per le
medesime superfici coinvolte nello stesso procedimento
ablatorio.
Con sentenza del 9 novembre 2005, la Corte d’appello di
Cagliari, dichiarato estinto per rinuncia il rapporto
processuale tra Podda Alfredo e il Comune di Villamar in ordine
all’indennità di occupazione, ha liquidato l’indennità di
espropriazione in base al criterio di cui all’art. 5 bis della
legge n. 359 del 1992, nella semisomma del valore venale delle
aree e della rendita catastale rivalutata coacervata per dieci
anni del terreno, ordinando il deposito della somma così
4

successivo, in base a un valore venale dell’area di e 2,50 a mq.

calcolata di e. 31.869,05 (in base ad un valore di mercato delle
aree di e

14.77 a mq. e complessivamente di C 63.416,47 per

l’intera superficie di mq. 4.294 mq.) con gli interessi dal 4
giugno 2002 (data del decreto di esproprio) al saldo.
Era esclusa la riduzione del 40% dell’indennità, all’epoca

a lui offerta anche se congrua, in quanto la somma offerta era
comunque minore di quella poi liquidata come giusta, per il
periodo di occupazione legittima dal 5 giugno 1998 al 4 giugno
2002, e l’indennità relativa era determinata in una percentuale
di quella di esproprio t pari al saggio degli interessi legali per
ogni anno di durata e fissata in complessivi E 4.390,31, con gli
interessi legali dalle singole scadenze annuali all’effettivo
deposito del dovuto a cura dell’espropriante.
Il Comune di Villamar era anche condannato alle spese di causa.
Per la cassazione della sentenza che precede l propone ricorso
notificato il 27 – 30 dicembre 2006 il Comune di Villamar (CA)
con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste la sola Marta
Podda con controricorso e ricorso incidentale d’un motivo
notificato il 7 – 15 febbraio 2007, ma non gli altri intimati in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi contro la stessa
sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dovendosi rilevare in
primo luogo che l’impugnazione incidentale dell’espropriata
5

prevista quando l’espropriato non avesse accettato una indennità

Marta Podda, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 5
bis della legge n. 359 del 1992, che è stata ormai dichiarata
dal giudice delle leggi con sentenza del 27 ottobre 2007 n. 348
per cui sul punto manca ormai la materia del contendere.
1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di

bis del D.L. 11 luglio 1992, convertito nella L. 8 agosto 1992
n. 359 e del Decreto dell’assessore regionale agli enti locali,
dicembre 1983 n. 2266/U che,

Finanze e Urbanistica del 20

determinando il modo di fissare gli indici di densità edilizia,
incide sulla determinazione del valore di mercato delle aree, in
relazione all’art. 360, 1 ° comma, n. 3, c.p.c.
La Corte di merito, chiarita la natura edificabile del terreno
h
sito in Zona C” di espansione residenziale , ha determinato il
prezzo di mercato delle aree, in C 41,30 a mq., da essa ridotto
al 34% di detta somma, in ragione della percentuale del 66%
delle stesse superfici non utilizzabilt per l’edificazione
privata, in quanto riservate a strade e servizi e, quindi, ha
definito nella misura unitaria di C 14,77 a mq. il valore di
mercato delle superfici, liquidando complessivamente lo stesso
in C 63.416,47, somma corrispondente al prezzo unitario di
mercato del fondo dei Podda (mq. 4293,59 X e 14,77 = 63.416,32).
Il Comune di Víllamar, lamentati errori di calcolo nel computo
del prezzo che precede, nel quale non sarebbe stato tenuto conto
dell’utile di impresa ricavabile dalla costruzione realizzata
6

Villamar denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5

sul suolo e da detrarre nella liquidazione del prezzo dei suoli
edificabili, afferma che l’indennità di espropriazione doveva
calcolarsi in C 14.889,73 e quella di occupazione in E 2.298,31,
anche aderendo al valore di mercato unitario proposto dal c.t.u.
di circa C 14,77 a mq. per le aree espropriate, da ridurre in

