Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27113 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27113 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA
sul ricorso 8798-2007 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DI CAPOZZI VITO ANTONIO
(P.I. 00480160720), in persona del Curatore avv.
PAOLO D’APRILE, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 04/12/2013

VIA NIZZA 53, presso l’avvocato EFRATI CARLA V.,
rappresentata e difesa dall’avvocato NARRACCI VITO,
2013
1522

giusta procura speciale per Notaio dott. ALBERTO
D’ABBICCO di GIOIA DEL COLLE (BARI) – Rep.n. 29532
del 30.5.2013 allegata alla memoria di
costituzione;

1

- ricorrente contro

NICASTRI

FRANCESCO

(c.f.

NCSFNC65B11E038F),

NICASTRI

VINCENZO

(C.F.

NCSVCN66S17E038V),

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

rappresentati e difesi dall’avvocato ARMENIO
DONATO, giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

63/2006 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 02/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/10/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato NARRACCI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità,

in

subordine

rigetto

del

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 5 gennaio 2004, il Tribunale
di Bari dichiarò l’invalidità e l’inefficacia del decreto
in data 17 novembre 1987 con cui il giudice delegato del

presunzione muciana, l’immobile che i signori Antonio e
Vincenzo Nicastri avevano acquistato con scrittura privata in data 11 dicembre 1986 dalla signora Maria Giuseppa
Baldassarra, moglie del fallito. Gli acquirenti avevano
trascritto, prima della dichiarazione di fallimento, la
loro

domanda

diretta

a

ottenere

l’accertamento

dell’autenticità della sottoscrizione da parte della venditrice, e la domanda era stata accolta dal Tribunale di
Bari con sentenza 19 aprile 1989, passata in cosa giudicata.
2. Propose appello la curatela, deducendo non esservi puntuale corrispondenza tra accertamento giudiziale
della sottoscrizione, oggetto della domanda trascritta, e
riconoscimento della sottoscrizione medesima da parte
della convenuta, risultante dalla sentenza passata in
giudicato. La curatela denunciò inoltre l’ultrapetizione
del tribunale, che aveva rilevato l’invalidità del decreto basato sull’abrogata presunzione muciana, questione
non sollevata dagli attori nel giudizio di primo grado.
Che l’immobile fosse stato acquistato dalla moglie del
3

Fallimento Capozzi aveva acquisito al fallimento, per

fallito in esecuzione di una permuta stipulata dal fallito medesimo con i proprietari del terreno, e che
l’immobile costituisse il corrispettivo dell’esecuzione
da parte del Capozzi, con mezzi e materiali propri di altre due villette del proprietario del terreno, era stato

so dalla signora Baldassarra per la revoca del decreto di
acquisizione da parte del curatore.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza 2 febbraio
2006, ha respinto l’appello, confermando l’inopponibilità
del decreto di acquisizione agli acquirenti che avevano
trascritto la domanda anteriormente alla dichiarazione di
fallimento, e ha dichiarato assorbito l’altro motivo.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata,

ricorre la curatela fallimentare per tre motivi, illustrati anche con memoria.
Resistono Francesco e Vincenzo Nicastri con controricorso e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5.

Del ricorso, notificato dopo più di un anno dal

deposito della sentenza, è stata eccepita la tardività,
non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini nel presente giudizio, di accertamento dell’inesistenza, in capo alla curatela, del diritto di procedere
all’esecuzione forzata in ordine all’immobile oggetto
4

Il cons.
dr. Aldo

. est.
cherini

accertato con efficacia di giudicato nel giudizio promos-

della
.

controversia,

avente natura

di

opposizione

all’esecuzione.
4

Sul punto si deve osservare che, dalla sentenza impugnata, la domanda proposta dagli odierni resistenti risulta aver avuto a oggetto non solo l’opposizione all’e-

ma, in via preliminare, l’accertamento della stessa proprietà dell’immobile. Il fallimento, infatti, aveva ritenuto di poter procedere in via breve all’acquisizione
dell’immobile alla massa, con decreto del giudice delegato, sul presupposto della ricorrenza delle condizioni
della presunzione muciana. L’accertamento richiesto eccedeva quello proprio del giudizio di opposizione
all’esecuzione. Il ricorso, pertanto, deve essere esaminato nel merito.
6.

Con il primo motivo si denuncia la falsa applica-

zione degli artt. 2652 e 2657 c.c., non essendovi puntuale corrispondenza tra domanda trascritta, di accertamento
giudiziale dell’autenticità della scrittura privata di
compravendita dell’immobile, e riconoscimento giudiziale
della sottoscrizione, consacrato dalla sentenza passata
in giudicato.
6.1. Il motivo è infondato, nascendo la censura da un

equivoco di fondo sul significato dell’accertamento giu.

diziale.

5

secuzione concorsuale sull’immobile acquisito alla massa,

Posto, infatti, che nel giudizio si chieda in via
principale l’accertamento giudiziale della sottoscrizione
di un contratto di vendita – com’è avvenuto nella fattispecie oggetto della presente causa – l’esito positivo
del giudizio si traduce in ogni caso nell’accertamento

sentenza, rimanendo assorbito dall’efficacia propria di
questa ogni elemento che abbia determinato o concorso a
determinare il convincimento dell’organo giudicante. A
nulla rileva pertanto, una volta che la sentenza abbia
accolto la domanda di accertamento e sia passata in cosa
giudicata, il procedimento attraverso il quale si sia
pervenuti a tale risultato; e, in particolare, che
l’accoglimento della domanda fosse giustificato dalla posizione assunta nel giudizio dal convenuto, o dall’esito
di una consulenza tecnica grafologica o di una prova orale sull’apposizione materiale della sottoscrizione alla
presenza di altri. Ciò che fa stato, in ogni caso, è sempre e soltanto l’accertamento del giudice contenuto nella
sentenza passata in cosa giudicata.
7. I motivi secondo e terzo trattano di questioni su
cui la corte territoriale, come riconosce lo stesso ricorrente, non s’è pronunciata, avendoli ritenuti assorbiti dall’accertata autenticità della sottoscrizione della

6

Il c
dr. A

rel. est.
Ceccherini

dell’autenticità della sottoscrizione consacrato dalla

vendita anteriore al fallimento, e sono pertanto inammissibili.

7.1. Nel terzo motivo, in particolare, il fallimento
sostiene che si sarebbe formato un giudicato sull’inopponibilità dell’acquisto della dante causa, Maria Giuseppa

che tale giudicato avrebbe efficacia riflessa sulla posizione degli acquirenti, ancorché si fosse formato successivamente all’acquisto.
La corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto implicitamente assorbita tale questione da quella principale,
dell’efficacia della trascrizione della domanda seguita
dall’accertamento con sentenza passata in giudicato. Il
motivo non tiene conto del fatto che la controversia è
stata decisa non già in base all’opponibilità
dell’acquisto alla massa, su cui si sarebbe formato il
giudicato invocato dalla parte ricorrente, bensì in base
alle regole della trascrizione, per le quali non può avere effetto contro colui che ha trascritto – e dal momento
della trascrizione, retrodatata alla trascrizione della
domanda giudiziale ex art. 2652 primo co. n. 2 c.c. – alcun posteriore acquisto (al quale deve equipararsi il
vincolo derivante dal fallimento) contro il suo autore
(art. 2644 cpv.), ancorché assistito dal giudicato.

7

Baldassarra, al fallimento successivamente dichiarato, e

8. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del

giudizio sono a carico del fallimento ricorrente, e sono
liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi E 5.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre agli oneri accessori di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 17 ottobre 2013.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il fallimento

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