Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27110 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27110 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

tempore,

in persona del Ministro

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

ricorrente
contro
BONVENTRE Francesco Giuseppe;

– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
depositato il 31 maggio 2012.

Data pubblicazione: 04/12/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito

il

P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 15 dicembre

2010 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, Bonventre
Francesco Giuseppe ha chiesto la condanna del Ministero
della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la
irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata
dinnanzi al Tribunale di Marsala con sentenza del 4
novembre 1997 ed ancora pendente alla data di presentazione
della domanda di equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole della procedura fallimentare in cinque anni,
accertava un ritardo di otto anni e quattro mesi per il
quale riconosceva all’istante un indennizzo di 10.000,00
euro (computato sulla base di un parametro di 1.200,00 per
anno di ritardo), oltre agli interessi dalla domanda e alle
spese processuali;
che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso
per la cassazione di questo decreto, affidato a due motivi,
cui l’intimato non ha resistito con controricorso.

Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per

Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che preliminare alla stessa esposizione dei motivi del

atteso che lo stesso è stato notificato a mezzo del
servizio postale e che non è stato depositato l’avviso di
ricevimento;
che trova applicazione il principio per cui «a
produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale
ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui

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ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso,

all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato
mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372,
secondo coma, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di

cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della
corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc.
civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver
ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione
postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del
1982» (Cass., S.U., n. 627 del 2008);
che, nella specie, il ricorrente non ha provveduto al
deposito dell’avviso di ricevimento neanche all’udienza di
discussione;
che dunque il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;

attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività
difensiva.
PER QUESTI MOTIVI

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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