ablazione e alla loro utilizzabilità per tali fini.
Invece l’indennità di espropriazione è stata determinata dalla
Corte d’appello di Cagliari sulla base dei criteri all’epoca
vigenti della semisomma del valore di mercato e della rendita
catastale rivalutata e coacervata per dieci anni, ai sensi del
citato art. 5 bis della Legge n. 359 del 1992, in complessivi C
31.869,05, in ragione di un valore venale globale di circa E
63.416,47; tale valore di mercato dell’area, dimediato dopo
essere stato sommato alla rendita catastale rivalutata
coacervata per dieci anni pari ad 321,62, aveva dato luogo ad
una indennità di C 31.869,05 (C 63.416,47 + E 321,62 : 2), che
l’ente locale ricorrente deduce essere stata eccessiva.
1.2. In secondo luogo, si lamenta la omessa, insufficiente o
contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia
ai sensi dell’art. 360, 1 0 comma, n. 5 c.p.c., per non essere
esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto corretto il
procedimento di valutazione prospettato dal c.t.u., affermandosi
che non risultano dalle parti indicati “specifici errori” del
consulente, mentre essi erano stato precisamente segnalati dal
7

rapporto alla concreta edificabilità delle aree oggetto di

consulente di parte del comune, senza essere riportati nella
sentenza oggetto d’impugnazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ancora la
violazione dell’art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333,
convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359 dello stesso anno,

congrua che era stata rifiutata dagli espropriati, per cui si
sarebbe dovuta applicare la riduzione del 40% dell’indennità
prevista dalla normativa all’epoca vigente.
1.4. Con il suo controricorso con ricorso incidentale notificato
il 7 – 15 febbraio 2007, come già accennato, Marta Podda
proprietaria di 1/8 delle aree espropriate chiede di sollevare
la questione di legittimità costituzionale del criterio di
determinazione dell’indennità di espropriazione di cui al citato
art. 5 bis delle legge 359 del 1992, dichiarato incostituzionale
dal giudice delle leggi con sentenza del 27 ottobre 2007 n. 248.
2.1. Il ricorso principale è da rigettare, perché in parte
infondato e nel resto precluso.
Esso è inammissibile, per la parte in cui chiede di ridurre
l’indennità liquidata a una somma inferiore alla metà del valore
venale delle aree espropriate, sulla base dei criteri di
determinazione previsti in leggi dichiarate incostituzionali,
perché si discostavano da tale valore di mercato, riducendolo a
favore dell’espropriante.
Il primo e il terzo motivo del ricorso principale sono quindi
8

avendo il Comune di Villamar offerto un’indennità assolutamente

preclusi, denunciando l’espropriante la violazione dalla Corte
di merito d’una norma non più vigente, perché dichiarata
illegittima costituzionalmente, reintegrando gli espropriati
delle perdite subite con l’esproprio in misura eccessivamente
ridotta rispetto al valore venale del bene acquisito.

una ulteriore riduzione dell’indennità rispetto alla metà circa
del valore venale riconosciuto nel merito e solo genericamente
censurato come eccessivo nel secondo motivo del ricorso, non
possono che dichiararsi inammissibili, perché lo stesso
espropriante ricorrente principale afferma che tale valore, come
da lui in concreto proposto

(e 33.149.68: pag. 18 del ricorso),

è superiore alla indennità liquidata e oggi dovrebbe
riconoscersi, se veritiero, come somma dovuta a titolo di
indennità di espropriazione in base ai criteri attualmente
cogenti per la liquidazione di essa, che non può che
corrispondere al valore di mercato dell’area.
Deve dichiararsi inammissibile anche il secondo motivo del
ricorso principale che denuncia carenze della relazione del
c.t.u. in ordine alla valutazione delle aree espropriate, sempre
sul presupposto della eccessività dell’indennità liquidata con
l’illegittimo criterio in concreto applicato, per il quale si è
riconosciuta dovuta all’espropriato una somma pari a circa la
metà del valore di mercato delle aree espropriate, per cui alcun
interesse ha l’espropriante a proporre l’opposizione, chiedendo
9

