Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27110 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 27/11/2020), n.27110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12352-2012 proposto da:

C.P., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.P. e B.L. impugnavano un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale, a seguito di indagine bancaria, era stato accertato un maggior reddito e recuperato a tassazione maggiori imposte Irpef, Irap e Iva.

Dai controlli operati dall’ufficio emergevano una pluralità di attività riconducibili al C. sia di natura professionale, in qualità di architetto, sia di natura imprenditoriale – almeno sino al 31.3.2004 – in qualità di agente assicurativo di Allianz, nonchè di consulente fiscale. In particolare l’indagine bancaria metteva in rilievo le movimentazioni di un c/c bancario riconducibile al contribuente, contenente i flussi dei premi assicurativi incassati e rimessi alla compagnia assicurativa mandante al netto delle provvigioni periodiche, attività che a partire dal I trimestre 2003 sarebbe stata svolta solo dal coniuge B.L..

Il contribuente e la moglie B.L. impugnavano l’avviso davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale, con sentenza n. 32/15/2009 accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 21/12/11 depositata in data 1.4.2011 lo accoglieva.

Avverso la sentenza di appello C.P. e B.L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidando il loro mezzo a dodici motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2; violazione e mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamentano che il ricorso in appello non era stato notificato a B.L., parte del giudizio di primo grado.

La censura è inammissibile.

Osserva preliminarmente il Collegio che B.L. non era destinataria dell’atto impositivo che ha impugnato autonomamente nonostante non le fosse stata rivolta la pretesa tributaria, come emerge dalla sentenza impugnata.

La stessa B., nonostante non sia stata citata nel giudizio di appello, ne è stata parte, essendosi costituita volontariamente.

Pertanto essendovi stata costituzione del soggetto che si assume litisconsorte pretermesso, il vizio processuale denunciato è sanato per il raggiungimento dello scopo (Cass. 16026/2018).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4. Con il quarto motivo deducono la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 125 c.p.c.; nullità dell’atto per assenza della sottoscrizione in originale; la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con i tre motivi lamentano che la CTR non aveva affermato la inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio per non essere stata prodotta l’autorizzazione preventiva della DRE.

4.1. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta non sono fondate anche se deve essere corretta la motivazione della CTR.

4.2. alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 604 del 14 gennaio 2005 secondo cui la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, in base alla quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000, – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (Cass. 10736/2014; Cass.22/16).

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 1973 n. 600, art. 60, comma 1, dell’art. 148 e 149 c.p.c.; la violazione e mancata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 1973 n. 600, art. 60, comma 1, della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con i motivi lamentano che la CTR non aveva ravvisato l’inesistenza della notificazione dell’avviso in quanto la relazione era mancante degli elementi prescritti e cioè il soggetto notificante e la sottoscrizione dello stesso e l’omessa qualifica di messo speciale del soggetto notificatore. Lamentano, inoltre, il vizio di motivazione dell’atto per non essere indicata l’autorità amministrativa presso la quale tutelare la propria posizione giuridica.

6.1. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

6.2. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (Cass. SU 18480/2016).

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.,” (Sez. U, n. 19854/2004; Cass. S.U.).

In base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, l’inesistenza della notificazione è configurabile,nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo (Cass. SU14916/2016).

7. Con l’ottavo motivo deducono la violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 lett. c); la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 1191 del 1971, art. 1; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere l’ente impositore indicato, nelle avvertenze l’autorità amministrativa presso la quale tutelare la propria posizione giuridica.

La censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto parte contribuente ha ritualmente impugnato l’atto.

8. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 127, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamentano che la CTR non aveva tenuto conto che i redditi accertati erano stati dichiarati dalla moglie ancorchè transitati sul conto corrente del C. e che non potevano essere considerati reddito i prelevamenti.

La censura non è fondata.

Giova premettere che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole “o compensi”, ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.

Ne consegue che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016).

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata fa corretta applicazione della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dal contribuente, che era onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.

La CTR ha, infatti, affermato che l’ufficio accertatore aveva tenuto distinta l’attività professionale, su cui non ha rilevato sottrazioni di materia imponibile, da quella imprenditoriale, di durata infraannuale, dalla quale sono emersi maggiori imponibili non dichiarati e non giustificati, oltre a Euro 6224,42, relativi a prelevamenti, quali componenti positivi non altrimenti giustificati.

9. Con il nono motivo si deduce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, comma 2, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamentano che l’avviso era sottoscritto da soggetto privo di qualifica funzionale.

10. Con il decimo motivo si deduce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 67, comma 1, lett. A), e artt. 68 e 66, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamentano che l’avviso sarebbe sottoscritto dal Direttore dell’agenzia locale di (OMISSIS) e non dal direttore dell’agenzia centrale.

10.1. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

Questa Corte, con la pronuncia n. 14815 del 05/07/2011 ha infatti già precisato che “gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perchè il Reg. di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, commi 2 e 3, con Delib. del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perchè lo Statuto dell’Agenzia, art. 6, approvato con Delib. del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari” (da ultimo Cass. 2138/2019).

Questa Corte ha, inoltre, affermato che, In tema d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall’art. 17 del c.c.n.l. comparto “agenzie fiscali” per il quadriennio 2002-2005 (applicabile “ratione temporis”), da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass. 32172/2019).

11. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, e art. 16, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che non erano state spiegate le ragioni per le quali non erano state ritenute presenti le condizioni di non punibilità.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Con riferimento alla gravità gli stessi ricorrenti riferiscono che le sanzioni sono state applicate al minimo; (Ndr: testo originale non comprensibile). Quanto all’esistenza di condizioni di non punibilità i ricorrenti non riferiscono quali cause sarebbero state invocate e non riconosciute e dove sarebbe stata formulata la relativa deduzione negli atti di causa.

12. Con il dodicesimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1, 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Il D.Lgs. n. 472 del /1997, art. 12, commi 1 e 2, recitano:

1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

I ricorrenti lamentano la mancata applicazione del cumulo giuridico ma non riferiscono rispetto a quale altra violazione dovrebbe applicarsi l’istituto, in considerazione del fatto che l’avviso è relativo al solo anno di imposta 2003 e nulla è stato dedotto circa l’esistenza di un altre violazioni e sanzioni irrogate rispetto ad altra annualità.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA