Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27112 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. III, 06/10/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 06/10/2021), n.27112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5065/2019 proposto da:

E.M., T.E., E.B., E.L., E.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARDINAL GINNASI 8 OSTIA

LIDO, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCOPPETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA PLAZZOTTA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. (OMISSIS) ALTO FRIULI –

COLLINARE -MEDIO FRIULI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO

LOCATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1675/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/1/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/11/2018 la Corte d’Appello di Trieste, ha respinto il gravame interposto dai sigg. T.E. ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Udine 15/6/2017, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) Alto Friuli di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza del decesso della loro congiunta (rispettivamente figlia e sorella) E.S. avvenuto il (OMISSIS) per shock emorragico all’esito di angiotac, effettuata benché assumesse eparina.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. T.E. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) Alto Friuli, che ha presentato anche memoria.

Con conclusioni scritte del 15/12/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “errata valutazione della prova del “fatto-condotta” e della prova del nesso di causalità”.

Con il 2 motivo denunziano “errata valutazione dell’irrilevanza della carenza della cartella clinica”.

Con il 3 motivo denunziano “errata e mancata valutazione delle prove testimoniali”.

Con il 4 motivo denunziano “mancanza di un’alternativa causa di morte”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che risultano invero formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione d.d. 11.06.2013″, all'”esame autoptico redatto… in data (OMISSIS) dal prof. D. su indicazione della Procura della Repubblica”, alle espletate CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “storia clinica di E.S.”, all'”ecografia all’arto inferiore destro”, all'”angio-TAC dell’arto inferiore destro con iniezione di mezzo di contrasto”, alla “prescrizione farmacologica di nandroparina 0,4 sc die”, all “specialistiche ripetute”, al “secondo nuovo trauma”, al “doc. 11 attoreo depositato in primo grado con 2 memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6”, alla “risonanza magnetica eseguita dal Dott. V.”, all'”angio-TAC” e alla “angiografia tradizionale selettiva” eseguite “dai sanitari della convenuta il giorno dopo (doc. n. 18 attoreo depositato in primo grado con 2 memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6”, alla “ricevuta di pagamento d.d. 02.05.2007 della risonanza magnetica e il referto angio-TC (doc. 6 attoreo di primo grado depositato con atto di citazione”, ai “radiogrammi del (OMISSIS)… acquisiti dalla 1 CTU”, agli “esami-interventi del 3 maggio 2007”, alle “operazioni eseguite il 2 e 3 maggio 2007″, all'”angiotac del (OMISSIS)”, al “referto relativo all’esame angiotac eseguito il (OMISSIS) già depositato con l’atto di citazione (doc. n. 6 attoreo – 1 grado di giudizio), agli atti di “controparte”, alla “CTU del primo grado di giudizio a firma della Dott.ssa A. e Dott. D.C.”, alle “immagini radiografiche dell’angiotac”, alla “letteratura medica”, alla “documentazione depositata all’udienza del 12.03.2015 nel 1 grado di giudizio”, alla “prova dell’avvenuto pagamento dei ticket da parte della E.S. per una risonanza magnetica nucleare di data (OMISSIS)… (doc. n. 18 parte attrice depositato nel primo grado di giudizio con 2 memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6)”, alle “argomentazioni del CTU Dott. B.”, al “referto del (OMISSIS) (doc. n. 6 depositato con atto di citazione nel primo grado di giudizio), ai “punti c) e d) trattati dai CCTTUU Dott.ssa A. e Dott. D.C.”, alla “cartella clinica”, alla “tutta la documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla paziente il (OMISSIS) e sull’assunzione di eparina”, agli “altri referti e esami cui è stata sottoposta la paziente E.”, alle “osservazioni dei consulenti di parte attrice”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, parte della “perizia Dott. B.” nonché parte della “CTU del primo grado di giudizio a firma della Dott.ssa A. e Dott. D.C.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto operato dai giudici di merito, in particolare in tema di condotte dei sanitari lamentate come asseritamente colpose da parte degli odierni ricorrenti nonché di nesso di causalità delle medesime con l’evento morte della E.S., e la decisione dalla corte di merito conseguentemente adottata nell’impugnata decisione rimangono pertanto non idoneamente censurati dagli odierni ricorrenti.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà o l’illogicità della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Con il 5 motivo i ricorrenti denunziano “mancata valutazione ed errata applicazione della disciplina sul consenso informato”.

