Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2711 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6918/2017 R.G. proposto da:

G.E.E., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo

Guagliardo, con domicilio in Palermo alla Via S.re Lo Forte n. 12;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo n. 3951/2016,

depositato in data 19.7.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.10.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso monitorio ex L. n. 89 del 2001, G.E.E. ha chiesto emettersi decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo, in relazione alla durata irragionevole della procedura esecutiva iniziata con la notifica dell’atto di pignoramento in data 27.9.19900 e conclusasi con l’approvazione del piano di riparto in data 15.9.2015.

Il Consigliere delegato ha emesso ingiunzione di pagamento per l’importo di Euro 10.500,00, oltre interessi e spese ma, su opposizione del Ministero, la Corte ha respinto la domanda, ritenendo che, pur essendosi la procedura esecutiva protratta per oltre 25 anni, non vi fosse prova del danno, poichè il G. nulla aveva allegato in merito alla sussistenza di un suo specifico interesse ad una celere definizione dell’espropriazione e al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi ed interessi, nè aveva dimostrato che l’attivo fosse ab origine sufficiente per soddisfare tutti i creditori o che, a causa dei costi dell’esecuzione, si fosse ridotto significativamente il residuo attivo.

Ha inoltre asserito che il ricorrente non aveva cooperato per la corretta individuazione catastale di taluni dei beni pignorati, aveva avanzato un’istanza di riduzione del pignoramento senza successivamente coltivarla ed aveva tratto oggettivi vantaggi dal protrarsi della procedura, avendo conservato il possesso dei beni. Per la cassazione di questa pronuncia il G. ha proposto ricorso in tre motivi, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando alla Corte di merito di aver preso in esame e valorizzato solo il comportamento inerte del debitore esecutato, senza tener conto dei tempi di definizione dell’espropriazione, della complessità del caso, del comportamento delle parti, dell’operato del giudice e di ogni altra circostanza rilevante, e non considerando che il ricorrente non aveva posto in essere alcun comportamento dilatorio, per tale non potendo intendersi nè la richiesta di riduzione di pignoramento, poi abbandonata, nè il fatto di non aver cooperato per l’esatta identificazione catastale degli immobili, cui avrebbero dovuto provvedere i creditori procedenti. Occorreva, per contro, dar rilievo ai lunghissimi tempi intercorsi per la fissazione della prima udienza, per la nomina del c.t.u., per l’effettuazione delle vendite e per tutte le successive attività, prolungatesi ben oltre il ragionevole.

Il motivo è inammissibile.

La pronuncia impugnata è stata depositata in data 19.7.2016 e ricade nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012.

La norma contempla un vizio della decisione, diverso e autonomo da quelli afferenti alla motivazione e che consiste nell’omesso esame di un dato accadimento oggettivo, risultante dagli atti processuali o dalla sentenza ed avente carattere decisivo.

Inoltre, proprio per effetto della portata sistematica delle novità introdotte, il controllo sulla motivazione, esperibile ove sia censurata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, risulta circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost. e comunque nei casi tipizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, che non includono anche la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione stessa (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, art. 6, par. 1 CEDU, artt. 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che, nei giudizi per equa riparazione, il danno non patrimoniale è in re ipsa e il danneggiato non ha altro onere che allegare e provare la durata del processo presupposto, competendo al Ministero la prova dell’insussistenza del pregiudizio. Quindi, in mancanza di prova contraria, il danno doveva considerarsi sussistente e la domanda doveva essere accolta.

Il motivo è infondato.

L’esecuzione è preordinata all’esclusivo interesse del titolare del credito, sicchè l’esecutato – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la pienezza della posizione di parte.

La peculiarità della posizione del debitore all’interno dell’esecuzione forzata comporta che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve, di norma, un danno giusto e non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un’esecuzione di durata irragionevole (Cass. 8540/15; Cass. 23630/2015).

Può sussistere un suo interesse alla celere definizione della procedura solo qualora abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo, non anche se abbia mantenuto una posizione di mera attesa della liquidazione dei beni pignorati (Cass. 17153/2013).

Per ottenere l’attribuzione dell’indennizzo occorre, quindi, la prova che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori siano lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. 14382/15).

Nel caso concreto è invece emerso che nessuna di tali circostanze era stata allegata e che anzi il ricorrente aveva tenuto un atteggiamento inerte, avendo proposto una richiesta di riduzione del pignoramento senza successivamente coltivarla e non aveva cooperato nell’individuazione catastale di taluni degli immobili staggiti, mostrando di non aver alcun interesse a che la procedura si esaurisse entro termini ragionevoli.

1. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 1 bis e 2, artt. 6, 13 e 41 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, lamentando che il decreto abbia erroneamente negato al debitore esecutato il diritto all’equa riparazione, la quale è invece accordata dalle norme interne e comunitarie a qualunque soggetto danneggiato dalle lungaggini del processo.

Il motivo è infondato poichè l’accesso ai benefici della L. n. 89 del 2001, non è stato escluso in assoluto e in virtù della qualità rivestita dal ricorrente nell’ambito dell’esecuzione forzata.

La Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi regolatori elaborati da questa Corte, ha dato rilievo alla riscontrata insussistenza di un concreto interesse alla definizione dell’esecuzione in tempi ragionevoli, osservando che il G., oltre a non svolgere alcuna attività volta a ridurre i tempi di liquidazione dell’attivo e di soddisfacimento dei creditori (mantenendo, anzi, un comportamento inerte), aveva conservato il possesso degli immobili, traendo un concreto vantaggio dai tempi con cui la procedura era stata definita. Il ricorso è respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, essendo il presente giudizio esente.

PQM

rigetta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 900,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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