Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27111 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 27/11/2020), n.27111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Tony – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18898/2015 proposto da:
NOVASISTEMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via G. Palumbo n. 26, presso la
società E.P. S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Gaeta
per procura a margine del controricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7062/52/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 febbraio 2020 dal Cons. ROBERTO MUCCI.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR della Campania ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di Novasistemi s.r.l. contro una cartella di pagamento per IVA, IRAP, IRPEG, sanzioni e interessi emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2002 per l’anno 2001, liquidata del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex artt. 36-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis;
2. premesso che la CTP aveva rilevato la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, perchè la cartella non era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità, la CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva, che: a) non sussisteva violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, sulla questione delle conseguenze del mancato invio della comunicazione d’irregolarità, rilevabile d’ufficio e già esaminata dalla CTP; b) ricorrendo i presupposti del controllo cd. cartolare o automatico e non essendo prevista la sanzione di nullità, “la cartella di pagamento che non sia preceduta, ai sensi del cit. art. 36 bis, comma 3, dalla comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione è pienamente legittima”, anche perchè la detta comunicazione esula “dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento stessa” (pp. 3-4 della sentenza); c) quanto alla lamentata lesione del diritto alla riduzione delle sanzioni a causa del mancato invio della comunicazione, la contribuente avrebbe potuto contenere le conseguenze dell’omesso versamento pagando nei trenta giorni (del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2), dalla ricezione della cartella;
3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Novasistemi affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso; il concessionario non ha svolto difese.
Diritto
RITENUTO
che:
4. con il primo motivo di ricorso Novasistemi denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57: poichè innanzi alla CTP l’amministrazione si era limitata a dedurre l’avvenuto invio della comunicazione, il diverso profilo della necessità o meno del detto invio costituirebbe eccezione nuova ai sensi dell’art. 57, comma 2;
4.1. il mezzo è manifestamente infondato: in disparte la considerazione che la censura non si confronta con l’officiosità del rilievo della questione affermata dalla CTR, non è ravvisabile alcuna mutatio in quanto, come esattamente argomentato dall’amministrazione controricorrente, la deduzione della non obbligatorietà della cd. comunicazione di irregolarità, in caso di recupero di imposte dichiarate e non versate, resta all’evidenza all’interno del perimetro della domanda di Novasistemi (nullità della cartella per omesso invio della comunicazione) poichè non ne muta i fatti;
5. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, norma che troverebbe piena applicazione nella liquidazione automatica in caso di incertezze o errori su aspetti rilevanti della dichiarazione, del resto attestati nella specie dall’intervenuto sgravio parziale;
5.1. il mezzo è infondato, essendo indirizzo consolidato quello secondo cui, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2: in tal senso, da ultimo, Sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479; conf. Sez. 5, 7 luglio 2016, n. 13759);
5.2. con specifico riferimento all’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 6, è indirizzo altrettanto consolidato quello secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del cd. avviso bonario, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33344; conf. Sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342 resa anch’essa in fattispecie di omesso versamento);
6. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis: secondo la ricorrente il mancato invio della comunicazione non le avrebbe consentito di fruire della riduzione della sanzione, nè avrebbe base positiva l’argomentazione spesa dalla CTR (possibilità di pagamento nei trenta giorni dal ricevimento della cartella al fine di attenuare le sanzioni);
6.1. il mezzo è infondato, essendo sufficiente il richiamo, da ultimo, a Sez. 6-5, 28 giugno 2019, n. 17479 secondo cui “In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione” conf. la già citata Sez. 5 n. 13759/2016);
7. con il quarto motivo si denuncia omesso esame con riferimento alla sussistenza delle “rilevanti incertezze” allegate dalla contribuente;
7.1. il mezzo è infondato alla luce dei principi richiamati con riferimento alla reiezione del secondo motivo.
8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità regolate in dispositivo secondo soccombenza; nulla per le spese quanto al concessionario. Doppio contributo unificato a carico della ricorrente, secondo legge, sussistendone i presupposti processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020