Si dolgono non essersi la corte di merito pronunciata su un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla mancanza di consenso informato alla paziente sugli interventi del (OMISSIS) e, in particolare, in merito all’angio-tac con mdc eseguita sulla paziente E. in data (OMISSIS)”, con iniezione del liquido di contrasto e puntura al terzo medio dell’arteria femorale.

Lamentano che “già in atto di citazione la scrivente difesa, a pagina 8, affermava che se la paziente fosse stata realmente informata dei rischi che correva con la terapia eparinica in corso e dal tipo di esami e interventi attuati non avrebbe certamente acconsentito e si sarebbe rivolta ad un’altra struttura ospedaliera”.

Si dolgono essere “nel caso di specie certo che manchi completamente non solo il certificato medico di visita e prescrizione dell’esame di angio-tac, ma addirittura lo stesso modulo di consenso informato che descriva l’intervento eseguito, le modalità dello stesso e i rischi cui la paziente veniva sottoposta, tenuto conto che la stessa faceva uso di eparina”.

Il motivo è fondato e va p.q.r. accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare (v., da ultimo, Cass., 25/6/2021, n. 18283; Cass., 10/12/2019, n. 32124), risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c., la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell’esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado- basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento).

Trattasi di due distinti diritti.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost., comma 2).

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost., comma 2), (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830).

L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone pertanto l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato (cfr. Cass., 27/11/2015, n. 24220), dovendo al riguardo invero accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano, avuto riguardo al criterio del più probabile che non (cfr. Cass., 26/7/2012, n. 13214; Cass., 27/4/2010, n. 10060), da considerarsi ad essa causalmente astrette.

Con l’ulteriore avvertenza che, trattandosi di condotta attiva, e non già passiva, non vi è nella specie luogo a giudizio controfattuale (cfr. Cass., 6/6/2014, n. 12830).

In mancanza di consenso informato l’intervento del medico è (al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge è obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791), l’obbligo del consenso informato costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario (v. Cass., 16/10/2007, n. 21748).

Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi.

A tale stregua, l’informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 30/7/2004, n. 14638), dei rischi di un esito negativo dell’intervento (v. Cass., 12/7/1999, n. 7345) e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente (v. Cass., 14/3/2006, n. 5444), ma anche di un possibile esito di mera “inalterazione” delle medesime (e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale), e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826).

La struttura e il medico hanno dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (v. Cass., 19/0/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177; Cass., 13/2/2015, n. 2854).

Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni (v. Cass., 19/9/2014, n. 19731).

Ai sensi dell’art. 32 Cost., comma 2 (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e della L. n. 833 del 1978, art. 33 (che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), tale obbligo è a carico della struttura e del sanitario (da ultimo v. Cass., 23/10/2018, n. 26728), il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso.

Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell’individuo (v. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438, e, da ultimo, Cass., Sez. un., 11/11/2019, n., 28985, ove si pone in rilievo che l’obbligo informativo è ora legislativamente previsto alla L. n. 219 del 2019, art. 1, commi 3-6, art. 3, commi 1-5 e art. 5, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), e costituisce un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico (cfr., da ultimo, Cass., 19/7/2018, n. 19199; Cass., 28/06/2018, n. 17022) o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla (v. Cass., 16/10/2007, n. 21748), salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito ma deve essere sempre espressamente fornito, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita, laddove presuntiva può essere invece la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sulla struttura e sul medico (v. Cass., 27/11/2012, n. 20984; Cass., 11/12/2013, n. 27751, e, da ultimo, Cass., Sez. un., 11/11/2019, n., 28985).

A tale stregua, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere della struttura e del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale deve – va ribadito – sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (v. Cass., 20/8/2013, n. 19920).

Deve al riguardo ulteriormente porsi in rilievo come la struttura e il medico vengano in effetti meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omettono del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisiscano con modalità improprie il consenso dal paziente (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).

Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso ottenuto mediante la sottoposizione alla sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto generico (v., da ultimo, Cass., 19/9/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177), non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791) ovvero oralmente (v. Cass., 29/9/2015, n. 19212, ove si è negato che – in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi-potesse considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all’esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l’assenso prestato dall’interessato verbalmente nel corso del trattamento).

Con riferimento al consenso prestato anche solo oralmente questa Corte ha peraltro avuto più volte modo di precisare che la relativa idoneità non è in termini assoluti esclusa, dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso.

In presenza di riscontrata (sulla base di documentazione, testimonianze, circostanze di fatto) prassi consistita in (plurimi) precedenti incontri tra medico e paziente con (ripetuti) colloqui in ordine alla patologia, all’intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni si è invero ritenuto idoneamente assolto dal medico e/o dalla struttura l’obbligo di informazione e dal paziente corrispondentemente prestato un pieno e valido consenso informato al riguardo, pur se solo oralmente formulato (cfr. Cass., 31/3/2015, n. 6439. Cfr. altresì Cass., 30/4/2018, n. 10325).

Orbene, i suindicati principi sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che all’esito di risonanza magnetica effettuata il (OMISSIS) (dalla quale era emersa un’anomalia vascolare alla gamba destra su soggetto che assumeva eparina e fans sin dall’intervento di fasciotomia decompressiva effettuato il (OMISSIS) dopo una caduta accidentale dalle scale che seguiva altra precedente caduta (sempre dalle scale) verificatasi il (OMISSIS)) nonché all’esito di approfondimenti diagnostici mediante angiotac (effettuata benché la paziente assumesse eparina) e angiografia tradizionale selettiva eseguite il (OMISSIS), il (OMISSIS) la ventenne E.S. è deceduta per shock emorragico.

I giudici di merito, sulla scorta delle disposte CTU, hanno escluso che il decesso sia stato “conseguenza di incongrua manovra in sede di angiotac”, e concluso per “la totale imprevedibilità e non prevenibilità dello shock emorragico intervenuto”.

Hanno in particolare sottolineato essere dall’espletata CTU emerso che “alla data del (OMISSIS) la paziente non stava assumendo eparina, secondo le indicazioni dell’Ospedale di (OMISSIS) che l’aveva dimessa in data (OMISSIS) con prescrizione di terapia eparinica per giorni 15 e cioè fino al giorno (OMISSIS)”, dopo l’effettuazione di “intervento di revisione della ferita in chirurgia plastica”.

Prescrizione ravvisata “giustificata attesa la situazione di non deambulazione perfetta, con posologia congrua all’intento di prevenzione di eventi trombotici e comunque… addirittura ipoteticamente insufficiente”, stante la “posologia molto bassa”.

A parte ogni questione concernente profili di colpa e le ragioni della ravvisata esclusione della rilevanza causale – quantomeno sotto il profilo del “più probabile che non” – dell’angiotac (effettuata pur avendo la poi deceduta paziente assunto eparina fino al giorno precedente la relativa esposizione a complicanze quale “paziente con deficit della coagulazione o in trattamento eparinico”) nella determinazione dello shock emorragico che ha condotto la paziente alla morte, attesa la più sopra rilevata inammissibilità e infondatezza dei primi 4 motivi di ricorso, va per converso sottolineato come nell’impugnata sentenza difetti in realtà qualsivoglia riferimento alla domanda di risarcimento per mancanza del consenso informato all’effettuazione dell’angiotac, in relazione alla quale sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di 1 grado risulta dedotto che la “paziente E.S., se fosse stata realmente informata dei rischi che correva con la terapia eparinica in corso e dal tipo di esami e interventi attuati, non avrebbe certamente acconsentito e si sarebbe rivolta ad un’altra struttura ospedaliera”, e di non essere stata “neppure informata della possibilità di accedere ad altre tecniche di controllo meno pericolose ed invasive anche eventualmente in altre strutture”.

Doglianza di difetto di consenso informato successivamente ribadita in sede di gravame dagli allora appellanti ed odierni ricorrenti.

All’accoglimento del motivo nei suindicati termini consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che facendo dei suindicati principi applicazione procederà – in diversa composizione – al non compiuto esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 5 motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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