E’ allora palese che le censure dell’ente locale, che tendono ad

la riduzione di un valore venale, comunque non inferiore a
quello dimediato già riconosciuto agli espropriati e solo
genericamente impugnato dalla stesso ente locale espropriante.
Ad

avviso

di

questo,

sarebbe

infatti

eccessiva

una

reintegrazione degli espropriati pari a circa la metà del

33.149,68, da rapportare al 1998, e potrebbe quindi essere
maggiore di quanto in concreto si è liquidato, pari alla somma
di C 31.869,05, da rapportare all’epoca dell’esproprio
Deve quindi ritenersi venuto meno l’interesse del Comune di
Villamar alla denuncia del difetto di motivazione su un valore
venale dell’area minore di quello da esso stesso indicato, che
ha determinato il pagamento di un’indennità fondata sul
dimediamento di tale valore, che l’espropriante censura solo
genericamente, con il primo motivo del suo ricorso, che quindi è
anche esso, come già detto, precluso.
2.2. Se è inammissibile per difetto di interesse il ricorso
dell’espropriante contro la liquidazione delle indennità operata
dalla Corte di merito in base a un valore venale di E 63.416,47,
in quanto darebbe luogo alla liquidazione di una indennità di E
31.869,05, pari a meno del valore venale indicato in ricorso
dallo stesso ente locale di E 33.149,05, tale conclusione rende
invece palese l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso
incidentale della Podda, che è comproprietaria di 1/8 delle aree
espropriate e alla quale spetta il valore venale della quota di
10

valore venale dell’area ablata che per la sentenza è di €

sua proprietà a titolo di indennità di espropriazione.
La unicità della liquidazione dell’indennità di espropriazione
(Cass. ord. 24 marzo 2011 n. 6873, e S.U. 9 novembre 2000 n.
1159), comporta che il ricorso della Podda deve essere accolto
in base a quanto da lei stessa affermato e alla mancata

accertato dalla Corte di merito in C 63.146,47, alla data
dell’esproprio, somma impugnata solo genericamente dal comune.
La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, 2 °
comma,

senza

c.p.c.,

liquidandosi,

in

ulteriori

riforma

della

accertamenti
pronuncia

di
della

fatto,
Corte

cagliaritana e in accoglimento del ricorso incidentale della
Podda, l’indennità di espropriazione nel valore venale delle
aree occupate sopra indicate non specificamente contestato dalla
/
parti, di E 63.146,47, con gli interessi legali su detta somma
dalla data del decreto ablativo del 4 giugno 2002 al saldo.
Sulla base del detto valore venale del fondo corrispondente alla
indennità di espropriazione dovrà computarsi quella di
occupazione legittima per il periodo 5 giugno 1998 – 4 giugno
2002 in E 7.988,44, pari agli interessi al tasso legale del 5%
per il 1988 (C 1.816,54), del 2,5% per gli anni 1999-2000 (C
3.157,32), del 3,5% per il 2001 (E 2210,12) e del 3% nel 2002 (E
804,46), oltre agli interessi di legge su ciascuna annualità
dalla scadenza della stessa fino al deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti della Provincia, a cura dell’espropriante.
11

censura, da parte sua, del valore venale del bene espropriato

Il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello
incidentale della sola Podda Marta, comporta che il Comune di
Villamar dovrà rimborsare solo a quest’ultima le spese di causa,
che si liquidano nella misura di cui al dispositivo per il
giudizio di legittimità, confermandosi quanto liquidato nel

quanto previsto dalla legge vigente al momento in cui esse
dovevano essere determinate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e
accoglie per quanto di ragione l’incidentale; cassa la sentenza
impugnata in relazione all’impugnazione accolta e, decidendo la
causa nel merito, determina l’indennità di espropriazione, sulla
quale dovrà calcolarsi la quota spettante a Marta Podda per la
sua comproprietà di un settimo delle aree espropriate e che deve
depositarsi presso la competente Cassa Depositi e prestiti, in C
63.146.13, con gli interessi legali dal 4 giugno 2002 al saldo e
quella di occupazione per il periodo dal 5 giugno 1998 al 4
giugno 2002 delle stesse aree, in C 7.988,44, con gli interessi
legali su ciascuna delle annualità come precisato in
motivazione, dalla scadenza di ognuna di esse al saldo.
Condanna il Comune di Villemar a pagare alla Podda le spese del
giudizio di merito dianzi alla Corte d’appello, che liquida in C
3.760, di cui E 2.500,00 per onorari e E 1.260 per diritti,
oltre alle spese di compenso al c.t.u. se anticipate dalle
12

merito dalla Corte d’appello allo stesso titolo, in base a

controparti e quelle del presente giudizio di cassazione che
liquida in E 7.200,00, di cui E 7.000,00 a titolo di compensi ed
C 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile

della Corte suprema di Cassazione il 24 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA