Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27113 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/11/2020), n.27113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE G.M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20982-2012 proposto da:

RALOX SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso

lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati EDOARDO BELLI CONTARINI, FRANCESCO

GIULIANI, ROBERTO TIEGHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/2011 della COMM. TRIB. REG. DEL LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente Ralox s.r.l. un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2003, contestandole di aver preso parte a operazioni commerciali inesistenti e la conseguente violazione di obblighi di fatturazione;

2. la CTP ha accolto il ricorso proposto dalla Ralox avverso tale avviso;

3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 553/40/11, depositata il 21 luglio 2011, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’originario ricorso della contribuente, ritenendo che l’esito del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della Ralox, conclusosi con un decreto di archiviazione, non potesse ritenersi vincolante per il giudice tributario e che vi fossero al contrario sufficienti elementi, idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni compiute dalla contribuente e dunque a giustificare il recupero della maggior imposta nei suoi confronti;

4. avverso detta sentenza la Ralox propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

5. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, nonchè dell’art. 2729 c.c.;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all’accertamento induttivo delle asserite operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere da Ralox e al vantaggio economico che quest’ultima ne avrebbe conseguito;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo all’esito di un diverso procedimento penale;

4. i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati;

5. la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato la sua partecipazione a un’operazione fraudolenta, da cui sarebbero scaturiti mancati pagamenti dell’IVA, sulla base di una sola circostanza presuntiva, priva dei caratteri richiesti dall’art. 2729 c.c., e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e comunque con una motivazione insufficiente e contraddittoria;

6. tale censura in realtà prende le mosse da una ricostruzione parziale dell’operazione fraudolenta ipotizzata dall’Amministrazione e accertata dalla CTR, il che ha determinato, da parte della ricorrente Ralox, sia la svalutazione di alcuni elementi che la sentenza impugnata ha invece addotto a sostegno del proprio ragionamento, sia l’ingiusta accusa di carenza e contraddittorietà rivolta alla motivazione;

7. la frode accertata non è consistita semplicemente nella fittizia segmentazione della filiera commerciale, mediante l’interposizione – tra la Ralox s.r.l. e il destinatario finale della merce (M3 s.r.l.) – di due società cd. cartiere (la Fapi s.r.l. e la Apa s.r.l.), al fine di far conseguire al destinatario finale un vantaggio economico in termini di risparmio sul prezzo e detraibilità dell’IVA;

8. l’operazione fraudolenta è in realtà consistita, secondo la ricostruzione operata dall’Amministrazione e confermata dalla CTR, altresì nella fittizia separazione della cessione della materia prima dalla relativa lavorazione, che ha comportato vantaggi in termini di risparmio dell’IVA anche per l’odierna ricorrente;

9. la Ralox, infatti, pur avendo ceduto il prodotto finito direttamente alla M3, ha fatto risultare che in favore della prima cartiera, la FAPI, erano stati ceduti cascami ferrosi, vale a dire beni che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8, e secondo il meccanismo di inversione contabile noto come “reverse charge”, esonerano il cedente dal pagamento dell’imposta; la frode è stata poi completata mediante un ulteriore passaggio fittizio, dalla FAPI alla APA, vale a dire alla seconda società cartiera, che avrebbe sempre cartolarmente trasformato i cascami ferrosi in prodotto finito, ceduto alla M3 e assoggettato a IVA;

10. ai fini dell’accertamento di questo meccanismo, che ha apportato alla Ralox un vantaggio economico certo, costituito dall’esonero dal pagamento dell’IVA, la CTR ha valorizzato due circostanze: a) il fatto che FAPI e APA fossero cartiere e che dunque non fossero in possesso degli strumenti per l’esercizio di una attività commerciale di rilevante entità come quella posta in essere; b) il fatto, riferito dallo stesso legale rappresentante della Ralox, che quest’ultima avesse consegnato direttamente alla M3 il prodotto lavorato, con ciò dovendosi escludere che nei passaggi intermedi fosse avvenuta una trasformazione;

11. in tal modo, la sentenza impugnata si sottrae alle prime due censure mosse;

12. quanto alla asserita violazione delle norme sulle presunzioni, la sentenza ne è immune, perchè ha valorizzato plurimi indizi e li ha coordinati univocamente al fine di dimostrare sia la sussistenza della frode, sia l’interesse della ricorrente alla sua perpetrazione;

13. quanto alla carenza di motivazione in ordine al vantaggio economico che la Ralox avrebbe conseguito, la sentenza ha bensì affermato che per la contribuente “il vantaggio economico derivante è insito nelle operazioni stesse”, ma ciò ha fatto dopo aver illustrato tali operazioni e aver spiegato che esse comportavano, per la Ralox cartolare fornitrice della merce in regime speciale, l’esonero dal pagamento dell’IVA, esonero che non vi sarebbe stato ove le fatture avessero documentato la reale consistenza della merce ceduta;

14. anche il terzo motivo è infondato;

15. la ricorrente ravvisa una contraddizione nel fatto che la sentenza impugnata abbia dapprima negato rilievo ai decreti di archiviazione emessi nei confronti del M., legale rappresentante della Ralox, nell’ambito del procedimento penale aperto per le operazioni oggetto del presente giudizio, per poi invece affermare l’utilità di conoscere i documenti di un altro processo penale intrapreso sempre nei confronti del M., per altre fatture relative ad altre operazioni inesistenti;

16. il Collegio non vede alcuna contraddizione;

17. la CTR ha escluso che i decreti di archiviazione potessero vincolare il giudice tributario, richiamando, sia pure in termini molto sintetici, la nota e consolidata ininfluenza degli esiti del processo penale sul giudizio tributario, governato da diverse e meno stringenti regole probatorie, ma non ha affatto escluso che gli elementi indiziari raccolti nell’ambito del processo penale, se ritualmente introdotti davanti al giudice tributario, possano da quest’ultimo essere utilizzati per la formazione del proprio convincimento (con specifico riferimento all’emissione di decreti di archiviazione in sede penale v. Cass. 18/04/2014, n. 8999; più in generale v. tra le più recenti Cass. 25/02/2020, n. 4982, Cass. 21/02/2020, n. 4645, Cass. 27/06/2019, n. 17258);

18. rispetto a questa conclusione non è contraddittorio, ma è anzi coerente affermare, peraltro in via del tutto ipotetica, che altri documenti, raccolti in un procedimento penale relativo al medesimo reato e nei confronti dello stesso soggetto, potessero essere analogamente utili alla decisione finale;

19. il ricorso deve essere in definitiva rigettato;

20. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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