Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27112 del 04/12/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27112 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA
ORDINANZA
sul ricorso 10872-2007 proposto da:
CONSORZIO ROSALBA COOPERATI’VA EDILIZIA S.R.L. (C.F.
00765700729), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI ALFREDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BAGNOLI
Data pubblicazione: 04/12/2013
ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI BARI;
– intimato –
sul ricorso 13785-2007 proposto da:
1
COMUNE DI BARI (C.F. 80015010723), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso l’avvocato
CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati VERNA RENATO, BALDI ALESSANDRA, giusta
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
CONSORZIO ROSALBA COOPERATIVA EDILIZIA S.R.L. (C.F.
00765700729), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI ALFREDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BAGNOLI
ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 128/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 17/02/2006;
procura in calce al controricorso e ricorso
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAURIZIO DE
STEFANO, con delega, che ha chiesto l’estinzione
i
per rinuncia;
..
2
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
3
FATTO E DIRITTO
La Corte osservato e ritenuto che:
con sentenza n. 1005 del 10.12.2003 il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del
danni da c.d. occupazione acquisitiva, introdotta 1’8.03.2004 dai proprietari del fondo occupato, nei
confronti del Consorzio Rosalba Cooperativa Edilizia a r.l. e del Comune di Bari ed accoglieva la
domanda di manleva svolta dal Consorzio nei confronti del Comune, che impugnava la pronuncia;
con sentenza del 29.11.2005-17.02.2006 la Corte di appello di Bari, in parziale
accoglimento del gravame proposto dal Comune di Bari, lo condannava a rivalere il Consorzio per la
minore somma di E 33.005,00, oltre interessi legali, regolando le spese processuali;
contro la sentenza della Corte di appello il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi e notificato il 3.04.2007 al Comune di Bari, che 1’11.05.2007 ha resistito con
controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi, cui il Consorzio ha replicato con
controricorso;
i ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza vanno
preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
con unico atto depositato il 31.10.2013 il Consorzio ed il Comune di Bari hanno
rinunciato ai rispettivi ricorsi principale ed incidentale, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia;
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 n.3, 390, 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo.
Roma, 14 novembre 2013
Il Presidente
t9 \)k Vvo
contendere nella causa, in tema di espropriazione, indennità di occupazione legittima e di risarcimento